E ne dispone la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge detta
disposizioni di carattere straordinario ed urgente a tutela delle aree agricole
ricomprese nel territorio del cratere sismico come definito dalle disposizioni
statali in materia, a seguito degli eventi sismici del 24.8.2016 e del
30.10.2016.
2. Nelle zone agricole di cui
al comma 1, che siano caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario
possono essere realizzati annessi rurali di superficie massima di 40 metri
quadri, per l’emergenza in termini transitori legati all’evento, su lotti di
superficie non inferiore a 1.000 metri quadri.
3. Al fine di garantire i
servizi per gli annessi rurali disciplinati dal precedente comma, è consentita
inoltre la realizzazione delle seguenti opere necessarie alla conduzione del
fondo:
a) approvvigionamento idrico;
b) allaccio alle utenze;
c) smaltimento dei reflui;
d) viabilità di accesso e
parcheggi pertinenziali realizzati con materiali compatibili con l’ambiente,
applicando tecniche di ingegneria naturalistica;
e) i locali per prime
lavorazioni e confezione di prodotti agricoli con permanenza degli addetti
entro il limite massimo di cui al comma 2.
4. Gli annessi rurali di cui
al presente articolo devono rispettare i caratteri e i materiali propri
dell’edificazione rurale tipica dei luoghi, come disciplinato da apposito atto
amministrativo da parte dei comuni interessati.
Art. 2
(Temporaneità degli interventi)
1.
Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano
in deroga ai parametri dell’articolo 71
della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione,
tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo) a causa dello stato di emergenza, come
definito dalle disposizioni statali in materia.
Art. 3
(Neutralità finanziaria)
1. La presente legge non
comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione
Abruzzo in versione telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 14 febbraio 2017
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso
****************
TESTI
VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
CITATE DALLA LEGGE REGIONALE
(in
questo stesso Bollettino).
****************
Avvertenza
I testi
coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del
Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della
legge regionale
Le modifiche
sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e
le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti
delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti
delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei
testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito
"EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione
europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
_______________
LEGGE
REGIONALE 12 APRILE 1983, N. 18
Norme
per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione
Abruzzo.
Art.
71
Manufatti connessi alla conduzione del fondo.
1. I Comuni, nella loro normativa
regolamentare urbanistica, possono prevedere l’edificazione di manufatti
connessi alla conduzione del fondo secondo le seguenti norme:
1) Sono considerati manufatti connessi alla
conduzione del fondo: i ricoveri per attrezzi, macchinari e per gli animali,
gli impianti fissi di protezione dei prodotti, i silos e le altre opere di
stoccaggio, gli impianti energetici, di irrigazione e di smaltimento.
2) Tali manufatti possono essere realizzati
anche indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione
residenziale. E’ consentita una superficie utile corrispondente ad un indice max di mq 0,015/mq fino ad un massimo di 600 metri
quadrati. Per tali interventi il fondo deve avere una consistenza di almeno
3000 mq. (tremila metri quadrati).
3) Non è soggetta a tali limitazioni la
realizzazione di serre e di coperture stagionali destinate a proteggere le
culture per le quali non è necessaria nessuna autorizzazione o concessione da
parte del comune.
4) Per i Comuni che non recepiscono la
normativa di cui ai punti 1, 2 e 3 della presente legge, l’edificazione di
manufatti connessi alla conduzione del fondo è consentita secondo i principi di
cui ai punti 1 e 3 con un indice max di mq. 0,015/mq
fino ad un massimo di 600 metri quadrati. In tali casi il fondo deve avere una
consistenza di almeno 10.000 mq., indipendentemente dalla presenza di edifici
con destinazione residenziale.