LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 81 della
Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO l’Accordo ai sensi
dell’art. 9, comma 2, lett. c), D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo,
le Regioni, le Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane
sulle “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento delle qualità e
dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei Disturbi
pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello
spettro autistico” (Rep. Atti n. 132/CU del 22 novembre 2012), recepito dalla
Regione Abruzzo con il D.C.A. 28 marzo 2014 n. 38;
RILEVATO che il D.C.A. 28
marzo 2014 n. 38 ha dato mandato, al punto 4) del suo dispositivo, alla allora
operante Direzione Politiche della Salute, di concerto con l’Agenzia Sanitaria
Regionale (A.S.R.), di porre in essere gli adempimenti necessari all’attuazione
del citato Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome, le
Province, i Comuni e le Comunità montane sulle “Linee di indirizzo per la
promozione ed il miglioramento delle qualità e dell'appropriatezza degli
interventi assistenziali nel settore dei Disturbi pervasivi dello sviluppo
(DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico”;
INDIVIDUATA nel Servizio
“Programmazione Socio-Sanitaria” la struttura organizzativa all’interno
dell’attuale Dipartimento per la Salute ed il Welfare deputata a dare
attuazione, di concerto con l’Agenzia Sanitaria Regionale (A.S.R.), al punto 4)
del dispositivo del D.C.A. 28 marzo 2014 n. 38;
CONSIDERATO che, per tradurre
in operatività integrata i principi ed i criteri metodologici ad esse sottesi,
le Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento delle qualità e
dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei disturbi
pervasivi dello sviluppo (D.P.S.), con particolare riferimento ai disturbi
dello spettro autistico, hanno incaricato le Regioni
a:
-
migliorare la conoscenza dei
bisogni e dell’offerta;
-
promuovere interventi mirati
alla creazione di una rete assistenziale regionale integrata;
-
formare tutte le figure
professionali coinvolte;
-
attuare, produrre ed
aggiornare Linee Guida e promuovere la ricerca;
-
sviluppare una Carta dei
Servizi e dei Diritti dell’Utente, promuovere informazione e sensibilizzazione
sociale;
VISTA la Legge 18
agosto 2015 n. 134 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione
delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle
famiglie”;
RICHIAMATO l’art. 3 Legge n.
134/2015 il quale:
-
al comma 1: programma l’aggiornamento
dei Livelli Essenziali di Assistenza con l’inserimento, per quanto attiene ai
disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce,
della cura e del trattamento individualizzato;
-
al
comma 2: pone a carico delle Regioni la garanzia del funzionamento dei servizi
di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico
attraverso l’individuazione di Centri di riferimento - con compiti di coordinamento dei servizi
resi nell’ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome - e
la definizione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali per la
presa in carico dei minori, adolescenti ed adulti con disturbi dello spettro
autistico, verificandone l’evoluzione ed adottando misure idonee al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a. la qualificazione di unità funzionali
multidisciplinari per la cura e l’abilitazione delle persone con disturbi dello
spettro autistico;
b. la formazione degli operatori sanitari di
neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria sugli strumenti
di valutazione e sui percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali basati
sulle migliori evidenze scientifiche disponibili;
