LA
GIUNTA REGIONALE
VISTI
-
gli
articoli 33, 34, 117, c. 3 e 118 della Costituzione;
-
il
D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado”;
-
la
L. 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa” che, all’art. 21,
prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione
dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
-
il
D.Lgs. 1 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59”, che, all’art. 138, c. 1, lettera b), delega alle
Regioni la programmazione, sul piano regionale, della rete scolastica, sulla
base dei piani provinciali;
-
il
D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 “Regolamento recante norme per il dimensionamento
ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici
funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59”;
-
il
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59”;
-
la
L. 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e formazione professionale”;
-
il
D.Lgs. 14 febbraio 2004, n. 59 “Norme generali relative alla scuola
dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 L. 28 marzo
2003, n. 53”;
-
il
D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. “Definizione delle norme generali e dei
livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
-
la
L. 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, art. 1, commi 622,
624, 632;
-
il
D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante Misure urgenti per la tutela dei
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività
economiche e la nascita di nuove imprese”, (convertito, con modificazioni, in
L. 2 aprile 2007, n. 40), art. 13;
-
il
D.M. 25 ottobre 2007 che, in attuazione dell’art. 1, co. 632, della 27 dicembre
2006, n. 296 ha definito i criteri generali per il conferimento dell’autonomia
ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, da svolgersi nell’ambito
della competenza regionale di programmazione dell’offerta formativa e
dell’organizzazione della rete scolastica;
-
il
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria” (convertito, con modificazioni,
in L. 6 agosto 2008, n. 133), art. 64;
-
il
D.L. 1° settembre 2008, n. 137, recante “Disposizioni urgenti in materia di
istruzione e università” (convertito, con modificazioni, in legge dall’art. 1,
comma 1, L. 30 ottobre 2008, n. 169),
art. 4;
-
il
D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, recante “Disposizioni urgenti per il contenimento
della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie
locali”, (convertito, con modificazioni, in L. 4 dicembre 2008, n. 189 ), art.
3;
-
il
D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della
scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
-
il
D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di
istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133”;
-
il
D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119 “Regolamento recante disposizioni per la
definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza
complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico e ausiliario
(ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell’art. 64,
commi 2,3, 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
-
il
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 “Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133”;
-
il
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 “Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133”;
-
il
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento recante revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
-
il
D.M. n. 4 del 18 gennaio 2011 “Adozione delle Linee Guida, di cui all’Allegato
A) dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010,
riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli Istituti
Professionali ed i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale”;
-
il
D.L. 6 luglio 2011, n. 98 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria” (convertito, con modificazioni, in L. 15 luglio 2011, n. 111),
art. 19, commi 4, 5 e 5-bis;
-
la
L. 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”, art. 4, comma 69;
-
il
D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 “Regolamento recante norme generali per la
ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per
gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133”;
-
il
D.P.R. 5 marzo 2013, n. 52 “Regolamento di organizzazione dei percorsi della
sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”;
-
il
D.L. 12 settembre 2013, n. 104 recante “Misure urgenti in materia di
istruzione, università e ricerca”, convertito con modificazioni dall’art. 1,
comma 1, L. 8 novembre 2013, n. 128;
-
la
L. 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni” che, al comma 85, art. 1, conferma
in capo alle province la funzione di programmazione provinciale della rete
scolastica;
-
il
Decreto Interministeriale MIUR-MEF in data 12 marzo 2015 recante “Linee guida,
di cui all’art. 11, co. 10, del D.P.R. n. 263/2012 per il passaggio al nuovo
ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei CPIA”;
-
la
L. 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
DATO ATTO che la Corte Costituzionale:
-
con
sentenza n. 200 del 24.6.2009 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
delle lettere f–bis) ed f-ter) del c. 4 dell’art. 64 del citato D.L. 25.6.2008,
n. 112, come convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n. 133,
rilevando che tali disposizioni invadono spazi riservati alla potestà
legislativa delle Regioni, relativi alla competenza ad esse spettanti nella
disciplina dell’attività di dimensionamento della rete scolastica sul
territorio;
-
con
sentenza n. 147 del 7.6.2012 ha dichiarato incostituzionale l’art. 19, c. 4,
del D.L. n. 98/ 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011 per
violazione dell’art. 117, c. 3 della Costituzione, rilevando che tale
disposizione incide direttamente sulla rete scolastica e sul dimensionamento
degli istituti, materia che non può ricondursi nell’ambito delle norme generali
sull’istruzione e va, invece, ricompresa nella competenza concorrente relativa
all’istruzione, per cui allo Stato spetta soltanto di determinare i principi
fondamentali e la disposizione in questione non può esserne espressione,
essendo una norma di dettaglio;
-
con
la medesima sentenza 147/2012 ha dichiarato, invece, non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 19, c. 5 del medesimo D.L. n. 98/2011,
nel testo risultante dalle modifiche introdotte dell’art. 4, c. 69, della L.
