IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali sull’ordinamento alle
dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
RILEVATO che, ai sensi del comma 1
dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, le amministrazioni devono rendere pubbliche
le disponibilità dei posti da ricoprire mediante trasferimento di personale da
altre amministrazioni;
VISTA
la
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 147 del 6/12/2016 avente ad oggetto
“Modifica dotazione organica. Programmazione dei fabbisogni di personale e
della Dirigenza triennio 2016/2018”, modificata ed integrata con deliberazione
n. 155 del 21/12/2016;
VISTO
il
regolamento di mobilità adottato dall’Ufficio di Presidenza in data 10 dicembre
2009 con deliberazione n. 138 per dare concreta attuazione al principio del
previo esperimento delle procedure di mobilità, così come modificato CON
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 158;
VISTA la propria
precedente determinazione n. 77/AA/OG del 29/12/2016 con la quale è stata
indetta ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. n. 165/2001, procedura di
mobilità esterna del personale di ruolo dipendente delle amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura
di n. 8 posti a tempo pieno e indeterminato di diverse categorie e profili
professionali presso gli uffici del Consiglio regionale dell’Abruzzo con sede
in L’Aquila;
VISTA
la
“Disciplina dell’accesso agli impieghi del Consiglio regionale”, approvata con
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 114 dell’11 agosto 2015;
CONSIDERATO che,
nell’ambito della procedura in parola,
alla data di scadenza per la presentazione delle istanze, sono pervenute n. 4
domande di candidati per il profilo di “Assistente addetto stampa”;
PRESO ATTO che, nel corso dell’istruttoria, è stato rispettato quanto prescritto
dall’
8 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale, in base
al quale il dipendente agisce in posizione di indipendenza e imparzialità,
astenendosi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue
mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi in cui siano
coinvolti interessi personali, del coniuge, di parenti, di affini entro il
secondo grado;
CONSIDERATO, che nel corso dell’istruttoria delle n. 4 (quattro) domande
pervenute, dalle declaratorie allegate a ciascuna domanda emerge la non
equivalenza per contenuto tra il profilo professionale posseduto e il profilo
oggetto della selezione ;
RITENUTO, quindi, di dover procedere alla esclusione di tutti i candidati
per mancata equivalenza tra il profilo professionale richiesto e quello
posseduto;
VISTO l’elenco allegato n. “1” nel quale sono individuati i candidati
esclusi con relativa motivazione;
VISTA la L. R.
14.9.1999, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare
gli articoli 5 sull’autonomia della funzione dirigenziale;
VISTA la L.R.
9.5.2001, n. 18, recante norme in materia di autonomia organizzativa e
funzionale del Consiglio regionale, come modificata dalla L.R. n. 35 del 26
agosto 2014;
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa:;
-
di escludere dalla procedura i
candidati individuati nell’elenco n. 1, allegato anch’esso quale parte
integrante e sostanziale al presente atto, specificando che nell’elenco, a
fianco di ciascun nominativo, è indicata la relativa motivazione;
-
di pubblicare la presente
determinazione sul B.U.R.A.T. e sul sito internet del Consiglio regionale (http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/).
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
ssa Tiziana Grassi