IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1.
la concessione precaria per la
durata di 3 (tre) anni e con decorrenza dall‘
01.11.2016 per uso di soppressione passaggi a livello da Onna Km
117+608 a Sassa Km 136+021 mediante opere sostitutive e realizzazione delle
nuove fermate a servizio dei nuovi insediamenti abitativi sulla linea
Terni-Sulmona – 4° fase Funzionale – S. ELIA “ a favore della RFI Rete Ferroviaria
Italiana SPA , Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Piazza della Croce Rossa
1 – 00161- ROMA , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni
di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 13.500 circa
delle zone del Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di L’Aquila distinte sulla planimetria generale delle
concessioni con i numeri Zona 1064/p (
ex 245 catastale ) – n. 175/p , 176/p , 215/p 216/p , 217/p ( tratturali ) – 246/p ( catastale ) Foglio n. E35 , la suddetta concessione rientrerà nelle
competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art.
5 ) ;
2.
l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998
n. 258 di cui in premessa ,
ammonta ad euro € . 1123,95 ;
3.
le anzidette somme dovute
devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c
postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul
Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA
Abruzzo Ovest di Avezzano di notificare
alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare
della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0130012/16 del 29.12.2016 , per l’espletamento di tutti gli
adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle
disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo
Ovest di Avezzano (AQ) , in sede della
notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del
privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione
risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
-
obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
-
divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni
agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la
destinazione .
-
immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6.
la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) n. RA/0130012/16 del 29.12.2016 da parte del concessionario, nonché di
quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs.
42/2004 ;
7.
di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8.
la presente determinazione
è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di
Meo
______________________________________________________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1.
la concessione precaria per la
durata di 3 (tre) anni e con decorrenza dall‘
01.11.2016 per uso di soppressione passaggi a livello da Onna Km
117+608 a Sassa Km 136+021 mediante opere sostitutive e realizzazione delle
nuove fermate a servizio dei nuovi insediamenti abitativi sulla linea
Terni-Sulmona – 3° fase Funzionale – BAZZANO “ a favore della RFI Rete
Ferroviaria Italiana SPA , Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Piazza della
Croce Rossa 1 – 00161- ROMA , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle
condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 8.600 circa
delle zone del Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di L’Aquila distinte sulla planimetria generale delle
concessioni con i numeri Zona n. 182/p ,
183/p , 184/p ( catastale ) – n. 113/p , 143 , 144 , 145 , 146 , 53 ( tratturali ) , Foglio n. E37 e n. 1064/p ( ex 245 catastale
9 – n. 159/p , 160 , 161 , 162 , 163/p , 164/p ( tratturali
) – Foglio n. E35 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze
amministrative del comune qualora l’ area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art.
5 ) ;
2.
l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998
n. 258 di cui in premessa ,
ammonta ad euro € . 123,95 ;
3.
le anzidette somme dovute
devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c
postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul
Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA
Abruzzo Ovest di Avezzano di notificare
alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare
della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0129974/16 del 29.12.2016 , per l’espletamento di tutti gli adempimenti
connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni
che disciplinano la concessione medesima .
5.
di dare mandato allo STA
Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) , in sede
della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del
privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione
risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
-
obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
-
divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni
agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la
destinazione .
-
immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6.
la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) n. RA/0129974/16 del 29.12.2016 da parte del concessionario, nonché di
quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs.
42/2004 ;
7.
di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8.
la presente determinazione
è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Ing.
Pasquale Di Meo