c. la definizione di equipe territoriali
dedicate, nell’ambito dei servizi di neuropsichiatria dell’età evolutiva e dei
servizi per l’età adulta che partecipano alla definizione del Piano di
Assistenza, ne valutano l’andamento e svolgono attività di consulenza anche in
sinergia con le altre attività dei servizi stessi;
d. la promozione dell’informazione e
l’introduzione di un Coordinatore degli interventi multidisciplinari;
e. la promozione ed il coordinamento dei
suddetti interventi e dei suddetti Servizi per assicurare la continuità dei
percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali nel corso della vita della
persona;
f. l’incentivazione dei progetti dedicati
alla formazione ed al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone con
disturbi dello spettro autistico;
g. la disponibilità sul territorio di
strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con
competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di
effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti ed adulti;
h. la promozione di progetti finalizzati
all’inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro
autistico che ne valorizzino le capacità;
VISTO il D.P.C.M. 12
gennaio 2017 “Definizione ed aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza
di cui all’art. 1 comma 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502”;
RICHIAMATO, nello specifico,
l’art. 60, comma 2, D.P.C.M. 12 gennaio 2017, che, aggiornando i LEA,
conformemente a quanto programmato dall’art. 3, comma 1, Legge n. 134/2015, ha
stabilito che “entro centoventi giorni dall’adozione del presente decreto il
Ministero della salute, previa Intesa in sede di Conferenza Unificata, provvede
, in applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, all’aggiornamento delle
linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità
dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello
sviluppo (DPS) con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico
di cui all’Accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre
2012”;
PRECISATO che la suddetta
disposizione attua quella già recata dall’art. 4 Legge n. 134/2015;
VISTI:
-
il Documento tecnico: “Disciplina
attuativa L. n. 134/2015. Disposizioni in materia di disturbi dello spettro
autistico”, di seguito, per brevità, Documento Tecnico, allegato al presente
provvedimento quale parte costitutiva ed integrante” (cfr., All. n. 1);
-
le Tabelle Sinottiche “Ambulatori
dedicati per l’Autismo”, “Centri diurni per l’autismo”, “Nuclei residenziali
dedicati per l’Autismo in età adulta”, di seguito, per brevità, Tabelle
Sinottiche, allegate al presente provvedimento quali parti costitutive ed
integranti (cfr., All. 2);
-
le Schede di Autorizzazione e di
Accreditamento, allegate al presente provvedimento quali parti costitutive ed
integranti (cfr., All. n. 3), relative a:
-
Nuclei
residenziali dedicati per l’Autismo in età adulta (scheda autorizzazione 4.1.6
bis - scheda accreditamento 4.1.2 bis)
-
Centro
diurno disturbi dello spettro autistico (scheda autorizzazione n. 4.2.7 - scheda di accreditamento 4.2.5)
-
Ambulatori
dedicati per l’autismo (scheda di autorizzazione 5.11 bis– scheda di
accreditamento 5.7 bis)
trasmessi contestualmente dal Direttore
dell’Agenzia Sanitaria Regionale (A.S.R.), con nota prot. n. 1070 dell’11
luglio 2017 (cfr., All. A), che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
PRECISATO che:
-
il
Documento Tecnico (All. n. 1), è stato elaborato dal “Gruppo regionale di
lavoro per i disturbi dello spettro autistico” - costituito presso l’ Agenzia
Sanitaria Regionale (A.S.R.) con la partecipazione, tra l’altro, dei rappresentanti
delle Associazioni familiari dei disturbi dello spettro autistico (D.S.A.),
riconosciute ed operanti nel territorio regionale con lo scopo di riprogettare
la rete regionale dei servizi assistenziali per i Disturbi dello spettro
autistico in attuazione della più volte citata Legge n. 134/2015 ed a tutela
dei LEA per come aggiornati dal già detto D.M. 12 gennaio 2017;
-
le Tabelle Sinottiche (All. n. 2) e
le Schede di Autorizzazione e di Accreditamento (All. n. 3) sono state
elaborate da un Gruppo Tecnico ristretto costituito presso l’ Agenzia Sanitaria
Regionale (A.S.R.) con la partecipazione di esperti in materia di disturbi
dello spettro autistico (D.S.A.), su mandato conferito dal Direttore del
Dipartimento Salute e Welfare con missiva Prot. n. RA/21150/17 del 1° febbraio
2017 e con missiva Prot. n. RA/86380/17 del 31 marzo 2017;
ATTESO che:
-
il Documento tecnico (All. n. 1),
dando attuazione alla normativa nazionale sopra richiamata:
·
definisce gli interventi
posti in carico alla Regione Abruzzo in materia di disturbi dello spettro
autistico (D.S.A.);
·
determina e riorganizza la
rete regionale dei servizi riconoscendo un ruolo centrale ai Pediatri di Libera
Scelta ed ai Medici di Medicina Generale, prevedendo anche equipe territoriali
dedicate;
·
delinea le funzioni ed i
compiti del Centro Regionale di Riferimento per l’autismo presso il Presidio
Ospedaliero di L’Aquila;
·
dettaglia gli standard
assistenziali ed organizzativi delle strutture per i disturbi dello spettro
autistico (D.S.A.);
·
promuove programmi di
attività terapeutiche extramurarie abilitative in continuità con i percorsi di
supporto alla domiciliarità;
·
istituisce il Comitato
Tecnico – Scientifico Regionale con il compito di aggiornare le linee di indirizzo
nazionali per la diagnosi, il
trattamento e la presa in carico delle persone con disturbi dello spettro
autistico (D.S.A.) monitorando l’omogeneità degli interventi erogati sul
territorio regionale;
·
definisce, in sede di prima
applicazione, le Linee Guida Regionali per l’Autismo da intendersi come punti
di riferimento per i genitori e/o operatori di vario livello impregiudicata la
possibilità ovvero l’opportunità di prendere decisioni alternative sulla base
della valutazione del singolo e specifico caso concreto ferma restando
l’adozione di metodologie e di procedure scientificamente rilevanti;
·
promuove l’inclusione
sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disturbi dello spettro
autistico (D.S.A.);
·
fornisce indicazioni sulla
formazione e sull’aggiornamento degli operatori sanitari e sociali oltre che dei genitori e familiari
evidenziando la necessità di procedere all’istituzione di una Banca Dati volta
a rilevare i parametri di incidenza epidemiologica dei disturbi dello spettro
autistico (D.S.A.);
·
definisce le modalità di
aggiornamento dei fabbisogni dei servizi della rete integrata per i disturbi
dello spettro autistico (D.S.A.);
PRECISATO che le Tabelle
Sinottiche (All n. 2) rappresentano sinteticamente i requisiti organizzativi ed
assistenziali delle strutture, così come individuate dal Documento Tecnico
(All. n. 1), riportandone il fabbisogno regionale ivi programmato ed indicando
anche la Tariffa per le prestazioni erogate nelle suddette strutture;
PRESO ATTO della nota prot n.
889 del 12 giugno 2017, agli atti del Dipartimento Salute e Welfare, con la
quale il Direttore dell’Agenzia sanitaria regionale ha precisato che “l’ASR ha
svolto una analisi diretta sul sistema tariffario per i disturbi dello spettro
autistico vigente nelle cinque regioni individuate come benchmark ai fini della
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di cui all’Intesa Stato
Regioni n. 16/CSR del 02 febbraio 2017”;
EVIDENZIATO che le Schede di