12.11.2011, n. 183, rilevando che tale disposizione si propone di ridurre il
numero dei dirigenti scolastici al fine di contenimento della spesa pubblica,
materia rientrante nell’ambito della competenza statale;
VISTI
-
la
L.R. 3 marzo 1999, n. 11 “Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.
112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario
esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti
amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali”;
-
la
L.R. 27 giugno 2008, n. 10 “Riordino delle Comunità montane abruzzesi e
modifiche a leggi regionali”;
-
i
Decreti 16.4.2009, n. 3 e 17.7.2009 n. 11 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Commissario Delegato ai sensi del Decreto del Presidente del
Consiglio di Ministri del 6 Aprile 2009 “Individuazione dei Comuni danneggiati
dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni
della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;
-
la
D.C.R. n. 44/2 del 29.6.2010 “L.R. 27 giugno 2008, n. 10 recante "Riordino
delle Comunità Montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali" articoli
19 - 20 e 21 - Proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle
Comunità Montane”;
TENUTO CONTO che non è stato perfezionato l’accordo in
sede di Conferenza Unificata di cui all’art 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n.
281, concernente la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici
da assegnare alle Regioni;
CONSIDERATO
-
che
compete alla Regione la definizione degli indirizzi di programmazione e
l’approvazione dei Piani Regionali della rete scolastica;
-
che
la Giunta Regionale approva il Piano Regionale della rete scolastica sulla base
dei Piani Provinciali;
RICHIAMATE
-
la
D.G.R. 9.2.2009, n. 30 “DPR 233/1998 - Piano regionale di dimensionamento delle
istituzioni scolastiche (D.C. n. 118/1 del 18.3.1999 e s. m. i.) - Variazioni -
anno scolastico 2009/2010”;
-
la
D.G.R. 29.12.2010, n. 1035 “Piano regionale della rete scolastica (D.C. n.
118/1 del 18.3.1999 e s. m. i.) – anno scolastico 2011-2012”;
-
la
D.G.R. 29.12.2011, n. 954 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n.
97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2012-2013”;
-
la
D.G.R. 28.12.2012, n. 937 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n.
97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2013-2014 – Province di Chieti, Pescara
e Teramo;
-
la
D.G.R. 22.1.2013, n. 37 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3
del 15.11.2011) – anno scolastico 2013-2014 – Provincia dell’Aquila;
-
la
D.G.R. 30.12.2013, n. 999 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n.
97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2014-2015 – Province di L’Aquila,
Chieti, Pescara e Teramo;
-
la
D.G.R. 23.12.2014, n. 874 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n.
97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2015-2016”;
-
la
D.G.R. 9.02.2015, n. 79 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3
del 15.11.2011) – anno scolastico 2015-2016- Integrazioni”;
-
la
D.G.R. n. 902 del 10.11.2015 “Corsi di istruzione degli adulti: individuazione
delle reti territoriali di servizio dei Centri Provinciali per l’Istruzione
degli Adulti e delle Istituzioni scolastiche presso le quali realizzare i
percorsi di istruzione di secondo livello. Approvazione schema di accordo tra
Regione Abruzzo e Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo concernente
l’iscrizione ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti di ragazzi che
hanno compiuto il quindicesimo anno di età”;
-
la
D.G.R. 29.01.2016, n. 37 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3
del 15.11.2011) – anno scolastico 2016-2017”;
-
la
D.G.R. n. 615 del 26.09.2016 “Rete scolastica regionale - Disposizioni per le
attività dirette alla definizione del Piano regionale della rete scolastica per
l’a.s. 2017/2018” con cui, sulla base dei suddetti “Indirizzi”, sono state
approvate le indicazioni operative, rivolte alle Amministrazioni Provinciali,
relative agli interventi concernenti sia la razionalizzazione e l'adeguamento
della rete scolastica regionale sia il potenziamento dell’offerta d’istruzione,
per l’anno scolastico 2017/2018;
RICHIAMATA la D.G.R. 15.02.2011, n. 97 “Rete
scolastica regionale - Istituzione di un Tavolo Tecnico Interistituzionale”,
come modificata e integrata dalla D.G.R. 22.1.2013, n. 36 “D.G.R. 15.2.2011, n.
