Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2017-2018.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTI

-                   gli articoli 33, 34, 117, c. 3 e 118 della Costituzione;

-                   il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

-                   la L. 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” che, all’art. 21, prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;

-                   il D.Lgs. 1 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che, all’art. 138, c. 1, lettera b), delega alle Regioni la programmazione, sul piano regionale, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali;

-                   il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

-                   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

-                   la L. 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;

-                   il D.Lgs. 14 febbraio 2004, n. 59 “Norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 L. 28 marzo 2003, n. 53”;

-                   il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

-                   la L. 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, art. 1, commi 622, 624, 632;

-                   il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, (convertito, con modificazioni, in L. 2 aprile 2007, n. 40), art. 13;

-                   il D.M. 25 ottobre 2007 che, in attuazione dell’art. 1, co. 632, della 27 dicembre 2006, n. 296 ha definito i criteri generali per il conferimento dell’autonomia ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, da svolgersi nell’ambito della competenza regionale di programmazione dell’offerta formativa e dell’organizzazione della rete scolastica;

-                   il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” (convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 2008, n. 133), art. 64;

-                   il D.L. 1° settembre 2008, n. 137, recante “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università” (convertito, con modificazioni, in legge dall’art. 1, comma 1,  L. 30 ottobre 2008, n. 169), art. 4;

-                   il D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, recante “Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”, (convertito, con modificazioni, in L. 4 dicembre 2008, n. 189 ), art. 3;

-                   il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-                   il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-                   il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119 “Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell’art. 64, commi 2,3, 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-                   il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-                   il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-                   il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-                   il D.M. n. 4 del 18 gennaio 2011 “Adozione delle Linee Guida, di cui all’Allegato A) dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali ed i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale”;

-                   il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” (convertito, con modificazioni, in L. 15 luglio 2011, n. 111), art. 19, commi 4, 5 e 5-bis;

-                   la L. 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”, art. 4, comma 69;

-                   il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-                   il D.P.R. 5 marzo 2013, n. 52 “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”;

-                   il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, L. 8 novembre 2013, n. 128;

-                   la L. 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che, al comma 85, art. 1, conferma in capo alle province la funzione di programmazione provinciale della rete scolastica;

-                   il Decreto Interministeriale MIUR-MEF in data 12 marzo 2015 recante “Linee guida, di cui all’art. 11, co. 10, del D.P.R. n. 263/2012 per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei CPIA”;

-                   la L. 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

 

DATO ATTO            che la Corte Costituzionale:

-                   con sentenza n. 200 del 24.6.2009 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle lettere f–bis) ed f-ter) del c. 4 dell’art. 64 del citato D.L. 25.6.2008, n. 112, come convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n. 133, rilevando che tali disposizioni invadono spazi riservati alla potestà legislativa delle Regioni, relativi alla competenza ad esse spettanti nella disciplina dell’attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio;

-                   con sentenza n. 147 del 7.6.2012 ha dichiarato incostituzionale l’art. 19, c. 4, del D.L. n. 98/ 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011 per violazione dell’art. 117, c. 3 della Costituzione, rilevando che tale disposizione incide direttamente sulla rete scolastica e sul dimensionamento degli istituti, materia che non può ricondursi nell’ambito delle norme generali sull’istruzione e va, invece, ricompresa nella competenza concorrente relativa all’istruzione, per cui allo Stato spetta soltanto di determinare i principi fondamentali e la disposizione in questione non può esserne espressione, essendo una norma di dettaglio;

-                   con la medesima sentenza 147/2012 ha dichiarato, invece, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, c. 5 del medesimo D.L. n. 98/2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dell’art. 4, c. 69, della L. 12.11.2011, n. 183, rilevando che tale disposizione si propone di ridurre il numero dei dirigenti scolastici al fine di contenimento della spesa pubblica, materia rientrante nell’ambito della competenza statale;

 

VISTI

-                   la L.R. 3 marzo 1999, n. 11 “Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali”;

-                   la L.R. 27 giugno 2008, n. 10 “Riordino delle Comunità montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali”;

-                   i Decreti 16.4.2009, n. 3 e 17.7.2009 n. 11 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 6 Aprile 2009 “Individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

-                   la D.C.R. n. 44/2 del 29.6.2010 “L.R. 27 giugno 2008, n. 10 recante "Riordino delle Comunità Montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali" articoli 19 - 20 e 21 - Proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane”;

 

TENUTO CONTO   che non è stato perfezionato l’accordo in sede di Conferenza Unificata di cui all’art 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, concernente la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici da assegnare alle Regioni;

 

CONSIDERATO     

-                   che compete alla Regione la definizione degli indirizzi di programmazione e l’approvazione dei Piani Regionali della rete scolastica;

-                   che la Giunta Regionale approva il Piano Regionale della rete scolastica sulla base dei Piani Provinciali;

 