Autorizzazione e di Accreditamento (All. n. 3) elaborate in conformità con le
Tabelle Sinottiche (All. n. 2) rappresentative, a loro volta, dei contenuti del
Documento Tecnico (All. n. 1), aggiornano i Manuali di cui alla D.G.R., 1°
luglio 2008, n. 591/P e ss.mm.ii., con specifico riferimento ai Centri diurni per
l’Autismo (scheda autorizzazione n. 4.2.7 -
scheda di accreditamento 4.2.5) e
lo integrano con la previsione degli Ambulatori Dedicati (scheda di
autorizzazione 5.11 bis–scheda di accreditamento 5.7 bis) e dei Nuclei
Residenziali Dedicati (scheda autorizzazione 4.1.6 bis - scheda accreditamento
4.1.2 bis);
VISTO il Verbale del 30
marzo 2017 della riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la Verifica degli
Adempimenti Regionali con il Comitato Permanente per la Verifica dei livelli
Essenziali di Assistenza (agli atti del Dipartimento per la Salute e il
Welfare), il quale, nel prendere atto dell’adozione del D.C.A. 24 giugno 2016,
n. 64, avente ad oggetto l’“Individuazione temporanea tariffa per le
prestazioni erogate dai Centri diurni per lo spettro autistico”, ha invitato la
Regione Abruzzo a definire ed a trasmettere al Tavolo ed al Comitato il
definitivo apprezzamento tariffario per la fissazione del budget necessario per
l’acquisto di servizi a favore di soggetti autistici o assimilati, così come espressamente
previsto dal punto 7 del dispositivo del D.C.A. 23 maggio 2016, n. 49,
evidenziando la necessità che sia rispettato il quadro programmatorio adottato
con il Piano di Riqualificazione 2016-2018, di cui alla D.G.R. 26 luglio 2016
n. 505 subordinatamente al recepimento, mediante la successiva D.G.R. 22
settembre 2016 n. 576, delle indicazioni espresse in occasione della riunione
congiunta del 19 luglio 2016;
RILEVATA la necessità di
procedere tempestivamente alla individuazione del predetto definitivo
apprezzamento tariffario, anche alla luce del fatto che il D.C.A. 24 giugno
2016 n. 64, nel definire la tariffa delle prestazioni erogate dai Centri Diurni
per lo Spettro Autistico, ne ha delimitato, al punto 3) del suo dispositivo, la
vigenza sino all’attuazione degli indirizzi di cui alla Legge n. 134/2015
oggetto della presente deliberazione;
RICHIAMATO il Verbale di
incontro del 4 luglio 2017, agli atti del Dipartimento Salute e Welfare, nella parte
in cui è detto che, per la definizione delle tariffe previste nelle Tabelle
Sinottiche (All n. 2), il Gruppo tecnico ristretto confermato:
-
“garantire metodi e strumenti basati sulle più avanzate
evidenze scientifiche, con particolare riferimento alle Linee 21 elaborate
dall’Istituto Superiore di Sanità ed alle disposizioni dell’Accordo sancito in
sede di Conferenza Unificata del 22 novembre 2012 e che la riprogettazione
della rete dei servizi assistenziali per i D.S.A. proposta nel Documento tecnico
di cui all’Allegato n. 1 produce la determinazione di 6 differenti tariffe: due
per l’ambulatoriale, due per la semiresidenziale e due per la residenziale
rispetto all’unica attualmente vigente nella nostra Regione per i disturbi
dello spettro autistico”;
-
“il
Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale rivolge l’auspicio e l’opportunità
che venga approvata in tempi ragionevoli in Abruzzo la programmazione della
rete dei servizi per i D.S.A. sia in
termini di miglioramento dell’assistenza sanitaria sia in termini di
appropriatezza di erogazione delle prestazioni in quanto l’unica tariffa
vigente per i Centri Diurni sta producendo anomalie che sia le prestazioni a
tre ore sia quelle più impegnative a 6 ore vengano remunerate con la stessa
tariffa determinata con D.C.A. 64/2016”;
CONSIDERATO che, sebbene
decorso il termine previsto dal combinato disposto dell’art. 4, Legge n.
