DGR 776/2016 recante: Approvazione schema contrattuale per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata accreditata e tetti massimi di spesa 2016-2017 – Osservazioni presentate dagli erogatori privati - Provvedimenti.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il D.Lgs 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L.23 ottobre 1992 n.421);

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.776 del 28.11.2016 recante: “Approvazione schema contrattuale per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata accreditata e tetti massimi di spesa 2016-2017” con la quale sono stati approvati i tetti massimi di spesa per l'acquisto da privato di prestazioni ospedaliere per gli anni 2016 e 2017 e lo schema contrattuale da sottoporre alla sottoscrizione degli erogatori privati accreditati;

 

PRECISATO che nel predetto provvedimento è stata prevista la possibilità per gli erogatori privati accreditati di presentare le proprie osservazioni allo schema contrattuale proposto entro il termine finale di 10 gg dalla notifica dello stesso, avvenuta a mezzo pec in data 30.11.2016, con scadenza 10.12.2016;

 

DATO ATTO:

-                   che hanno presentato le osservazioni entro il termine previsto le seguenti strutture:

·             Synergo srl , per le case di cura Pierangeli e Spatocco, con note - aventi ad oggetto Osservazioni alla deliberazione della Giunta Regionale in data 28.11.2016, n.776 (Approvazione schema contrattale per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata accreditata e tetti massimi di spesa 2016/2017”) - di identico contenuto, inviate in data 10/12/2016 ed acquisite con i protocolli regionali nn.RA/0116929/16 e RA/0116944/16 del 12.12.2016;

·             San Raffaele spa, per l’omonima casa di cura (nota inviata in data 10/12/2016 ed acquisita al prot reg.RA/0116322/16 del 12.12.2016) recante: “Casa di Cura San Raffaele Sulmona: Osservazioni alla proposta di contratto per ospedalità 2016-2017.Vostra nota prot.108857/DPF006 del 30.11.2016 -istanza ex art. 2 L. 241/1990 e ss.mm.ii.”;

-                   che l’Associazione S. Maria della Pace onlus ha presentato le osservazioni oltre il termine previsto (nota inviata in data 15/12/2016 ed acquisita al protocollo regionale in pari data al n.RA/0120338/16);

-                   che alla data del 22.12.2016 hanno sottoscritto la proposta di contratto conforme allo schema negoziale approvato con la Deliberazione di Giunta regionale n.776/2016 le seguenti strutture:

·             Di Lorenzo spa (annualità 2016-2017) riservandosi di presentare entro il termine le controdeduzioni che non risultano ad oggi pervenute;

·             Nova Salus srl (annualità 2016-2017);

·             Villa Serena srl (annualità 2016-2017);

·             Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus (annualità 2016-2017);

·             Presidio ospedaliero Villa Letizia srl (annualità 2016);

·             Santa Camilla spa (annualità 2016);

·             Associazione S. Maria della Pace onlus (annualità 2016-2017);

PRECISATO che la sottoscrizione della proposta di contratto da parte dell'accettante comporta, ai sensi dell'art 1326 C.C., la conclusione dell'accordo ed è pertanto incompatibile con la presentazione di controdeduzioni o con la riserva di inoltrarle successivamente;

 

RITENUTO di dover riscontrare le osservazioni pervenute da parte di ciascuna struttura;

 

SOCIETA’ SYNERGO SRL:

 

le osservazioni trasmesse dalla società Synergo srl sono articolate in due principali punti:

-                   A recante: “Corretta ripartizione del tetto di spesa tra le strutture in titolarità della scrivente”;

-                   B recante "Illegittimità di talune clausole della disciplina contrattuale proposta". La predetta lettera è a sua volta articolata nei seguenti punti:

·             1) Articoli 3 (volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa) e 11 ("controlli di appropiatezza e congruità");

·             1.1) unità temporale per il calcolo del tasso di occupazione;

·             2) art 5 - criteri di ripartizione della spesa preventivata;

 

PRESO ATTO che al predetto punto A, con riferimento all'art.3 dello schema di contratto, è richiesta una ripartizione del tetto di spesa tra le case di cura Spatocco e Pierangeli, afferenti alla medesima struttura società Synergo srl, modificativa di quanto previsto nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 776 del 28.11.2016 e precisamente:

-                   anno 2016: casa di cura Pierangeli € 35.137.056,35; casa di cura Spatocco € 9.500.000;

-                   anno 2017: casa di cura Pierangeli € 35.153.521,00; casa di cura Spatocco € 9.500.000.

