LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.Lgs 30
dicembre 1992, n.502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della L.23 ottobre 1992 n.421);
VISTA la
Deliberazione di Giunta Regionale n.776 del 28.11.2016 recante: “Approvazione
schema contrattuale per la regolamentazione dei rapporti in materia di
prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata accreditata e tetti massimi
di spesa 2016-2017” con la quale sono stati approvati i tetti massimi di spesa
per l'acquisto da privato di prestazioni ospedaliere per gli anni 2016 e 2017 e
lo schema contrattuale da sottoporre alla sottoscrizione degli erogatori
privati accreditati;
PRECISATO che nel
predetto provvedimento è stata prevista la possibilità per gli erogatori
privati accreditati di presentare le proprie osservazioni allo schema
contrattuale proposto entro il termine finale di 10 gg dalla notifica dello
stesso, avvenuta a mezzo pec in data 30.11.2016, con scadenza 10.12.2016;
DATO ATTO:
-
che
hanno presentato le osservazioni entro il termine previsto le seguenti
strutture:
·
Synergo
srl , per le case di cura Pierangeli e Spatocco, con note - aventi ad oggetto
Osservazioni alla deliberazione della Giunta Regionale in data 28.11.2016,
n.776 (Approvazione schema contrattale per la regolamentazione dei rapporti in
materia di prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata accreditata e
tetti massimi di spesa 2016/2017”) - di identico contenuto, inviate in data
10/12/2016 ed acquisite con i protocolli regionali nn.RA/0116929/16 e
RA/0116944/16 del 12.12.2016;
·
San
Raffaele spa, per l’omonima casa di cura (nota inviata in data 10/12/2016 ed
acquisita al prot reg.RA/0116322/16 del 12.12.2016) recante: “Casa di Cura San
Raffaele Sulmona: Osservazioni alla proposta di contratto per ospedalità
2016-2017.Vostra nota prot.108857/DPF006 del 30.11.2016 -istanza ex art. 2 L.
241/1990 e ss.mm.ii.”;
-
che
l’Associazione S. Maria della Pace onlus ha presentato le osservazioni oltre il
termine previsto (nota inviata in data 15/12/2016 ed acquisita al protocollo
regionale in pari data al n.RA/0120338/16);
-
che
alla data del 22.12.2016 hanno sottoscritto la proposta di contratto conforme
allo schema negoziale approvato con la Deliberazione di Giunta regionale
n.776/2016 le seguenti strutture:
·
Di
Lorenzo spa (annualità 2016-2017) riservandosi di presentare entro il termine
le controdeduzioni che non risultano ad oggi pervenute;
·
Nova
Salus srl (annualità 2016-2017);
·
Villa
Serena srl (annualità 2016-2017);
·
Fondazione
Padre Alberto Mileno Onlus (annualità 2016-2017);
·
Presidio
ospedaliero Villa Letizia srl (annualità 2016);
·
Santa
Camilla spa (annualità 2016);
·
Associazione
S. Maria della Pace onlus (annualità 2016-2017);
PRECISATO che la
sottoscrizione della proposta di contratto da parte dell'accettante comporta,
ai sensi dell'art 1326 C.C., la conclusione dell'accordo ed è pertanto
incompatibile con la presentazione di controdeduzioni o con la riserva di
inoltrarle successivamente;
RITENUTO di dover riscontrare
le osservazioni pervenute da parte di ciascuna struttura;
SOCIETA’
SYNERGO SRL:
le
osservazioni trasmesse dalla società Synergo srl sono articolate in due
principali punti:
-
A
recante: “Corretta ripartizione del tetto di spesa tra le strutture in
titolarità della scrivente”;
-
B
recante "Illegittimità di talune clausole della disciplina contrattuale
proposta". La predetta lettera è a sua volta articolata nei seguenti
punti:
·
1)
Articoli 3 (volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa) e 11
("controlli di appropiatezza e congruità");
·
1.1)
unità temporale per il calcolo del tasso di occupazione;
·
2)
art 5 - criteri di ripartizione della spesa preventivata;
PRESO ATTO che al predetto
punto A, con riferimento all'art.3 dello schema di contratto, è richiesta una
ripartizione del tetto di spesa tra le case di cura Spatocco e Pierangeli,
afferenti alla medesima struttura società Synergo srl, modificativa di quanto
previsto nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 776 del 28.11.2016 e
precisamente:
-
anno
2016: casa di cura Pierangeli € 35.137.056,35; casa di cura Spatocco €
9.500.000;
-
anno
2017: casa di cura Pierangeli € 35.153.521,00; casa di cura Spatocco €
9.500.000.