RICHIAMATE         

-                   la D.G.R. 9.2.2009, n. 30 “DPR 233/1998 - Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (D.C. n. 118/1 del 18.3.1999 e s. m. i.) - Variazioni - anno scolastico 2009/2010”;

-                   la D.G.R. 29.12.2010, n. 1035 “Piano regionale della rete scolastica (D.C. n. 118/1 del 18.3.1999 e s. m. i.) – anno scolastico 2011-2012”;

-                   la D.G.R. 29.12.2011, n. 954 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2012-2013”;

-                   la D.G.R. 28.12.2012, n. 937 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2013-2014 – Province di Chieti, Pescara e Teramo;

-                   la D.G.R. 22.1.2013, n. 37 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2013-2014 – Provincia dell’Aquila;

-                   la D.G.R. 30.12.2013, n. 999 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2014-2015 – Province di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo;

-                   la D.G.R. 23.12.2014, n. 874 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2015-2016”;

-                   la D.G.R. 9.02.2015, n. 79 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2015-2016- Integrazioni”;

-                   la D.G.R. n. 902 del 10.11.2015 “Corsi di istruzione degli adulti: individuazione delle reti territoriali di servizio dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti e delle Istituzioni scolastiche presso le quali realizzare i percorsi di istruzione di secondo livello. Approvazione schema di accordo tra Regione Abruzzo e Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo concernente l’iscrizione ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti di ragazzi che hanno compiuto il quindicesimo anno di età”;

-                   la D.G.R. 29.01.2016, n. 37 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2016-2017”;

-                   la D.G.R. n. 615 del 26.09.2016 “Rete scolastica regionale - Disposizioni per le attività dirette alla definizione del Piano regionale della rete scolastica per l’a.s. 2017/2018” con cui, sulla base dei suddetti “Indirizzi”, sono state approvate le indicazioni operative, rivolte alle Amministrazioni Provinciali, relative agli interventi concernenti sia la razionalizzazione e l'adeguamento della rete scolastica regionale sia il potenziamento dell’offerta d’istruzione, per l’anno scolastico 2017/2018;

 

RICHIAMATA         la D.G.R. 15.02.2011, n. 97 “Rete scolastica regionale - Istituzione di un Tavolo Tecnico Interistituzionale”, come modificata e integrata dalla D.G.R. 22.1.2013, n. 36 “D.G.R. 15.2.2011, n. 97 Rete scolastica regionale - Istituzione di un Tavolo Tecnico Interistituzionale – Modifiche  e integrazioni”;

 

VISTA            la D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011 “Indirizzi per la programmazione della rete scolastica regionale” con cui - in esito a un processo di concertazione condotto nell’ambito del Tavolo Tecnico Interistituzionale istituito con D.G.R. 15.2.2011, n. 97 - sono state definite linee-guida per la predisposizione dei piani regionali della rete scolastica, nel rispetto delle competenze delle Autonomie Locali, con l’obiettivo di coniugare una strutturazione territoriale dei percorsi d’istruzione - che assicuri un’offerta adeguata e in armonia con le identità socio-culturali ed economiche locali - con i principi dell’efficacia e dell’efficienza nella distribuzione dell’offerta e del contenimento e della razionalizzazione della spesa;

 

CONSIDERATO      che il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sent. n. 5427/2015, depositata in Segreteria il 1° dicembre 2015, ha annullato la DGR n. 954/2011, nella parte recante l’unificazione tra gli Istituti “De Sterlich” e “Galiani” di Chieti, affermando, in diritto, l’illegittimità della deliberazione del Consiglio provinciale di Chieti “non essendosi pronunciata sul Piano di dimensionamento la Conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica di cui all’articolo. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1988 [rectius 1998], norma vigente la cui abrogazione è subordinata, ex articolo 24, comma 1, lettera d), d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola), all’entrata in vigore del Regolamento previsto dall’art. 1, comma 1, del medesimo d.P.R. n. 81 del 2009, non ancora emanato all’epoca dell’adozione del Piano provinciale.”;

 

CONSIDERATO      altresì che, con riferimento alle competenze della Conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 233/1998, già in precedente sentenza il Consiglio di Stato (cfr. Sez. VI, sent. n. 6179/2011, richiamata nella ripetuta sentenza n. 5427/2015) ha precisato che nell’iter approvativo del Piano della rete scolastica “l’intervento degli organi provinciali (…) non si caratterizza per l’espressione di una volontà di carattere lato sensu programmatico, ma si traduce in concreto nella mera recezione del contenuto – pressoché vincolato – di valutazioni tecnico-discrezionali espresse dalla conferenza provinciale di cui all’articolo 3 del d.P.R. 233 del 1988 [rectius 1998] in relazione a dati fattuali sulla cui obiettiva consistenza gli organi provinciali non dispongono di effettivi poteri di interventi o di modifica.”;

 