 

ATTESO che dalla predetta richiesta non consegue una modifica del tetto complessivo massimo di spesa assegnato alla struttura in questione dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 776 del 28.11.2016, né tanto meno dei tetti massimi di spesa complessivi per l’acquisto di prestazioni ospedaliere, ma deriva inevitabilmente una diversa ripartizione territoriale delle prestazioni corrispondenti ai tetti di spesa delle case di cura insistenti rispettivamente nell'ambito territoriale di pertinenza della ASL di Pescara (Pierangeli) e della ASL Lanciano-Vasto-Chieti (Spatocco);

 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n.79/2016 recante: “Approvazione documento tecnico "Riordino della rete ospedaliera" - Regione Abruzzo”;

 

RILEVATO che il punto 2 del dispositivo del Decreto del Commissario ad Acta n.79/2016, rinviando espressamente a successivi atti la definizione delle modalità attuative degli assetti organizzativi definiti dal Documento Tecnico approvato con lo stesso e il dettaglio, in puntuali e specifici cronoprogrammi, dei processi di riorganizzazione ivi programmati, conferma la sua natura di atto programmatorio;

 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n.98/2016 avente ad oggetto: “Approvazione delle proposte di rimodulazione delle dotazioni di pl accreditati - Case di cura private Villa Letizia srl ed INI srl -Divisione Canistro ed ulteriori provvedimenti” che ha espressamente previsto al punto 4 del dispositivo “di demandare all’Agenzia sanitaria regionale (ASR Abruzzo) l’istituzione di uno specifico Tavolo Tecnico per valutare la necessità oltre che l’opportunità di rimodulare le attuali specialità delle strutture ospedaliere accreditate, formulando, in tal senso, dettagliata e motivata proposta tecnica da rimettere alla valutazione dell’Organo commissariale”;

 

PRECISATO altresì che, nella definizione dell’assetto organizzativo riportato nell’allegato al Decreto del Commissario ad Acta n.79/2016, non sono presenti tabelle che individuano il numero dei posti letto attribuiti per disciplina a ciascuna casa di cura privata accreditata, essendo individuati solo il numero dei punti di erogazione programmati sulla base dell’assegnazione teorica secondo volumi equivalenti;

 

CONSIDERATO pertanto che nelle more della definizione dei procedimenti conclusivi sopra richiamati, previsti dai predetti atti commissariali nn.79 e 98 del 2016, l’assetto organizzativo delle case di cura Spatocco e Pierangeli, come confermato anche con il Decreto Commissariale n.116 del 28.09.2016 (oggetto: L.R. n. 32 del 31 luglio 2007 e ss.mm.ii.- D.M. 70/2015 del 02 aprile 2015 - Provvedimenti relativi alle strutture private accreditate) non può che essere quello derivante dal Decreto del Commissario ad Acta n.4/2016 (recante Cessione del ramo di azienda “Villa Pini” dalla società Casa di Cura Privata Santa Camilla s.p.a. alle società Casa di Cura privata Villa Serena S.r.l. e Synergo s.r.l. – Presa d’atto – Voltura dell’accreditamento predefinitivo e autorizzazione al trasferimento ed alla riorganizzazione delle attività) come per altro verificato dai Dipartimenti delle ASL territorialmente competenti (per i riferimenti si rinvia alla DGR n.776/2016);

 

CONSIDERATA l’incidenza della richiesta di ripartizione del tetto di spesa sulle effettive esigenze di prestazioni ospedaliere da privato delle ASL territorialmente competenti;

 

PRESO ATTO della interlocuzione intercorsa con le Aziende sanitarie interessate dalla diversa ripartizione del tetto di spesa assegnato alle case di cura afferenti alla società Synergo srl e precisamente:

-                   della nota della ASL di Pescara del 19.12.2016 avente ad oggetto: vs. nota del 13.12.2016 prot.n. RA 0118207/16 (acquisita al protocollo regionale con il n. RA 013778/2016 del 20.12.2016) e delle successive precisazioni (nota del 29.12.2016 acquisita al protocollo regionale numero RA/ 0130823/2016 del 29.12.2016)  e da ultimo della nota del 03.01.2017 acquisita al protocollo regionale con il numero RA/0001108/17 di pari data con la quale, a seguito dei chiarimenti forniti dal Servizio regionale DPF012  Programmazione Economico Finanziaria e Finanziamento del SSR, è stato espresso il parere positivo alla rimodulazione in argomento;

-                   della comunicazione del 30.12.2016 acquisita al protocollo regionale con il numero RA/0001025/17 del 03.01.2017 con la quale della ASL Lanciano Vasto Chieti ha espresso parere positivo alla rimodulazione sopra citata;

 