ATTESO che dalla
predetta richiesta non consegue una modifica del tetto complessivo massimo di
spesa assegnato alla struttura in questione dalla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 776 del 28.11.2016, né tanto meno dei tetti massimi di spesa
complessivi per l’acquisto di prestazioni ospedaliere, ma deriva
inevitabilmente una diversa ripartizione territoriale delle prestazioni
corrispondenti ai tetti di spesa delle case di cura insistenti rispettivamente
nell'ambito territoriale di pertinenza della ASL di Pescara (Pierangeli) e
della ASL Lanciano-Vasto-Chieti (Spatocco);
VISTO il Decreto del
Commissario ad Acta n.79/2016 recante: “Approvazione documento tecnico
"Riordino della rete ospedaliera" - Regione Abruzzo”;
RILEVATO che il punto 2
del dispositivo del Decreto del Commissario ad Acta n.79/2016, rinviando
espressamente a successivi atti la definizione delle modalità attuative degli
assetti organizzativi definiti dal Documento Tecnico approvato con lo stesso e
il dettaglio, in puntuali e specifici cronoprogrammi, dei processi di
riorganizzazione ivi programmati, conferma la sua natura di atto
programmatorio;
VISTO il Decreto del
Commissario ad Acta n.98/2016 avente ad oggetto: “Approvazione delle proposte
di rimodulazione delle dotazioni di pl accreditati - Case di cura private Villa
Letizia srl ed INI srl -Divisione Canistro ed ulteriori provvedimenti” che ha
espressamente previsto al punto 4 del dispositivo “di
demandare all’Agenzia sanitaria regionale (ASR Abruzzo) l’istituzione di
uno specifico Tavolo Tecnico per valutare la necessità oltre che l’opportunità
di rimodulare le attuali specialità delle strutture ospedaliere accreditate,
formulando, in tal senso, dettagliata e motivata proposta tecnica da rimettere
alla valutazione dell’Organo commissariale”;
PRECISATO altresì che,
nella definizione dell’assetto organizzativo riportato nell’allegato al Decreto
del Commissario ad Acta n.79/2016, non sono presenti tabelle che individuano il
numero dei posti letto attribuiti per disciplina a ciascuna casa di cura
privata accreditata, essendo individuati solo il numero dei punti di erogazione
programmati sulla base dell’assegnazione teorica secondo volumi equivalenti;
CONSIDERATO pertanto che
nelle more della definizione dei procedimenti conclusivi sopra richiamati,
previsti dai predetti atti commissariali nn.79 e 98 del 2016, l’assetto
organizzativo delle case di cura Spatocco e Pierangeli, come confermato anche
con il Decreto Commissariale n.116 del 28.09.2016 (oggetto: L.R. n. 32 del 31
luglio 2007 e ss.mm.ii.- D.M. 70/2015 del 02 aprile 2015 - Provvedimenti relativi
alle strutture private accreditate) non può che essere quello derivante dal
Decreto del Commissario ad Acta n.4/2016 (recante Cessione del ramo di azienda
“Villa Pini” dalla società Casa di Cura Privata Santa Camilla s.p.a. alle
società Casa di Cura privata Villa Serena S.r.l. e Synergo s.r.l. – Presa
d’atto – Voltura dell’accreditamento predefinitivo e autorizzazione al
trasferimento ed alla riorganizzazione delle attività) come per altro
verificato dai Dipartimenti delle ASL territorialmente competenti (per i
riferimenti si rinvia alla DGR n.776/2016);
CONSIDERATA l’incidenza
della richiesta di ripartizione del tetto di spesa sulle effettive esigenze di
prestazioni ospedaliere da privato delle ASL territorialmente competenti;
PRESO ATTO della interlocuzione
intercorsa con le Aziende sanitarie interessate dalla diversa ripartizione del
tetto di spesa assegnato alle case di cura afferenti alla società Synergo srl e
precisamente:
-
della
nota della ASL di Pescara del 19.12.2016 avente ad oggetto: vs. nota del
13.12.2016 prot.n. RA 0118207/16 (acquisita al protocollo regionale con il n.
