L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 – Cancellazione dall’Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche delle Associazioni inadempienti agli obblighi di riconferma dei requisiti.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTA            la L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 “Norme sul controllo del randagismo anagrafe  canina e protezione degli animali da affezione”;

 

VISTO                       in particolare l’art. 24 della suddetta legge “Istituzione Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali”;

 

VISTA                        la Delibera di G.R.A. n. 4789 del 27.08.1993 con la quale è stato istituito, presso la Direzione Sanità, l’Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche – costituite con atto pubblico – operanti nel territorio regionale;

 

VISTO           il Disciplinare per il riconoscimento delle Associazioni, approvato con   Deliberazione di Giunta Regionale n. 616 del 02.07.2007 e dato atto che lo stesso, pur redatto in vigenza della precedente L.R. 21 settembre 1999, n. 86, conserva i suoi effetti anche con l’entrata in vigore della nuova normativa regionale;

 

CONSIDERATO che il punto 3 del richiamato Disciplinare, prevede che le Associazioni iscritte all’Albo Regionale debbano riconfermare, entro il 31 dicembre di ogni anno pari e a pena di cancellazione dall’Albo, i requisiti indicati ai punti 1a,1b,1c,1d,1g nonché 2°,2b,2c,2d del disciplinare medesimo, in relazione al tipo di Associazione;

 

CONSIDERATO che il su citato disciplinare prevede che la cancellazione dall’Albo delle Associazioni inadempienti avvenga con provvedimento del Dirigente del Servizio Veterinario Regionale da adottarsi entro il 31 gennaio successivo;

 

ACCERTATO          che il Disciplinare in argomento, oltre ad essere stato Pubblicato sul B.U.R.A. n. 44 del 3.8.2007, è stato anche inviato alle Associazioni iscritte con nota Raccomandata prot. n. 18191/11/IA.17 del 12.07.2007;

 

ACCERTATO          che le Seguenti Associazioni protezionistiche iscritte all’Albo regionale alla data del 31.12.2016, hanno riconfermato i requisiti richiesti, adempiendo quindi nei termini richiesti agli obblighi di comunicazione:


n. iscr.Albo                             Associazione

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·          2                Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Paganica (AQ)

·          3                L.I.F.E. di Sulmona (AQ)

·          8                Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sez. di Teramo

·          9                A.S.A.D.A. di Chieti

·         10               Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sez. di Pescara

·         18               E.N.P.A. Sez. Prov.le di Pescara

·         19               Code Felici di Sulmona (AQ)

·         24               Quattrozampelanciano.it di Lanciano (CH)

·         25               Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sez. di Silvi

·         26               Amici di Zampa di Vasto (CH)

·         27               A.N.T.A. Onlus – Associazione Nazionale Tutela Animali – Sez. di Alba Adriatica (TE)

·         28               A.N.T.A. Onlus – Associazione Nazionale Tutela Animali – Sez. di  Pescara

·         29               C.I.M.A. Soc. Coop a r.l. – Sante Marie (AQ)

·         30               Cooperativa Sociale a r.l. PAN – Ortona (CH)

·         31               L.I.D.A. – Lega Italiana dei Diritte dell’Animale – Sez. di Ortona

·         33               Guardie Ambientali d’Italia – Sez. di Teramo

 


 

 

DATO ATTO            che le seguenti Associazioni, iscritte da meno di due anni all’Albo regionale delle Associazioni, non avevano l’onere di conferma dei requisiti;

 

 

 


n. iscr.Albo                            Associazione

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·     34               A.N.T.A. Onlus – Associazione Nazionale Tutela Animali – Sez. di cITTà Sant’Angelo

·     35                    Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sez. di Francavilla (CH)

·     36                    Guardie Ambientali – Rosetod egli Abruzzi (TE)

·     37                    Guardie Ambientali d’Italia – Sez. Marsica


 

 

 

ACCERTATO          invece, che le seguenti Associazioni, iscritte all’Albo Regionale,  non hanno effettuato la riconferma di cui sopra e vanno pertanto cancellate dall’Albo Regionale;

 

 

 


n. iscr.Albo                            Associazione

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·         32            Associazione Nazionale Guardie per l’Ambiente di Avezzano (AQ)

 

 


RITENUTA   la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

 

VISTA            la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”  e le sue successive modifiche ed integrazioni;

 

DETERMINA

 

Per le ragioni e le finalità espresse in narrativa

 

1.           di cancellare dall’Albo Regionale, per effetto del punto 3 del Disciplinare approvato dalla Giunta regionale d’Abruzzo con propria Deliberazione n. 616 del 02.07.2007, l’Associazione Nazionale Guardie per l’Ambiente di Avezzano (AQ), con conseguente revoca del rispettivo numero di iscrizione 32;

2.           di trasmettere copia della presente Determinazione – per opportuna conoscenza – ai Servizi Veterinari di Sanità Animale e di Igiene degli Allevamenti e delle P.Z. della ASL di Avezzano, Sulmona, L’Aquila,  territorialmente competenti ed al Sindaco di Avezzano (AQ), ove ha sede l’Associazione stessa;

3.           di trasmettere copia della presente Determinazione al Direttore Dipartimentale DPF, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7;

4.           di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURA (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) dando atto che, ai sensi del punto 3) del più volte richiamato disciplinare, la pubblicazione stessa avrà valore di notifica del provvedimento alle Associazioni interessate.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Bucciarelli