97 Rete scolastica regionale - Istituzione di un Tavolo Tecnico
Interistituzionale – Modifiche e
integrazioni”;
VISTA la D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011
“Indirizzi per la programmazione della rete scolastica regionale” con cui - in
esito a un processo di concertazione condotto nell’ambito del Tavolo Tecnico
Interistituzionale istituito con D.G.R. 15.2.2011, n. 97 - sono state definite
linee-guida per la predisposizione dei piani regionali della rete scolastica,
nel rispetto delle competenze delle Autonomie Locali, con l’obiettivo di
coniugare una strutturazione territoriale dei percorsi d’istruzione - che
assicuri un’offerta adeguata e in armonia con le identità socio-culturali ed
economiche locali - con i principi dell’efficacia e dell’efficienza nella
distribuzione dell’offerta e del contenimento e della razionalizzazione della
spesa;
CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, Sez. VI, con
sent. n. 5427/2015, depositata in Segreteria il 1° dicembre 2015, ha annullato
la DGR n. 954/2011, nella parte recante l’unificazione tra gli Istituti “De
Sterlich” e “Galiani” di Chieti, affermando, in diritto, l’illegittimità della
deliberazione del Consiglio provinciale di Chieti “non essendosi pronunciata
sul Piano di dimensionamento la Conferenza provinciale di organizzazione della
rete scolastica di cui all’articolo. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 233 del 1988 [rectius 1998], norma vigente la cui abrogazione è
subordinata, ex articolo 24, comma 1, lettera d), d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81
(Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane della scuola), all’entrata in vigore del
Regolamento previsto dall’art. 1, comma 1, del medesimo d.P.R. n. 81 del 2009,
non ancora emanato all’epoca dell’adozione del Piano provinciale.”;
CONSIDERATO altresì che, con riferimento alle
competenze della Conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica
di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 233/1998, già in precedente sentenza il
Consiglio di Stato (cfr. Sez. VI, sent. n. 6179/2011, richiamata nella ripetuta
sentenza n. 5427/2015) ha precisato che nell’iter approvativo del Piano della
rete scolastica “l’intervento degli organi provinciali (…) non si caratterizza
per l’espressione di una volontà di carattere lato sensu programmatico, ma si
traduce in concreto nella mera recezione del contenuto – pressoché vincolato –
di valutazioni tecnico-discrezionali espresse dalla conferenza provinciale di
cui all’articolo 3 del d.P.R. 233 del 1988 [rectius 1998] in relazione a dati
fattuali sulla cui obiettiva consistenza gli organi provinciali non dispongono
di effettivi poteri di interventi o di modifica.”;
DATO ATTO che, su iniziativa del Componente la
G.R. con delega all’Istruzione, le proposte concernenti sia la
razionalizzazione e l’adeguamento dell’attuale dimensionamento della rete
scolastica regionale sia il potenziamento dell’offerta d’istruzione sono state
esaminate nell’ambito del Tavolo Tecnico Interistituzionale dianzi richiamato,
riunitosi nei gg. 3 novembre 2016, 1° dicembre 2016, 19 dicembre 2016 e 23
gennaio 2017;
DATO ATTO che le Amministrazioni Provinciali
dell’Aquila, Pescara e Teramo, hanno adottato i Piani Provinciali di cui ai
seguenti atti:
-
Provincia
di L’Aquila: Verbale della Conferenza Provinciale di organizzazione della rete
scolastica in data 13.12.2016 e Decreto Presidenziale n. 196 del 30.12.2016;
-
Provincia
di Pescara: Decreto Presidenziale n. 87 del 22.12.2016 e Deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 45 del 29.12.2016;
-
Provincia
di Teramo: Deliberazione Conferenza Provinciale di organizzazione della rete
scolastica n. 2 del 13.12.2016 e Decreto Presidenziale n. 381 del 23.12.2016;
DATO ATTO altresì che la Provincia di Chieti
non ha adottato il proprio Piano provinciale di dimensionamento delle
istituzioni scolastiche e di ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s.