RA 013778/2016 del 20.12.2016) e delle successive precisazioni (nota del
29.12.2016 acquisita al protocollo regionale numero RA/ 0130823/2016 del
29.12.2016) e da ultimo della nota del
03.01.2017 acquisita al protocollo regionale con il numero RA/0001108/17 di
pari data con la quale, a seguito dei chiarimenti forniti dal Servizio
regionale DPF012 Programmazione
Economico Finanziaria e Finanziamento del SSR, è stato espresso il parere
positivo alla rimodulazione in argomento;
-
della
comunicazione del 30.12.2016 acquisita al protocollo regionale con il numero
RA/0001025/17 del 03.01.2017 con la quale della ASL Lanciano Vasto Chieti ha
espresso parere positivo alla rimodulazione sopra citata;
RITENUTO pertanto per le
annualità 2016 e 2017 di potere accogliere, per quanto sopra rappresentato
dalle Aziende sanitarie interessate dalla rimodulazione dei tetti di spesa, la
proposta avanzata dalla società Synergo Srl;
ATTESO, con riferimento
alle osservazioni relative all'art.11 dello schema di contratto
("Controlli di appropriatezza e congruità"), che le disposizioni
contrattuali contenute nello schema approvato con la Deliberazione di Giunta
Regionale n.776/2016 non hanno modificato sostanzialmente i contenuti di quanto
previsto nell’allegato al Decreto del Commissario ad Acta n. 64/2015
(Approvazione schema contrattuale 2014/2015 per la regolamentazione dei
rapporti in materia di prestazioni erogate
dalla rete ospedaliera
privata accreditata - Tetti
massimi di spesa- Modifiche Programma Operativo 2013-2015) ;
CONSIDERATO infatti che il
riferimento "alle vigenti disposizioni regionali" in nulla innova
rispetto allo schema contrattuale 2014/2015 non essendo intervenute nuove
direttive; il passaggio implicitamente rinvia alla nota a firma congiunta di
Commissario e Subcommissario del 19 giugno 2013 prot. RA/1579953/Comm. tutt’ora
vigente e al Decreto del Commissario ad Acta n.64/2012 (oggetto Approvazione
protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e
congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate),
tenuto conto di quanto precisato con il Decreto del Commissario ad Acta n.