134/2015 e dell’art. 60, comma 2, D.P.C.M. 12 gennaio 2017, il Ministero della
Salute non ha ancora provveduto all’aggiornamento delle linee di indirizzo per
la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli
interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (D.P.S.), con
particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all’Accordo
sancito in sede di Conferenza Unificata Rep. Atti n. 132/CU del 22 novembre
2012 ed oggetto di recepimento da parte della Regione Abruzzo con il D.C.A. 28
marzo 2014 n. 38;
RITENUTO necessario, in
attesa del suddetto aggiornamento ministeriale, di recepire e di approvare,
anche ad integrazione e parziale aggiornamento dei Manuali di cui alla D.G.R.,
1° luglio 2008, n. 591/P e ss.mm.ii, la documentazione trasmessa dall’Agenzia
Sanitaria Regionale (A.S.R.) con missiva prot. n. 1070 dell’11 luglio 2017
(cfr., All. A, All. n. 1, All. n. 2 ed All. n. 3), allo scopo di ampliare e
migliorare l’offerta sanitaria regionale dei servizi alle persone con disturbi
dello spettro autistico ampliando (D.S.A.) i Livelli Essenziali di Assistenza
attualmente assicurati sul territorio regionale nel rispetto degli indirizzi e
delle indicazioni impartite dalla vigente normativa statale;
STABILITO di demandare ad
apposito provvedimento giuntale la costituzione del Comitato Tecnico
Scientifico in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del
Documento Tecnico (All. n. 1);
PRECISATO che, all’esito
delle valutazioni condotte dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all’art. 8
del Documento Tecnico (All n. 1), la Giunta della Regione Abruzzo potrà
provvedere a dare attuazione all’art. 3 comma 2, all’art. 9 ed all’art. 13,
comma 1, del Documento Tecnico (All n. 1);
DATO ATTO che il Documento
tecnico (All. n. 1) e le Tabelle sinottiche (All. n. 2) aggiornano ed integrano
i fabbisogni assistenziali definiti dal D.C.A. del 28 settembre 2016 n. 117
“Riorganizzazione della rete territoriale – residenziale e semiresidenziale –
per la non autosufficienza, la riabilitazione e le dipendenze patologiche.
Approvazione del Documento tecnico “Piano di fabbisogno regionale –
residenziale e semiresidenziale – Regione Abruzzo”. Criteri metodologici e
procedurali per la conclusione del processo di riorganizzazione”;
RICHIAMATO, in tal senso,
l’art. 13 “Fabbisogno autorizzazione e accreditamento” del Documento Tecnico
(All. n. 1) a tenore del quale:
“1.
La Giunta regionale approva la definizione del fabbisogno dei servizi della
rete integrata di assistenza per gli ASD secondo i principi indicati nel
presente articolo ed in conformità con le disposizioni statali e regionali
2.
In sede di prima applicazione il fabbisogno della rete per i Centri diurni e le
strutture residenziali è determinato secondo gli standard della programmazione
regionale vigente e le Linee guida di cui all’art. 9. Il fabbisogno di posti
letto dei Centri Diurni per l’autismo, così come definito dal DCA n. 117 del 28
settembre 2016 viene incrementato di un valore massimo del 20% su base
provinciale per l’assistenza agli adulti. Il fabbisogno aggiuntivo di posti
letto residenziali dedicati alle persone adulte con autismo è determinato, in
via sperimentale, in un posto letto ogni 30.000 abitanti su base provinciale.
3.
Le procedure di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie rispondono alla normativa regionale vigente in materia e, per
quanto non previsto, alle modifiche e integrazioni di cui all’allegato al
presente documento.”;
PRECISATO che il Direttore
dell’Agenzia Sanitaria Regionale (A.S.R.) con Nota Prot n. 1198 del 3 agosto
2017 (cfr., All. B), che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, il quale, in risposta alla nota del Servizio Programmazione
Socio-Sanitaria Prot. n. RA/0204452/DPF009 del 1° agosto 2017 (cfr., All. C,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento), ha chiarito la
natura meramente autorizzatoria del fabbisogno indicato dall’art. 13, comma 2,
del Documento Tecnico (All. n. 1), in conformità al disposto dell’art. 9, comma
1, L.R. 2 maggio 2016, n. 12;
STABILITO di demandare ad
un successivo provvedimento giuntale la definizione del fabbisogno di
accreditamento ex art. 13, comma 1, del Documento Tecnico (All. n. 1)
all’esito:
-
dell’attività di monitoraggio
del Comitato Tecnico Scientifico (cfr., art. 8, comma 4, del Documento tecnico
– All. n. 1);
-
degli studi epidemiologici e di
valutazione della risposta assistenziale socio-sanitaria ai bisogni delle
persone affette da disturbi dello spettro autistico residenti nella Regione
Abruzzo da parte del Centro Regionale di Riferimento per l’Autismo (C.R.R.A.)
