Cava in località “Fosso Bianco” - Comune di Campli (TE) Ditta Zeno s.a.s.- Det. Dir. Reg. n. DI3/60 del 23/5/2003. Rinnovo .

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, la Ditta Zeno s.a.s. con sede legale in Campli (TE), fraz.ne Campovalano, è autorizzata al rinnovo per cinque anni, dalla notifica del presente provvedimento, dell’autorizzazione alla coltivazione della cava di ghiaia in località “Fosso Bianco” del Comune di Campli (TE) distinta in catasto al foglio n.57 partt. nn. 179 e 181p, alla stesse condizioni della precedente Determinazione Dirigenziale Regionale n. DI3/60 del 23/5/2003 ed in totale conformità al progetto approvato ad essa allegato.

 

-                   la coltivazione della cava deve rispettare le seguenti condizioni:

1.           la Polizza stipulata a garanzia del ripristino ambientale deve essere verificata e mantenuta in vigore e potrà essere svincolata solo dopo l’accertamento del regolare ripristino dell’area di cava, il mancato pagamento dei premi comporta l’automatica richiesta di escussione alla compagnia AXA Assicurazioni S.p.A. che l’ha emessa ed alla quale viene notificata la presente Determinazione;

2.           l’area in coltivazione deve essere condotta nel rispetto delle vigenti norme in materia mineraria, ambientale e di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, idoneamente recintata e munita di cancello di accesso a garanzia della pubblica incolumità, con cartello contenente i dati autorizzativi e di conduzione della cava;

3.           tutte le pertinenze realizzate per la coltivazione della cava dovranno essere rimosse prima del recupero ambientale definitivo;

4.           i lavori devono essere condotti in conformità al cronoprogramma dei lavori di coltivazione e ripristino ambientale, allegato all’istanza e deve essere allegato al provvedimento di rinnovo.

5.           la ditta verificherà annualmente e a proprie spese il rispetto del su citato cronoprogramma, Le date di verifica devono essere comunicate al Comune ed alla Regione con almeno 15 giorni di preavviso e le risultanze devono essere asseverate dal tecnico esecutore ed essere altresì trasmesse agli stessi Enti;

6.           resta fermo ed invariato quant’altro previsto nella Determinazione Dirigenziale Regionale n. DI3/60 del 23/5/2003 non in contrasto con le su citate prescrizioni.

-                   il presente provvedimento deve essere pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato all’esercente nei modi consentiti dalla legge nonché trasmesso, per quanto di competenza, al Comune, alla Compagnia AXA Assicurazioni S.p.A. ed al Corpo Forestale dello Stato.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971)

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco