Laboratori privati accreditati – soglie produzione di cui al DCA 11/2011 e al DCA 73/2016 – Approvazione procedura di verifica.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) ed in particolare l’art.8 quater, comma 3 lett b) del D.lgs. n. 502/92 ss.mm.ii. che fa riferimento alla soglia minima di efficienza delle strutture sanitarie;

 

VISTO l’Accordo sul documento recante “Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio”, sancito in data 23 marzo 2011  dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che prevede testualmente: “la soglia minima proposta come riferimento è di un volume di attività di 200.000 esami di laboratorio complessivamente erogati/anno, prodotti in sede e non in service”. “Tale soglia minima dovrà essere raggiunta in tre anni di attività partendo da un volume minimo di 100.000 esami di laboratorio complessivamente erogati/anno.”

 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n°11 del 29/03/2011 recante: “Riorganizzazione e razionalizzazione della rete dei laboratori analisi privati. Integrazione manuali di autorizzazione ed accreditamento di cui alla Deliberazione di Giunta regionale 591/P del 01.07.2008 come successivamente modificati ed integrati” che, nel recepire il predetto accordo, ha previsto che “al fine di un miglioramento della riorganizzazione della rete dei laboratori privati, è necessario raggiungere una soglia minima di attività al di sotto della quale non si può riconoscere la qualifica di produttore accreditato ovvero consorzio. La soglia minima di riferimento è di un volume di attività di 200.000 esami di laboratorio complessivi annui prodotti in sede e non tramite service. Tale soglia minima dovrà essere raggiunta entro tre anni di attività partendo da una soglia minima di 100.000 esami di laboratorio complessivi per anno”;

 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n°73/2016 recante “Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete di specialistica ambulatoriale privata accreditata per l’anno 2016” con il quale si è stabilito che, in attuazione delle disposizioni richiamate, condizione per l’accesso delle strutture laboratoristiche alle contrattazioni - rispettivamente per le tre annualità successive al 2016 (2017,2018 e 2019) - risulta essere la produzione in forma singola o aggregata:

       di 100.000 prestazioni nel 2016 per l’accesso alla contrattazione 2017;

       di una soglia intermedia che viene stabilita in 150.000 nel 2017 per l’accesso alla contrattazione 2018;

       di 200.000 prestazioni nel 2018 per l’accesso alla contrattazione 2019 (e annualità successive);

 

VISTA la nota ministeriale del 16 aprile 2015 Prot. n. 11669 avente ad oggetto “Riorganizzazione dei Servizi di Medicina di Laboratorio nel Servizio Sanitario Nazionale”;

 

CONSIDERATO:

-                   che le aggregazioni di strutture sono previste quale forma organizzativa per il raggiungimento  delle soglie di produttività stabilite nell’Accordo del 23 marzo 2011 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

-                   che le soglie minime di attività costituiscono requisito per essere soggetti a contratto (singoli o associati) in quanto rappresentano l’elemento necessario per la garanzia di efficienza, economicità, nonché per elevati standard di qualità nell’offerta sanitaria;

 

PRECISATO che le disposizioni relative alle soglie di produzione e all’aggregazione di laboratori concernono in ogni caso esclusivamente la possibilità di effettuare le prestazioni con oneri a carico del SSN ai fini della sottoscrizione dei contratti ai sensi dell’art.8 quinquies D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. e non condizionano pertanto l’attività da rendere in regime privato;

 

RITENUTO, per l’individuazione delle prestazioni che concorrono alla determinazione delle soglie di produzione, di attenersi alle indicazioni dei citati atti e provvedimenti e di dovere dare disposizioni in ordine alla procedura e ai tempi per le verifiche ai fini della stipula del contratto per l’acquisto di prestazioni laboratoristiche da privato accreditato;

 

ATTESO che la ratio dell’Accordo Stato Regioni del 23.03.2011 e del Decreto del Commissario ad Acta n° 11 del 29/03/2011 è quella di aumentare il livello della qualità analitica delle prestazioni rese dai Laboratori per conto del SSN;

 

PRECISATO che, in conformità a quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 23/03/11 e dal Decreto del Commissario ad Acta n° 11 del 29/03/2011, per la verifica del raggiungimento delle soglie di attività devono essere conteggiate:

             le prestazioni incluse nel nomenclatore tariffario regionale rese con oneri a carico del SSN e quelle non a carico del SSN;

             le prestazioni analitiche effettuate in sede e non in service;

 

CONSIDERATO che i dati delle prestazioni a carico del SSN sono desumibili dal flusso informativo ex art.50 della Legge 326/2003 mentre, per quanto riguarda le restanti prestazioni, risulta indispensabile individuare una metodologia che si basi su criteri oggettivi e misurabili al fine di acquisire i dati necessari;

 

RITENUTO di utilizzare, ai fini della valutazione delle prestazioni erogate con oneri a totale carico del cittadino, un apposito flusso regionale relativo alla produzione non a carico del SSN, nel quale siano riportati i codici identificativi delle prestazioni effettuate, le cui specifiche tecniche saranno stabilite, entro trenta giorni dall’adozione del presente atto, dai Servizi regionali DPF016 - Servizio Governo dei Dati, Flussi Informativi e Mobilità Sanitaria e DPF017 - Servizio Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale ICT;

 

RITENUTO che l’inserimento da parte delle strutture accreditate dei dati di produzione in regime privato, sulla base delle predette indicazioni regionali, dovrà avvenire annualmente entro il mese di gennaio;

 

STABILITO che per motivi tecnici il caricamento delle prestazioni effettuate in regime privato nel 2016 sia completato, per la contrattazione il 2017, entro 60 gg. dalla trasmissione delle istruzioni regionali sulle modalità di implementazione del flusso;

 

RITENUTO, al fine di evitare che l’incompletezza dei caricamenti delle informazioni relative al flusso in questione possa intralciare la continuità assistenziale, di porre a carico delle strutture laboratoristiche l’onere di trasmettere al Dipartimento Salute e Welfare entro il 31 gennaio di ogni anno dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritte dai rappresentanti legali delle strutture laboratoristiche accreditate nelle quali venga attestato il numero di prestazioni analitiche incluse nel nomenclatore tariffario regionale complessivamente effettuate in sede e non in service nell’anno precedente, distinguendo quelle erogate con oneri a carico del SSN e quelle rese in regime privato, in attesa dell’acquisizione dei dati di cui al flusso relativo all’attività svolta in regime privato;

 

STABILITO che la produzione di un numero di prestazioni corrispondente alle soglie fissate per la contrattualizzazione delle strutture laboratoristiche accreditate è altresì condizione per la produzione e la remunerazione delle prestazioni a carico del SSN;

 

PRECISATO che le verifiche sul numero delle prestazioni rese da ciascuna struttura accreditata nell’anno precedente sono effettuate annualmente, salvo quanto sopra previsto per il 2017, entro il mese di febbraio sulla base dei dati forniti dai sopraddetti Servizi del Dipartimento Salute e Welfare;

 

RITENUTO, al termine delle verifiche in oggetto di avviare il procedimento finalizzato all’ammissione alla contrattazione delle strutture laboratoristiche con l’esclusione dalla procedura di negoziazione di quelle che non raggiungono le soglie di produzione e l’adozione dei provvedimenti conseguenti; 

 

VISTO l’art.75 del DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che stabilisce che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, ferme restanti le conseguenze penali previste dall’art.76, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

 

DATO ATTO che:

-                   il presente provvedimento riveste di carattere di somma urgenza in quanto propedeutico e connesso all’implementazione del sistema di misurazione delle prestazioni, necessario per l’avvio della contrattazione 2017;

-                   il Dirigente del Servizio “DPF006 - Servizio Contratti erogatori privati e Sistema di remunerazione delle prestazioni Rete Territoriale e Ospedaliera” del Dipartimento Salute e Welfare, competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;

-                   il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

 