DATO ATTO            che, su iniziativa del Componente la G.R. con delega all’Istruzione, le proposte concernenti sia la razionalizzazione e l’adeguamento dell’attuale dimensionamento della rete scolastica regionale sia il potenziamento dell’offerta d’istruzione sono state esaminate nell’ambito del Tavolo Tecnico Interistituzionale dianzi richiamato, riunitosi nei gg. 3 novembre 2016, 1° dicembre 2016, 19 dicembre 2016 e 23 gennaio 2017;

 

DATO ATTO            che le Amministrazioni Provinciali dell’Aquila, Pescara e Teramo, hanno adottato i Piani Provinciali di cui ai seguenti atti:

-                   Provincia di L’Aquila: Verbale della Conferenza Provinciale di organizzazione della rete scolastica in data 13.12.2016 e Decreto Presidenziale n. 196 del 30.12.2016;

-                   Provincia di Pescara: Decreto Presidenziale n. 87 del 22.12.2016 e Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 29.12.2016;

-                   Provincia di Teramo: Deliberazione Conferenza Provinciale di organizzazione della rete scolastica n. 2 del 13.12.2016 e Decreto Presidenziale n. 381 del 23.12.2016;

 

DATO ATTO            altresì che la Provincia di Chieti non ha adottato il proprio Piano provinciale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 2017/2018;

 

CONSIDERATO      che in sede di Tavolo Tecnico Interistituzionale nelle richiamate sedute è stato ribadito  che per l’attivazione di nuove articolazioni e opzioni nell’ambito degli indirizzi di studio già assentiti relativamente agli Istituti Tecnici e Professionali, nonché per l’attivazione di nuovi indirizzi nell’ambito di Licei Artistici già assentiti, le Istituzioni scolastiche interessate possono rivolgere diretta istanza all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo che provvederà consequenzialmente alle prescritte autorizzazioni;

 

RITENUTO   per quanto sopra esposto, di approvare:

-                   con riferimento all’istruzione degli adulti, le integrazioni alla rete territoriale di servizio del CPIA della provincia di Teramo, come analiticamente descritto nell’Allegato “1-TE”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-                   le operazioni di razionalizzazione e di adeguamento del vigente dimensionamento della rete scolastica nella provincia di L’Aquila, come analiticamente descritto nell’Allegato “2-AQ”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-                   gli interventi di adeguamento dell’offerta d’istruzione nella provincia di L’Aquila come analiticamente descritti nell’Allegato “3-AQ”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 

PRECISATO altresì che, per quanto non espressamente indicato negli Allegati di cui sopra, è confermato, per l’anno scolastico 2017-2018, il vigente assetto della rete scolastica regionale nelle Province di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo;

 

DATO ATTO            del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento “Sviluppo economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università” e dal Dirigente del Servizio “Istruzione” in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento;

 

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

 

Udito il Relatore;

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte e approvate

 

1.      di dare atto dei Piani provinciali di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 2017/2018, trasmessi dalle Amministrazioni Provinciali di L’Aquila, Pescara e Teramo.

2.      di dare altresì atto che la Provincia di Chieti non ha adottato il proprio Piano provinciale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 2017/2018.

 

 

3.      di approvare:

-                   con riferimento all’istruzione degli adulti, le integrazioni alla rete territoriale di servizio del CPIA della provincia di Teramo, come analiticamente descritto nell’Allegato “1-TE”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-                   le operazioni di razionalizzazione e di adeguamento del vigente dimensionamento della rete scolastica nella provincia di L’Aquila, come analiticamente descritto nell’Allegato “2-AQ”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-                   gli interventi di adeguamento dell’offerta d’istruzione nella provincia di L’Aquila come analiticamente descritti nell’Allegato “3-AQ”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

4.      di dare atto che in sede di Tavolo Tecnico Interistituzionale nelle richiamate sedute è stato ribadito che per l’attivazione di nuove articolazioni e opzioni nell’ambito degli indirizzi di studio già assentiti relativamente agli Istituti Tecnici e Professionali, nonché per l’attivazione di nuovi indirizzi nell’ambito di Licei Artistici già assentiti, le Istituzioni scolastiche interessate possono rivolgere diretta istanza all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo che provvederà consequenzialmente alle prescritte autorizzazioni.

5.      di precisare che, per quanto non espressamente indicato negli Allegati di cui sopra, è confermato, per l’anno scolastico 2017-2018, il vigente assetto della rete scolastica nelle Province di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo.

6.      di prevedere che eventuali rettifiche ai suddetti Allegati, concernenti meri errori materiali o, comunque, precisazioni non comportanti l’istituzione di nuove Autonomie Scolastiche potranno essere apportate con provvedimento del competente Dipartimento Sviluppo economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università.

7.      di dare mandato al Dipartimento Sviluppo economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università di assumere tutti gli atti conseguenti connessi all’esecuzione del presente provvedimento.

8.      di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni Provinciali di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo e all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, per gli adempimenti di competenza.

9.      di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel B.U.R.A.T. e sul sito internet regionale.

 

Segue Allegato