IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5
(cinque) anni e con decorrenza dall‘ 01.11.2016
per uso di coltura agraria erbacea
“ a favore del Sig. TRILLI Giannicola
nato a Roccaraso (AQ) il
23.04.1959 ed ivi residente in Via
Roncone s.n.c. , a corpo e non a misura
e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della
superficie di mq. 17.000 circa della
zona del Tratturo Celano – Foggia in Comune di
Roccaraso (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con
il numero 28BIS sul Fg.8 part.27/P , la suddetta concessione rientrerà nelle
competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art.
5 ) ;
2.
l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne del
D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui
in premessa , ammonta ad euro € .
83,90 ;
3.
le anzidette somme dovute
devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c
postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul
Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA
Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) di
notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al
disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/
129946/16 del 29.12.2016 , per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi
all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che
disciplinano la concessione medesima .
5.
di dare mandato allo STA
Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) , in sede
della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del
privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione
risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
-
obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
-
divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni
agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la
destinazione .
-
immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6.
la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) n. RA/129946/16 del 29.12.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle
di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7.
di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8.
la presente determinazione
è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Ing.
Pasquale Di Meo