91/2015 (oggetto: Verbale del tavolo di monitoraggio del 23.07.2015 – DCA
64/2015 - Precisazioni);
ATTESO che, con
riferimento alle osservazioni al punto 1.1. della sopra citata nota della
società Synergo srl, il richiamo alla capacità produttiva massima giornaliera
in nulla innova rispetto allo schema contrattuale 2014/2015;
PRESO ATTO che, anche al
paragrafo 1.2 intitolato “controllo analitico della documentazione e della
attività sanitaria (controllo concreto sulla documentazione)” del documento
allegato al Decreto del Commissario ad Acta n.64/2012, a pag.5, è prevista, tra
i compiti dei NOC la "verifica del tasso di occupazione dei posti letto
per disciplina accreditata che, nelle UU.OO. non associate a funzioni di
emergenza, non può superare il 100% pro die del numero dei posti letto per disciplina
accreditata";
CONSIDERATO, con riferimento
all'art.2 dello schema di contratto (art.5-criteri di ripartizione della spesa
preventivata) che il tavolo di monitoraggio ha ribadito la necessità che le
strutture private garantiscano la continuità assistenziale anche nell’ultimo
trimestre evitando l’erosione anticipata del budget;
CONSIDERATO pertanto che
per motivate esigenze, comunque segnalate e autorizzate dalla ASL di afferenza
territoriale delle singole case di cura, può essere riconosciuta una occasionale
ed eccezionale oscillabilità, compresa tra il 10% e il 30%, a condizione che
ciò non comporti l’erosione anticipata del tetto massimo annuale assegnato;
SOCIETÀ
SAN RAFFAELE SPA
PRESO ATTO della istanza
di aumento di tetto di spesa presentata dalla società San Raffaele SPA con la
nota sopra richiamata, motivata, in particolare, con il ruolo di supplenza
pubblicistica che sarebbe stato riconosciuto alla struttura dal TAR;
PRESO ATTO altresì delle
richieste di spiegazioni avanzate dalla società San Raffaele SPA con la ridetta nota relative alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 776/2016
ed in particolare ai seguenti aspetti:
-
come
è stato calcolato il budget della struttura;
-
quali
siano le tariffe applicate;
-
quali
siano le prestazioni sanitarie che si intendono acquistare;
ATTESO che la sentenza
TAR Abruzzo L'Aquila 56/2013 che ha riconosciuto il ruolo di supplenza
pubblicistica dell'erogatore privato in quanto la Regione avrebbe
"conferito alla casa di cura San Raffaele la supplenza di una prestazione
essenziale non in grado di essere erogata direttamente dal servizio sanitario
regionale" è stata riformata dalla sentenza del Consiglio di Stato n.
2005/2014, passata in giudicato, che ha ribadito per altro che "l’obbligo
di effettuare prestazioni a carico del SSN è sì posto direttamente dall’art.
8-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, ma nei soli limiti del tetto di
spesa, al di fuori dei quali l’obbligo non sussiste, né può esser imposto dalla
Regione";
CHIARITO:
-
che
il tetto di spesa di tutte le strutture, compresa la società San Raffaele spa,
come si evince anche dall'allegato 1 alla Deliberazione di Giunta Regionale
n.776/2016, è lo stesso assegnato e sottoscritto nell’annualità 2014/ 2015;
-
che
le tariffe da applicare, come precisato nella Deliberazione di Giunta Regionale
n. 776/2016 e nell'annesso schema contrattuale, sono quelle individuate dal
Decreto del Commissario ad Acta n. 13 del 13.02.2013 avente ad oggetto "
approvazione del tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di
assistenza ospedaliera D.M. 18.10.2012 e dal Decreto del Commissario ad Acta
n.32 del 13.05.2013 recante "Approvazione del tariffario regionale per la
remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera D.M. 18.10.2012
-rettifica ed integrazione Allegato "A";
-
che,
come previsto anche nello schema contrattuale, le quantità e tipologie delle
prestazioni previste nei contratti devono essere definite, nei limiti del tetto
di spesa massimo assegnato alle strutture dalla Regione, nell’ambito della
pianificazione delle attività con il Direttore Generale della ASL competente;
RITENUTO pertanto di
integrare esclusivamente l’articolo 5 dello schema contrattuale approvato con
la Deliberazione di Giunta regionale n.776/2016 come da allegato;
ATTESO che le
modifiche di cui all’allegato, in ossequio ai principi di imparzialità,
dovranno essere proposte anche agli altri erogatori che hanno già provveduto
