IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con cui è stato
dichiarato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno
colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 24
agosto 2016;
VISTO il decreto
legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, in
particolare l’art. 1, comma 5 che prevede: “I Presidenti delle Regioni
interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui al
presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario Straordinario, che può
delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto”;
VISTA l’ordinanza del
Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, art.4 che dispone
l’apertura di apposite contabilità speciali a favore delle regioni interessate
per i primi interventi di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento
che ha colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
VISTO l’articolo 21,
comma 4-quinquies, del citato decreto legge 11 novembre 2016 n. 189,
convertito
con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, il quale consente alle
imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici di acquistare o
acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi
urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività, sulla
base di apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato
che attesti la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi
sismici e la valutazione economica del danno subito;
VISTE le ordinanze
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, n.
393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre
2016 e n. 415 del 21 novembre 2016;
VISTA l’ordinanza n.
5 del 28 novembre 2016 del Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, la quale integra la
disciplina delle procedure di delocalizzazione temporanea e di fornitura e
installazione di impianti temporanei delocalizzati per gli impianti zootecnici
per la stabulazione, l’alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per
la conservazione del latte e per fienili e depositi per le imprese i cui
impianti produttivi hanno subito danni per effetto degli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, già avviate in attuazione delle
citate ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;
CONSIDERATO che la citata
ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario del Governo prevede in capo
ai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria la possibilità di
autorizzare la fornitura ed installazione di impianti temporanei delocalizzati
per la stabulazione, l’alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per
la conservazione del latte e per fienili e depositi, come previsto
dall’articolo 7, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 393 del 2016, in deroga alle disposizioni ivi richiamate,
anche da parte dei singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici;
RITENUTO opportuno, al
fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della predetta
Ordinanza delegare il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della
Pesca - Servizio Territoriale dell’Agricoltura Abruzzo Ovest e Servizio
Territoriale dell’Agricoltura Abruzzo Est – al rilascio, agli operatori
danneggiati, dell’autorizzazione per la “delocalizzazione immediata e temporanea
di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30
ottobre 2016 e dichiarati inagibili” – ai sensi dell’ordinanza n. 5 del 28
novembre 2016 del Commissario del governo per la ricostruzione nei territori
interessati dal sisma del 24 agosto 2016;
RITENUTO opportuno,
inoltre, delegare il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e
Politiche Ambientali - Servizi Genio Civile di Teramo e L’Aquila, al rilascio
delle autorizzazioni per l’esecuzione delle aree necessarie per la messa in
opera delle strutture rurali provvisorie con le modalità già stabilite nel
decreto COR 48/2016 relativo alla realizzazione delle piazzole.
DATO ATTO che i Direttori
dei Dipartimenti competenti hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento
apponendo la propria firma in calce allo stesso
DECRETA
1.
di delegare il Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Servizio Territoriale
dell’Agricoltura Abruzzo Ovest e Servizio Territoriale dell’Agricoltura Abruzzo
Est – al rilascio dell’autorizzazione per la “delocalizzazione immediata e
temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del
26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili” – ai sensi dell’ordinanza n. 5 del
28 novembre 2016 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori
interessati dal sisma del 24 agosto 2016;
2.
di delegare il Dipartimento
Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizi Genio
Civile di Teramo e L’Aquila, al rilascio delle autorizzazioni per l’esecuzione
delle aree necessarie per la messa in opera delle strutture rurali provvisorie
con le modalità già stabilite nel decreto COR 48/2016 relativo alla
realizzazione delle piazzole;
3.
di notificare copia del
presente Decreto al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca,
al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
e al Commissario del Governo per la Ricostruzione;
4.
di pubblicare il presente
Decreto sul B.U.R.A.T.
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
IN QUALITÀ DI
VICE COMMISSARIO PER LA
RICOSTRUZIONE
DEL SISMA 2016
Dott.
Luciano D’Alfonso