RITENUTO pertanto per le annualità 2016 e 2017 di potere accogliere, per quanto sopra rappresentato dalle Aziende sanitarie interessate dalla rimodulazione dei tetti di spesa, la proposta avanzata dalla società Synergo Srl;

 

ATTESO, con riferimento alle osservazioni relative all'art.11 dello schema di contratto ("Controlli di appropriatezza e congruità"), che le disposizioni contrattuali contenute nello schema approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n.776/2016 non hanno modificato sostanzialmente i contenuti di quanto previsto nell’allegato al Decreto del Commissario ad Acta n. 64/2015 (Approvazione schema contrattuale 2014/2015 per la regolamentazione dei rapporti in materia di  prestazioni   erogate  dalla  rete   ospedaliera  privata   accreditata - Tetti massimi di spesa- Modifiche Programma Operativo 2013-2015) ;

 

CONSIDERATO infatti che il riferimento "alle vigenti disposizioni regionali" in nulla innova rispetto allo schema contrattuale 2014/2015 non essendo intervenute nuove direttive; il passaggio implicitamente rinvia alla nota a firma congiunta di Commissario e Subcommissario del 19 giugno 2013 prot. RA/1579953/Comm. tutt’ora vigente e al Decreto del Commissario ad Acta n.64/2012 (oggetto Approvazione protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate), tenuto conto di quanto precisato con il Decreto del Commissario ad Acta n. 91/2015 (oggetto: Verbale del tavolo di monitoraggio del 23.07.2015 – DCA 64/2015 - Precisazioni);

 

ATTESO che, con riferimento alle osservazioni al punto 1.1. della sopra citata nota della società Synergo srl, il richiamo alla capacità produttiva massima giornaliera in nulla innova rispetto allo schema contrattuale 2014/2015;

 

PRESO ATTO che, anche al paragrafo 1.2 intitolato “controllo analitico della documentazione e della attività sanitaria (controllo concreto sulla documentazione)” del documento allegato al Decreto del Commissario ad Acta n.64/2012, a pag.5, è prevista, tra i compiti dei NOC la "verifica del tasso di occupazione dei posti letto per disciplina accreditata che, nelle UU.OO. non associate a funzioni di emergenza, non può superare il 100% pro die del numero dei posti letto per disciplina accreditata";

CONSIDERATO, con riferimento all'art.2 dello schema di contratto (art.5-criteri di ripartizione della spesa preventivata) che il tavolo di monitoraggio ha ribadito la necessità che le strutture private garantiscano la continuità assistenziale anche nell’ultimo trimestre evitando l’erosione anticipata del budget;

 

CONSIDERATO pertanto che per motivate esigenze, comunque segnalate e autorizzate dalla ASL di afferenza territoriale delle singole case di cura, può essere riconosciuta una occasionale ed eccezionale oscillabilità, compresa tra il 10% e il 30%, a condizione che ciò non comporti l’erosione anticipata del tetto massimo annuale assegnato;

 

SOCIETÀ SAN RAFFAELE SPA

 

PRESO ATTO della istanza di aumento di tetto di spesa presentata dalla società San Raffaele SPA con la nota sopra richiamata, motivata, in particolare, con il ruolo di supplenza pubblicistica che sarebbe stato riconosciuto alla struttura dal TAR;

 

PRESO ATTO altresì delle richieste di spiegazioni avanzate dalla società San Raffaele SPA  con la ridetta nota relative alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 776/2016  ed in particolare ai seguenti aspetti:

-                   come è stato calcolato il budget della struttura;

-                   quali siano le tariffe applicate;

-                   quali siano le prestazioni sanitarie che si intendono acquistare;

 

ATTESO che la sentenza TAR Abruzzo L'Aquila 56/2013 che ha riconosciuto il ruolo di supplenza pubblicistica dell'erogatore privato in quanto la Regione avrebbe "conferito alla casa di cura San Raffaele la supplenza di una prestazione essenziale non in grado di essere erogata direttamente dal servizio sanitario regionale" è stata riformata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2005/2014, passata in giudicato, che ha ribadito per altro che "l’obbligo di effettuare prestazioni a carico del SSN è sì posto direttamente dall’art. 8-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, ma nei soli limiti del tetto di spesa, al di fuori dei quali l’obbligo non sussiste, né può esser imposto dalla Regione";

 

CHIARITO:

-                   che il tetto di spesa di tutte le strutture, compresa la società San Raffaele spa, come si evince anche dall'allegato 1 alla Deliberazione di Giunta Regionale n.776/2016, è lo stesso assegnato e sottoscritto nell’annualità 2014/ 2015;