alla sottoscrizione della proposta di contratto redatta in conformità alla
Deliberazione di Giunta regionale n.776/2016, mediante l’inoltro di una
proposta di integrazione dell’accordo già sottoscritto;
RITENUTO di confermare
ogni altro contenuto della Deliberazione di Giunta Regionale n.776/2016 e dei
suoi allegati che non risulti incompatibile con il presente atto;
CONSIDERATO che i tempi per
la formale adozione e trasmissione del presente atto impongono di definire per
le strutture che hanno presentato le osservazioni riscontrate con il presente
provvedimento, un nuovo termine per la sottoscrizione che viene fissato in 7
giorni a far data dalla notifica del presente atto precisando che gli erogatori
privati potranno comunque procedere alla firma dell’accordo negoziale a
decorrere dal giorno successivo al ricevimento del presente provvedimento;
RITENUTO opportuno
richiamare formalmente la deliberazione di giunta regionale n.570/P del
23.06.2008 che ha provveduto alla ripartizione delle funzioni e responsabilità
tra ASL e Regione in materia di definizione degli accordi contrattuali con le
strutture private accreditate ai sensi e per gli effetti della LR 32/2007 come
modificata dalle deliberazioni commissariali: n.2/2008, n.13/2009 e n. 10/2010;
PRECISATO che nei
confronti degli erogatori privati che non provvederanno a stipulare il
contratto offerto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8
quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni;
RILEVATO che quanto
sopra rappresentato riveste carattere di somma urgenza stante la necessità di
addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture
private di che trattasi;
Acquisiti
i pareri di legge;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per
le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente
trascritte e approvate
1.
di confermare i contenuti
della Deliberazione di Giunta Regionale n.776/2016 integrando esclusivamente
l’articolo 5 dello schema contrattuale approvato con la Deliberazione di Giunta
regionale n.776/2016 come da allegato;
2.
di accogliere per le
annualità 2016 e 2017, per quanto sopra rappresentato dalle Aziende sanitarie
interessate dalla rimodulazione dei tetti di spesa, la proposta avanzata dalla
società Synergo Srl, modificativa di quanto previsto nella Deliberazione di
Giunta Regionale n.776 del 28.11.2016 e precisamente:
-
anno
2016: casa di cura Pierangeli € 35.137.056,35; casa di cura Spatocco €
9.500.000;
-
anno
2017: casa di cura Pierangeli € 35.153.521,00; casa di cura Spatocco €
9.500.000;
3.
di proporre alle strutture
indicate in premessa che hanno presentato le osservazioni, lo schema di
contratto approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n.776/2016 come
integrato con il presente provvedimento estendendo le modifiche di cui
all’allegato, in ossequio ai principi di imparzialità, anche agli altri
erogatori che hanno già provveduto alla sottoscrizione della proposta di
contratto redatta in conformità alla Deliberazione di Giunta regionale
n.776/2016, mediante l’inoltro di una proposta di integrazione dell’accordo già
sottoscritto;
4.
di dare mandato ai Direttori
Generali delle Aziende Sanitarie Locali regionali di procedere all’adozione
della pianificazione delle prestazioni sanitarie ospedaliere, da adottarsi
entro il 15/02/2017, coerentemente con gli atti di programmazione regionale;
5.
di fissare alle strutture
che hanno presentato le osservazioni riscontrate con il presente provvedimento,
un nuovo termine per la sottoscrizione del contratto, contenente le integrazioni
di cui all’allegato, entro 7 giorni a far data dalla notifica del presente
atto, precisando che gli erogatori privati potranno comunque procedere alla
firma dell’accordo negoziale a decorrere dal giorno successivo al ricevimento
del presente provvedimento;
6.
di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, come
previsto nell’Accordo con la Regione
Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e
individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico;
7.
di disporre che il presente
provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie
Locali e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture
private interessate accreditate e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.