1.           di precisare che le disposizioni relative alle soglie di produzione dei laboratori di cui al Decreto del Commissario ad Acta n°73/2016 concernono esclusivamente la possibilità di effettuare le prestazioni con oneri a carico del SSN ai fini della sottoscrizione dei contratti ai sensi dell’art.8 quinquies D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. e non condizionano pertanto l’attività da rendere in regime privato;

2.           di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 23/03/11 e dal Decreto del Commissario ad Acta n°11 del 29/03/2011, per la verifica del raggiungimento delle soglie di attività devono essere conteggiate:

-                   le prestazioni incluse nel nomenclatore tariffario regionale rese con oneri a carico del SSN e quelle non a carico del SSN;

-                   le prestazioni analitiche effettuate in sede e non in service;

3.           di prendere atto che i dati delle prestazioni a carico del SSN sono desumibili dal flusso informativo ex art.50 della Legge 326/2003;

4.           di utilizzare, ai fini della valutazione delle prestazioni erogate con oneri a totale carico del cittadino, un apposito flusso regionale relativo alla produzione non a carico del SSN, nel quale siano riportati i codici identificativi delle prestazioni effettuate, le cui specifiche tecniche saranno stabilite, entro trenta giorni dall’adozione del presente atto, dai Servizi regionali DPF016 - Servizio Governo dei Dati, Flussi Informativi e Mobilità Sanitaria e DPF017 - Servizio Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale ICT;

5.           di stabilire che l’inserimento da parte delle strutture accreditate dei dati di produzione in regime privato, sulla base delle predette indicazioni regionali, dovrà avvenire annualmente entro il mese di gennaio ma che per motivi tecnici il caricamento delle prestazioni effettuate in regime privato nel 2016 sia completato, per la contrattazione 2017, entro 60 gg. dalla trasmissione delle istruzioni regionali sulle modalità di implementazione del relativo flusso da parte dei sopraddetti Servizi del Dipartimento Salute e Welfare;

6.           di stabilire che le strutture laboratoristiche hanno l’onere di trasmettere al Dipartimento Salute e Welfare, entro il 31 gennaio di ogni anno, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritte dai rappresentanti legali delle strutture laboratoristiche accreditate, nelle quali venga attestato il numero di prestazioni analitiche incluse nel nomenclatore tariffario regionale complessivamente effettuate in sede e non in service nell’anno precedente, distinguendo quelle erogate con oneri a carico del SSN e quelle rese in regime privato, in attesa dell’acquisizione dei dati di cui al flusso relativo all’attività svolta in regime privato;

7.           di precisare che la produzione di un numero di prestazioni corrispondente alle soglie per la contrattualizzazione delle strutture laboratoristiche accreditate è altresì condizione per la produzione e la remunerazione delle prestazioni a carico del SSN;

8.           di stabilire che:

             le verifiche sul numero delle prestazioni complessivamente rese da ciascuna struttura accreditata nell’anno precedente sono effettuate annualmente, salvo quanto sopra previsto per il 2017, entro il mese di febbraio sulla base dei dati forniti dai Servizi regionali DPF016 - Servizio Governo dei Dati, Flussi Informativi e Mobilità Sanitaria e DPF017 - Servizio Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale ICT;

             che al termine delle verifiche in oggetto sarà avviato il procedimento finalizzato all’ammissione alla contrattazione delle strutture laboratoristiche con l’esclusione dalla procedura di negoziazione di quelle che non raggiungono le soglie di produzione  e l’adozione dei provvedimenti conseguenti; 

9.           di dare atto che il presente provvedimento riveste di carattere di somma urgenza in quanto propedeutico e connesso all’implementazione del sistema di misurazione delle prestazioni, necessario per l’avvio della contrattazione 2017;

10.        di trasmettere il presente provvedimento:

             ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali;

             alle strutture accreditate per la medicina laboratoristica;

             ai Ministeri competenti, per i successivi adempimenti;

11.        di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo oltre che sul sito istituzionale dell’Ente.