IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali sull’ordinamento alle
dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
RILEVATO CHE, ai
sensi del comma 1 dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001,
le amministrazioni devono rendere pubbliche le disponibilità dei posti da
ricoprire mediante trasferimento di personale da altre amministrazioni;
VISTA la Legge
Regionale dell’Abruzzo 17 novembre 2010, n. 49 contenente“Interventi normativi e finanziari per
l'anno 2010”;
VISTA la Deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 147 del 6/12/2016 avente ad oggetto “Modifica
dotazione organica. Programmazione dei fabbisogni di personale e della
Dirigenza triennio 2016/2018”, modificata ed integrata con deliberazione n. 155
del 21/12/2016;
VISTO
il
regolamento di mobilità adottato dall’Ufficio di Presidenza in data 10 dicembre
2009 con deliberazione n. 138 per dare concreta attuazione al principio del
previo esperimento delle procedure di mobilità, così come modificato con
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 158 del 30 dicembre 2016;
VISTA la propria
precedente determinazione n. 77/AA/OG del 29/12/2016 con la quale è stata
indetta ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs.
n. 165/2001, procedura di mobilità esterna del personale di ruolo dipendente
delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 8 posti a tempo
pieno e indeterminato di diverse categorie e profili professionali presso gli
uffici del Consiglio regionale dell’Abruzzo con sede in L’Aquila;
VISTA
la
“Disciplina dell’accesso agli impieghi del Consiglio regionale”, approvata con Deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 114 dell’11 agosto 2015;
CONSIDERATO che, nell’ambito
della procedura in parola, alla data di scadenza per la presentazione delle
istanze, sono pervenute n. 8 domande di candidati per il profilo di
“Collaboratore specializzato per assistenza d’aula, Categoria B (Accesso B3)”;
PRESO ATTO che, nel corso dell’istruttoria, è stato rispettato quanto prescritto
dall’
articolo 8 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale,
in base al quale il dipendente agisce in posizione di indipendenza e
imparzialità, astenendosi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti
alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi in
cui siano coinvolti interessi personali, del coniuge,
di parenti, di affini entro il secondo grado;
ESAMINATE
le
domande pervenute con riferimento ai requisiti di ammissione previsti
nell’avviso di mobilità;
PRESO
ATTO, inoltre, che il Signor Giovannone
Paride nella domanda di partecipazione ha chiesto di essere ammesso sia alla
procedura selettiva per il profilo di Collaboratore per le attività di supporto
(accesso B1) che a quella per il profilo di Collaboratore specializzato per
l’assistenza d’aula (accesso B3);
TENUTO
CONTO che nella medesima istanza il candidato ha
dichiarato, altresì, di essere inquadrato nella categoria B, posizione
economica B1;
VALUTATO, pertanto, di dover escludere il Signor Giovannone
Paride dalla procedura selettiva per il profilo di Collaboratore specializzato
per l’assistenza d’aula (accesso B3);
ACCERTATO,
inoltre, che il
Signor Di Paolo Antonio, in quanto dipendente del Consorzio di Bonifica Centro
di Chieti, dichiara di avere diritto alla riserva di cui all’articolo1, comma
2, lettera a);
ATTESO che taluna giurisprudenza è orientata a limitare la mobilità di
cui all’articolo 30 del D. Lgs 165/2001 per
l’immissione dei dipendenti degli enti pubblici economici nei ruoli degli enti
locali partecipanti;
RAVVISATA, tuttavia, la peculiare rilevanza regionale dei Consorzi di Bonifica
che sono qualificati come Enti Pubblici Economici vigilati della Regione
Abruzzo;
RILEVATO che la questione necessita, quindi, di un ulteriore approfondimento
per valutare la circostanza di includere tali organismi, in primo luogo, tra le
Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 ed, in secondo luogo, tra gli enti o Agenzie o
Aziende Regionali di cui all’articolo 4 della L.R. 49/2010;
CONSIDERATO
-
che l’accesso alle pubbliche
amministrazioni può avvenire esclusivamente tramite concorso pubblico (come
sancito dall’articolo 97 della Costituzione);
-
che una procedura selettiva
di reclutamento per essere equiparabile ad un concorso pubblico deve avere
natura comparativa ed essere aperta per garantire il principio di imparzialità
mediante l’accesso dall’esterno;
EVIDENZIATO che anche tale questione necessita di un ulteriore approfondimento per
valutare la possibile equiparazione delle procedure selettive sostenute dai
candidati e il pubblico concorso;
RITENUTO opportuno,
pertanto, per ragioni prudenziali, ammettere il candidato in parola, dipendente
del suddetto Consorzio con riserva che sarà sciolta solo in seguito alle
verifiche volte ad accertare quanto sopra esposto, in ragione della
qualificazione giuridica dell’ente di provenienza e della natura comparativa ed
aperta della procedura selettiva;
VISTA la L. R.
14.9.1999, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare
gli articoli 5 sull’autonomia della funzione dirigenziale;
VISTA la L.R. 9.5.2001,
n. 18, recante norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del
Consiglio regionale, come modificata dalla L.R. n. 35 del 26 agosto 2014;
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa:
-
di ammettere alla procedura di mobilità esterna,
approvata con precedente determinazione n. 77/AA/OG del 29/12/2016, i
candidati:
1.
Biondi
Pierluigi
2.
Camorchia Maria Elena
3.
Caroselli
Katiuscia
4.
Facchinei Clara
5.
Mancini
Antonio Pietro
6.
Pace
Emanuela
7.
Stornelli
Cesare
8.
Di
Paolo Antonio (con riserva)
-
di escludere dalla procedura il candidato Giovannone Paride poiché non in possesso del requisito
previsto dall’art. 3 comma 1, lettera a) dell’avviso di selezione;
-
di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A.T.
e sul sito internet del Consiglio regionale (http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/).
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tiziana Grassi