(cfr., art. 3, comma 1, lett. a), del Documento tecnico – All. n. 1);
STABILITO di demandare,
altresì, ad un successivo provvedimento giuntale la definizione del fabbisogno
degli Ambulatori dedicati per l’autismo, da individuarsi sulla base delle
valutazioni espresse dalle UU.VV.MM., e l’articolazione
a livello provinciale dei Nuclei Residenziali per l’autismo in età adulta da
stabilirsi sulla base dei criteri individuati dal Documento tecnico (All n. 1);
RITENUTO,
correlativamente, di avviare le procedure per la copertura del fabbisogno
aggiuntivo programmato dal riferito Documento tecnico (All n. 1) in relazione
ai Centri Diurni per l’autismo per l’assistenza agli adulti;
STABILITO, allo scopo, che,
ai fini dell’adozione del parere di cui
all’art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., le domande di autorizzazione alla
realizzazione di Centri Diurni Disturbi
dello Spettro Autistico per l’assistenza agli adulti saranno valutate in ordine
cronologico prendendo a riferimento le date di protocollazione delle
Amministrazioni Comunali accettanti, previa acquisizione, per le istanze già presentate alla data di pubblicazione del
presente provvedimento sul BURAT, ove non ancora oggetto di parere definitivo
ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., di apposite dichiarazioni del
mantenimento dell’interesse;
STABILITO, in tal senso,
che:
-
entro e non oltre 30 giorni dalla
pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT, gli istanti
l’autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. per
la realizzazione di Centri Diurni Disturbi dello Spettro Autistico per
l’assistenza agli adulti dovranno comunicare al Dipartimento per la Salute ed
il Welfare - Servizio Programmazione Socio-Sanitaria – Ufficio Autorizzazione
ed Accreditamento, all’indirizzo PEC: dpf@pec.regione.abruzzo.it ed al Comune
di afferenza il mantenimento dell’interesse alla domanda già presentata,
allegandone copia recante la data di protocollazione dell’Amministrazione
Comunale accettante;
-
l’inutile decorrenza del
suddetto termine, ovvero la mancata o incompleta acquisizione, nello stesso termine,
della documentazione richiesta, sarà intesa come rinuncia alla domanda,
legittimando, nei limiti dei nuovi ed aggiuntivi fabbisogni, l’istruttoria ed,
all’esito positivo, l’accoglimento dell’istanza cronologicamente successiva ed
afferente il medesimo setting assistenziale;
STABILITO per l’effetto,
che l’istruttoria delle istanze ex art. 3 L.R n. 32/2007 e ss.mm.ii. per la realizzazione di Centri Diurni Disturbi dello Spettro
Autistico per l’assistenza agli adulti potrà essere avviata soltanto alla scadenza
del termine per la comunicazione dell’interesse al mantenimento delle domande
già presentate e non ancora oggetto di parere definitivo ex art. 3 LR n.
32/2007 e ss.mm.ii;
STABILITO che le tariffe
indicate nelle Tabelle Sinottiche (All. n. 2) saranno applicate ai prossimi
accordi negoziali ex art. 8-quinquies ss. D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e
ss.mm.ii. in favore delle strutture ammesse alla
contrattualizzazione già autorizzate ed
accreditate per i setting assistenziali ivi previsti;
PRECISATO che le
disposizioni contenute nel Documento tecnico (All n. 1), nelle Tabelle
sinottiche (All n. 2) e nelle Schede di autorizzazione e di accreditamento (All
n. 3) saranno conformate agli indirizzi che il Ministero della Salute impartirà
ai sensi ed in attuazione dei più volte citati art. 60, comma 2, D.P.C.M. 12
gennaio 2017 ed art. 4 Legge n. 134/2015;
DATO ATTO che:
1. il Dirigente del Servizio Programmazione
Socio-Sanitaria, competente nelle materie trattate nel presente provvedimento,
ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;
2. il Direttore Vicario del Dipartimento per
la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento,
sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, ha attestato che
lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al
Dipartimento medesimo
A
voti unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di
recepire ed approvare, anche ad integrazione e parziale aggiornamento dei
Manuali di cui alla. D.G.R. 1° luglio 2008, n. 591/P e ss.mm.ii.:
-
il Documento tecnico: “Disciplina
attuativa L. n. 134/2015. Disposizioni in materia di disturbi dello spettro
autistico”, di seguito, per brevità, Documento Tecnico, allegato al presente
provvedimento quale parte costitutiva ed integrante” (All. n. 1);
-
le Tabelle Sinottiche “Ambulatori
dedicati per l’Autismo”, “Centri diurni per l’autismo”, “Nuclei residenziali dedicati
per l’Autismo in età adulta”, di seguito, per brevità, Schede Sinottiche,
allegate al presente provvedimento quali parti costitutive ed integranti (All.