-                   che le tariffe da applicare, come precisato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 776/2016 e nell'annesso schema contrattuale, sono quelle individuate dal Decreto del Commissario ad Acta n. 13 del 13.02.2013 avente ad oggetto " approvazione del tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera D.M. 18.10.2012 e dal Decreto del Commissario ad Acta n.32 del 13.05.2013 recante "Approvazione del tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera D.M. 18.10.2012 -rettifica ed integrazione Allegato "A";

-                   che, come previsto anche nello schema contrattuale, le quantità e tipologie delle prestazioni previste nei contratti devono essere definite, nei limiti del tetto di spesa massimo assegnato alle strutture dalla Regione, nell’ambito della pianificazione delle attività con il Direttore Generale della ASL competente;

 

RITENUTO pertanto di integrare esclusivamente l’articolo 5 dello schema contrattuale approvato con la Deliberazione di Giunta regionale n.776/2016 come da allegato;

 

ATTESO che le modifiche di cui all’allegato, in ossequio ai principi di imparzialità, dovranno essere proposte anche agli altri erogatori che hanno già provveduto alla sottoscrizione della proposta di contratto redatta in conformità alla Deliberazione di Giunta regionale n.776/2016, mediante l’inoltro di una proposta di integrazione dell’accordo già sottoscritto;

 

RITENUTO di confermare ogni altro contenuto della Deliberazione di Giunta Regionale n.776/2016 e dei suoi allegati che non risulti incompatibile con il presente atto;

 

CONSIDERATO che i tempi per la formale adozione e trasmissione del presente atto impongono di definire per le strutture che hanno presentato le osservazioni riscontrate con il presente provvedimento, un nuovo termine per la sottoscrizione che viene fissato in 7 giorni a far data dalla notifica del presente atto precisando che gli erogatori privati potranno comunque procedere alla firma dell’accordo negoziale a decorrere dal giorno successivo al ricevimento del presente provvedimento;

 

RITENUTO opportuno richiamare formalmente la deliberazione di giunta regionale n.570/P del 23.06.2008 che ha provveduto alla ripartizione delle funzioni e responsabilità tra ASL e Regione in materia di definizione degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate ai sensi e per gli effetti della LR 32/2007 come modificata dalle deliberazioni commissariali: n.2/2008, n.13/2009 e n. 10/2010;

 

PRECISATO che nei confronti degli erogatori privati che non provvederanno a stipulare il contratto offerto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di somma urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private di che trattasi;

 

Acquisiti i pareri di legge;

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

 

1.           di confermare i contenuti della Deliberazione di Giunta Regionale n.776/2016 integrando esclusivamente l’articolo 5 dello schema contrattuale approvato con la Deliberazione di Giunta regionale n.776/2016 come da allegato;

2.           di accogliere per le annualità 2016 e 2017, per quanto sopra rappresentato dalle Aziende sanitarie interessate dalla rimodulazione dei tetti di spesa, la proposta avanzata dalla società Synergo Srl, modificativa di quanto previsto nella Deliberazione di Giunta Regionale n.776 del 28.11.2016 e precisamente:

-                   anno 2016: casa di cura Pierangeli € 35.137.056,35; casa di cura Spatocco € 9.500.000;

-                   anno 2017: casa di cura Pierangeli € 35.153.521,00; casa di cura Spatocco € 9.500.000;

3.           di proporre alle strutture indicate in premessa che hanno presentato le osservazioni, lo schema di contratto approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n.776/2016 come integrato con il presente provvedimento estendendo le modifiche di cui all’allegato, in ossequio ai principi di imparzialità, anche agli altri erogatori che hanno già provveduto alla sottoscrizione della proposta di contratto redatta in conformità alla Deliberazione di Giunta regionale n.776/2016, mediante l’inoltro di una proposta di integrazione dell’accordo già sottoscritto;

4.           di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali regionali di procedere all’adozione della pianificazione delle prestazioni sanitarie ospedaliere, da adottarsi entro il 15/02/2017, coerentemente con gli atti di programmazione regionale;

5.           di fissare alle strutture che hanno presentato le osservazioni riscontrate con il presente provvedimento, un nuovo termine per la sottoscrizione del contratto, contenente le integrazioni di cui all’allegato, entro 7 giorni a far data dalla notifica del presente atto, precisando che gli erogatori privati potranno comunque procedere alla firma dell’accordo negoziale a decorrere dal giorno successivo al ricevimento del presente provvedimento;

6.           di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, come previsto nell’Accordo con la Regione  Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico;

7.           di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private interessate accreditate e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Segue Allegato