IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
-
che, con Legge Regionale 8 novembre 1994,
n. 85 recante “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale” viene data attuazione all’art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
-
che, in particolare, la stessa L.R. n.
85/94, all’art. 2 istituisce l’Albo Regionale delle cooperative sociali ed
all’art. 3 stabilisce i requisiti e le modalità per l’iscrizione, al medesimo
Albo, da parte delle cooperative e loro consorzi che ne fanno domanda;
RILEVATO
-
che, con L.R. 12 novembre 2004, n. 38,
si è proceduto al riordino delle disposizioni in materia di cooperazione
sociale;
-
che,
nelle more dell’attuazione della L.R. n.
38/04, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33, le
iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall’Albo regionale delle Cooperative
sociali e loro Consorzi, limitatamente, alle tipologie “A”, “B” e “C”,
continuano ad essere disposte dal competente Servizio della Giunta regionale
con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/94 e s.m.i.,
previo conforme parere della Commissione regionale per la cooperazione sociale
istituita a norma dall’art. 92, comma 1, L.R. n. 15/04;
PRESO ATTO
-
che la L.R. 01 ottobre 2007, 34
recante “Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle
strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “…a decorrere dal 180° giorno
successivo all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli
organismi elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni
normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate
col medesimo oggetto”;
-
che, tra gli Organismi regionali
soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è
inclusa la Commissione per la
cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;
-
che il comma 3 dell’art. 8 medesimo,
riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della
Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i
rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività
in essere da parte degli stessi;
VISTE
-
la D.G.R. n. 714 del 15.11.2016
“Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione
e della trasparenza, del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione
(PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) –
triennio 2016/2018, di cui alla L. 190/2012”;
-
la D.G.R. 115 del 21.03.2017
“Aggiornamento su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione
e della trasparenza, del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione
(PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) –
triennio 2017/2019, di cui alla L. 190/2012”;
DATO ATTO che, in ottemperanza alle previsioni
di cui alle deliberazioni sopra citate, il competente ufficio ha proceduto, con
nota Prot. RA/17946/17/DPF014 del 30.01.2017 trasmessa
a mezzo di raccomandata AR, a chiedere alla Cooperativa sociale denominata
“Cooperativa Sociale ARGITAL” con sede legale nel Comune di Francavilla al Mare
(CH), in Via Nazionale Adriatica n. 146, l’invio della documentazione
necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza
dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;
PRESO ATTO dell’impossibilità di notificare la
raccomandata poiché al Servizio Postale la Cooperativa risulta trasferita e
della conseguente impossibilità di verificare il mantenimento dei requisiti che
ne hanno determinato l'iscrizione;
RICHIAMATI
-
l’art.
4, comma 1, lett. b) della L.R. 38/2004, che in
materia di “Adempimenti successivi all’iscrizione” prevede "entro il
termine di giorni trenta dall'approvazione del bilancio annuale, le cooperative
sociali ed i loro consorzi, già iscritti all'Albo regionale, sono tenuti a
trasmettere … copia dei seguenti atti: …dichiarazione di eventuali variazioni
dello statuto…”;
-
l’art.
4, comma 2 della L.R. 38/2004 “La Direzione regionale per le Politiche Sociali
e le Camere di Commercio, in qualunque momento, possono richiedere ai soggetti
iscritti all'Albo informazioni e precisazioni aggiuntive in merito agli
adempimenti previsti nella presente legge”;
-
l’art.
5, comma 1, lett.b) della L.R. 38/2004, che in
materia di “Cause di cancellazione” prevede “La cancellazione dall'Albo
regionale è disposta quando: …non si sia ottemperato agli adempimenti previsti
nell'articolo precedente;
RITENUTO pertanto procedere, ai sensi delle sopra
richiamate disposizioni normative, alla cancellazione dell’iscrizione della
cooperativa sociale denominata “Cooperativa Sociale ARGITAL” con sede legale
nel Comune di Francavilla al Mare (CH), in Via Nazionale Adriatica n. 146, alla
Sezione “A” dell’Albo regionale;
DATO ATTO che la responsabile del procedimento
è la Sig.ra Concetta Troilo;
VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e ss.mm.ii
DETERMINA
Per
le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte , di:
1. prendere
atto
-
che, in ottemperanza alle previsioni
di cui alle DGR n. 714 del 15.11.2016 e n. 115 del 21.03.2017 in premessa
richiamate, il competente ufficio ha proceduto, con nota Prot.
RA/17946/17/DPF014 del 30.01.2017 trasmessa a mezzo di raccomandata AR, a
chiedere alla Cooperativa sociale denominata “Cooperativa Sociale ARGITAL” con
sede legale nel Comune di Francavilla al Mare (CH), in Via Nazionale Adriatica
n. 146, l’invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei
requisiti per la permanenza dell’iscrizione all’Albo Regionale delle
Cooperative Sociali e loro Consorzi;
-
dell’impossibilità di notificare la
raccomandata poiché al Servizio Postale la Cooperativa risulta trasferita e
della conseguente impossibilità di verificare il mantenimento dei requisiti che
ne hanno determinato l'iscrizione;
2. procedere
alla cancellazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. 38/2004 sopra
richiamate, dell’iscrizione della cooperativa sociale denominata “Cooperativa Sociale ARGITAL” con sede
legale nel Comune di Francavilla al Mare (CH), in Via Nazionale Adriatica n.
146, alla Sezione “A” dell’Albo
regionale;
3. pubblicare
il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta -Trasparenza”
ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
4. disporre
la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata secondo le
vigenti disposizioni legislative;
5. trasmettere
copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e
Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali.
6. disporre,
altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T. ai sensi
delle vigenti disposizioni normative.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tamara Agostini