2);
-
le Schede di Autorizzazione e di
Accreditamento, allegate al presente provvedimento quali parti costitutive ed
integranti (All. n. 3), relative a:
i. Nuclei residenziali dedicati per
l’Autismo in età adulta (scheda autorizzazione 4.1.6 bis - scheda
accreditamento 4.1.2 bis)
ii. Centro diurno disturbi dello spettro
autistico (scheda autorizzazione n. 4.2.7 -
scheda di accreditamento 4.2.5)
iii. Ambulatori dedicati per l’autismo (Scheda
di autorizzazione 5.11 bis– scheda di accreditamento 5.7 bis)
2. di
demandare ad apposito provvedimento giuntale la costituzione del Comitato
Tecnico Scientifico ex art. 8, comma 3, del Documento tecnico (All. n.1);
3. di
precisare che con successivi provvedimenti la Giunta regionale darà
attuazione all’art. 3 comma 2, all’art. 9, comma 1, nonché all’art. 13, comma
1, del Documento tecnico (All. n. 1), previo parere del Comitato Tecnico
Scientifico di cui all’art. 8 del Documento tecnico (All n. 1);
4. di
prendere atto che il Documento tecnico (All n. 1) e le Tabelle sinottiche
(All n. 2) aggiornano ed integrano i fabbisogni assistenziali definiti dal
D.C.A., 28 settembre 2016 n. 117 “Riorganizzazione della rete territoriale –
residenziale e semiresidenziale – per la non autosufficienza, la riabilitazione
e le dipendenze patologiche. Approvazione del Documento tecnico “Piano di
fabbisogno regionale – residenziale e semiresidenziale – Regione Abruzzo”.
Criteri metodologici e procedurali per la conclusione del processo di
riorganizzazione”;
5. di
demandare ad un successivo provvedimento giuntale la definizione del
fabbisogno regionale di Ambulatori dedicati per l’autismo - da individuarsi
sulla base delle valutazioni espresse dalle UU.VV.MM. - e l’articolazione a
livello provinciale del fabbisogno di Nuclei Residenziali per l’autismo in età
adulta da stabilirsi secondo i criteri delineati dall’art. 13 “Fabbisogno autorizzazione
ed accreditamento” del Documento Tecnico (All n. 1);
6. di
avviare le procedure per la copertura del fabbisogno aggiuntivo programmato
dal Documento tecnico (All n. 1) in relazione ai Centri Diurni Disturbi dello
spettro autistico per l’assistenza agli adulti;
7. di
stabilire, in tal senso, che, ai fini dell’adozione del parere di cui
all’art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., le domande di autorizzazione alla
realizzazione di Centri diurni disturbi dello spetro autistico per l’assistenza
agli adulti saranno valutate in ordine cronologico prendendo a riferimento le
date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti, previa
acquisizione, per le istanze già
presentate alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT, ove
non ancora oggetto di parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.,
di apposite dichiarazioni del mantenimento dell’interesse;
8. di
stabilire in tal senso che:
-
entro e non oltre 30 giorni dalla
pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT gli istanti l’autorizzazione ex art. 3 L.R.
