IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio2002, che stabilisce i principi
e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare;
VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti
alimentari;
VISTO il Regolamento.(CE)
n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa, in materia di
mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004,
che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui
prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
VISTO il Regolamento (CE) n. 183/2005 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005, che stabilisce
requisiti per l’igiene dei mangimi;
VISTA la decisione della Commissione n.
2006/677/CE del 29 settembre 2006, che stabilisce le linee guida che
definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali
intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
VISTO il D. Lgs. 6
novembre 2007, n. 193, recante “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa
ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
comunitari nel medesimo settore e, in particolare, l’art. 2 che individua, tra
l’altro, le Regioni quali Autorità competenti ai fini dell’applicazione dei
regolamenti (CE) 882/2004, 854/2004;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale
d’Abruzzo n. 276 del 12.04.2010 ad oggetto: “Linee Guida relative ai controlli
ufficiali sulla filiera degli alimenti, formazione, standards,
elenco e disciplina di Audit”;
DATO ATTO che con tale Deliberazione la
Giunta regionale, nell’approvare il programma di formazione per gli Auditor,
Ispettore ed Esperto tecnico in materia di Controlli Ufficiali per la Sicurezza
Alimentare ed i requisiti per l’esercizio dell’attività, ha istituito l’Elenco
Regionale degli Auditors presso il Servizio Veterinario della Direzione
Politiche della Salute della Regione Abruzzo, incaricando il Servizio Sanità
Veterinaria e Sicurezza Alimentare della costituzione, della eventuale
suddivisione in sezioni, della validazione e della pubblicazione dell’elenco
regionale degli Auditors e la relativa modulistica e documentazione per
accedere all’elenco in questione;
VISTA la precedente Determinazione
n. DG/21/14 del 1.3.2012 ad oggetto: “Costituzione dell’Elenco regionale degli
Auditors”, con la quale è stato formalmente costituito l’Albo regionale,
distinguendolo in n. 3 Sezioni diverse e, precisamente;
-
Sezione
“A” – riservata ad Auditor per gli audit
dell'Autorità regionale (interni) (ACR)e verso le Autorità competenti
territoriali (ACT)
nonché le O.S.A.;
-
Sezione
“B” – riservata a Auditor per audit
interni del Sistema Gestione della Qualità (SGQ), territoriale ASL (ACT), auditor per
audit verso gli operatori del settore alimenti e mangimi (OSA).
-
Sezione
“C” – riservata agli Esperti tecnici;
PRESO ATTO che con la
Determina stessa è stato anche stabilito
che l’Elenco sarebbe stato aggiornato periodicamente e, comunque, solo in presenza
di almeno una istanza di inserimento nell’elenco e sono state anche fissate le
regole per l’aggiornamento dell’elenco e la cancellazione dallo stesso di
coloro che non dimostrino le attività connesse al mantenimento della qualifica;
ACCERTATO che per la
presentazione delle istanze di iscrizione o per la presentazione di apposite
dichiarazioni ai fini del mantenimento della qualifica e dell’iscrizione
nell’elenco, gli interessati dovevano presentare apposita istanza, da produrre
direttamente al Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare – Via Conte
di Ruvo n. 74 – PESCARA , sulla modulistica approvata con la citata
Determinazione n. DG/21/14 del 1.3.2012;
VISTA l’istanza del 9.0.2017 e
registrata al protocollo del Servizio al n. RA/29524 in data 09.02.2017 dal Dott. Pietro Feliciani, nato a Atri (TE)
il 17.07.1955 e residente a Roseto degli
Abruzzi (TE) in Via Patini, 3 – Cod. Fisc. FLC PTR 55L17 A488V;
VERIFICATO che l’istante è in
possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Elenco regionale degli
Auditors;
RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché
la legittimità del presente provvedimento;
VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77
recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue
successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
Per
le ragioni e le finalità espresse in narrativa
1.
di accogliere l’istanza sopra generalizzata e di
inserire il richiedente nell’Elenco Regionale degli Auditors al n° RA/92/B
della Sezione “B”;
2.
di dare atto che l’Elenco regionale degli Auditors, a
seguito del presente inserimento,
risulta aggiornato con i nominativi riportati in grassetto sui prospetti
allegati, e con i numeri di codice seguenti:
-
Sezione
“A” – Auditor
Senior - nessun aggiornamento
-
Sezione “B” – Auditor
Junior -
n. RA/92/B;
-
Sezione
“C” – Esperti tecnici
- nessun aggiornamento
3.
di rammentare che ai fini del
mantenimento della qualifica e dell’iscrizione nell’Elenco regionale degli Auditor
gli interessati dovranno produrre, direttamente al Servizio Sanità Veterinaria
Igiene e Sicurezza degli Alimenti – Via Conte di Ruvo n. 74 – PESCARA entro e
non oltre il 31 dicembre di ogni tre anni, una apposita dichiarazione (redatta
secondo l’allegato modello B), alla
quale dovranno essere acclusi gli attestati dimostrativi e/o le
autodichiarazioni di aver eseguito le attività connesse al mantenimento della
qualifica meglio precisate al precedente punto del presente provvedimento;
4.
di pubblicare la presente Determinazione sul B.U.R.A.;
5.
di trasmettere copia della presente determinazione al
Direttore Regionale del Dipartimento DPF, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10
maggio 2002, n. 7.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Giuseppe Bucciarelli
Segue
Allegato