2017/2018;
CONSIDERATO che in sede di Tavolo Tecnico
Interistituzionale nelle richiamate sedute è stato ribadito che per l’attivazione di nuove articolazioni
e opzioni nell’ambito degli indirizzi di studio già assentiti relativamente
agli Istituti Tecnici e Professionali, nonché per l’attivazione di nuovi
indirizzi nell’ambito di Licei Artistici già assentiti, le Istituzioni
scolastiche interessate possono rivolgere diretta istanza all’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Abruzzo che provvederà consequenzialmente alle
prescritte autorizzazioni;
RITENUTO per quanto sopra esposto, di approvare:
-
con
riferimento all’istruzione degli adulti, le integrazioni alla rete territoriale
di servizio del CPIA della provincia di Teramo, come analiticamente descritto
nell’Allegato “1-TE”, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
-
le
operazioni di razionalizzazione e di adeguamento del vigente dimensionamento
della rete scolastica nella provincia di L’Aquila, come analiticamente
descritto nell’Allegato “2-AQ”, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
-
gli
interventi di adeguamento dell’offerta d’istruzione nella provincia di L’Aquila
come analiticamente descritti nell’Allegato “3-AQ”, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
PRECISATO altresì che, per quanto non espressamente
indicato negli Allegati di cui sopra, è confermato, per l’anno scolastico
2017-2018, il vigente assetto della rete scolastica regionale nelle Province di
L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo;
DATO ATTO del parere favorevole espresso dal
Direttore Regionale del Dipartimento “Sviluppo economico, Politiche del Lavoro,
Istruzione, Ricerca e Università” e dal Dirigente del Servizio “Istruzione” in
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del
presente provvedimento;
Dopo
puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente
Udito
il Relatore;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per
le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente
trascritte e approvate
1. di
dare atto dei Piani provinciali di dimensionamento delle istituzioni
scolastiche e ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 2017/2018,
trasmessi dalle Amministrazioni Provinciali di L’Aquila, Pescara e Teramo.
2. di
dare altresì atto che la Provincia di Chieti non ha adottato il proprio
Piano provinciale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e
ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 2017/2018.
3. di
approvare:
-
con
riferimento all’istruzione degli adulti, le integrazioni alla rete territoriale
di servizio del CPIA della provincia di Teramo, come analiticamente descritto
nell’Allegato “1-TE”, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
-
le
operazioni di razionalizzazione e di adeguamento del vigente dimensionamento
della rete scolastica nella provincia di L’Aquila, come analiticamente
descritto nell’Allegato “2-AQ”, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
-
gli
interventi di adeguamento dell’offerta d’istruzione nella provincia di L’Aquila
come analiticamente descritti nell’Allegato “3-AQ”, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.
4. di
dare atto che in sede di Tavolo Tecnico Interistituzionale nelle richiamate
sedute è stato ribadito che per l’attivazione di nuove articolazioni e opzioni
nell’ambito degli indirizzi di studio già assentiti relativamente agli Istituti
Tecnici e Professionali, nonché per l’attivazione di nuovi indirizzi
nell’ambito di Licei Artistici già assentiti, le Istituzioni scolastiche
interessate possono rivolgere diretta istanza all’Ufficio Scolastico Regionale
per l’Abruzzo che provvederà consequenzialmente alle prescritte autorizzazioni.
5. di
precisare che, per quanto non espressamente indicato negli Allegati di cui
sopra, è confermato, per l’anno scolastico 2017-2018, il vigente assetto della
rete scolastica nelle Province di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo.
6. di
prevedere che eventuali rettifiche ai suddetti Allegati, concernenti meri
errori materiali o, comunque, precisazioni non comportanti l’istituzione di
nuove Autonomie Scolastiche potranno essere apportate con provvedimento del
competente Dipartimento Sviluppo economico, Politiche del Lavoro, Istruzione,
Ricerca e Università.
7. di
dare mandato al Dipartimento Sviluppo economico, Politiche del Lavoro,
Istruzione, Ricerca e Università di assumere tutti gli atti conseguenti
connessi all’esecuzione del presente provvedimento.
8. di
trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni Provinciali di
L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo e all’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Abruzzo, per gli adempimenti di competenza.
9. di
disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel
B.U.R.A.T. e sul sito internet regionale.