n. 32/2007 e ss.mm.ii. per Centri diurni disturbi dello spettro autistico per
l’assistenza agli adulti, dovranno comunicare al Dipartimento per la Salute ed
il Welfare - Servizio Programmazione Socio-Sanitaria – Ufficio Autorizzazione
ed accreditamento, all’indirizzo PEC: dpf@pec.regione.abruzzo.it ed al Comune
di afferenza il mantenimento dell’interesse alla domanda già presentata, ove
non ancora oggetto di parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii,
allegandone copia recante la data di protocollazione dell’amministrazione
comunale accettante;
-
l’inutile decorrenza del
suddetto termine ovvero la mancata o incompleta acquisizione, nello stesso
termine, della documentazione richiesta, sarà intesa come rinuncia alla domanda
legittimando, nei limiti dei fabbisogni individuati come aggiuntivi,
l’istruttoria ed, all’esito positivo, l’accoglimento dell’istanza
cronologicamente successiva ed afferente la medesima branca specialistica;
9. di
stabilire che l’istruttoria delle istanze ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e
ss.mm.ii. per Centri diurni disturbi dello spettro
autistico per l’assistenza agli adulti potrà essere avviata solo alla scadenza
del termine per la comunicazione dell’interesse al mantenimento delle domande
già presentate e non ancora oggetto di parere definitivo ex art. 3 L.R. n.
32/2007 e ss.mm.ii;
10. di
stabilire che le tariffe indicate nelle Tabelle sinottiche (All. n. 2)
saranno applicate ai prossimi accordi negoziali ex art. 8-quinquies D.Lgs. n.
502/1992 e ss.mm.ii. in favore delle strutture ammesse
alla contrattualizzazione già autorizzate ed accreditate per i setting
assistenziali ivi previsti;
11. di
precisare che le disposizioni recate dal Documento Tecnico (All n. 1),
dalle Tabelle sinottiche (All n. 2) e dalla Schede di autorizzazione e di
accreditamento (All n. 3) saranno conformate agli indirizzi che il Ministero
della Salute impartirà ai sensi ed in attuazione dei più volte citati art. 60
comma 2, D.P.C.M. 12 gennaio 2017 ed art. 4 Legge n. 134/2015;
12. di
precisare la natura meramente autorizzatoria del fabbisogno indicato
dall’art. 13, comma 2, del Documento Tecnico (All. n. 1), in ottemperanza
all’art. 9, comma 1, L.R. 2 maggio 2016, n. 12;
13. di
demandare ad un successivo provvedimento giuntale la definizione del
fabbisogno di accreditamento ex art. 13, comma 1, del Documento Tecnico (All.
n. 1) all’esito:
-
dell’attività di monitoraggio
del Comitato Tecnico Scientifico (cfr., art. 8, comma 4, del Documento tecnico
– All. n. 1);
-
degli studi epidemiologici e di
valutazione della risposta assistenziale socio-sanitaria ai bisogni delle
persone affette da disturbi dello spettro autistico residenti nella Regione
Abruzzo da parte del Centro Regionale di Riferimento per l’Autismo (C.R.R.A.)
(cfr., art. 3, comma 1, lett. a), del Documento Tecnico – All. n. 1);
14. di
demandare ad un successivo provvedimento giuntale la definizione del
fabbisogno regionale di Ambulatori dedicati per l’autismo - da individuarsi
sulla base delle valutazioni espresse dalle UU.VV.MM. - e l’articolazione a
livello provinciale del fabbisogno di Nuclei Residenziali per l’autismo in età
adulta da stabilirsi secondo i criteri delineati dall’art. 13 “Fabbisogno autorizzazione
ed accreditamento” del Documento Tecnico (All n. 1);
15. di
pubblicare il presente provvedimento sul BURAT, e, per le attività di
competenza, di notificarlo:
-
al Servizio Contratti Erogatori
Privati del Dipartimento per la Salute ed il Welfare;
-
all’Agenzia
Sanitaria Regionale (A.S.R.);
-
alle Aziende UU.SS.LL. della Regione
Abruzzo.