Disposizioni straordinarie per le edificazioni delle zone agricole ricomprese nelle aree del cratere a seguito degli eventi sismici del 24.8.2016 e del 30.10.2016.

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Oggetto e finalità)

 

1.      La presente legge detta disposizioni di carattere straordinario ed urgente a tutela delle aree agricole ricomprese nel territorio del cratere sismico come definito dalle disposizioni statali in materia, a seguito degli eventi sismici del 24.8.2016 e del 30.10.2016.

2.      Nelle zone agricole di cui al comma 1, che siano caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario possono essere realizzati annessi rurali di superficie massima di 40 metri quadri, per l’emergenza in termini transitori legati all’evento, su lotti di superficie non inferiore a 1.000 metri quadri.

3.      Al fine di garantire i servizi per gli annessi rurali disciplinati dal precedente comma, è consentita inoltre la realizzazione delle seguenti opere necessarie alla conduzione del fondo:

a)      approvvigionamento idrico;

b)      allaccio alle utenze;

c)      smaltimento dei reflui;

d)      viabilità di accesso e parcheggi pertinenziali realizzati con materiali compatibili con l’ambiente, applicando tecniche di ingegneria naturalistica;

e)      i locali per prime lavorazioni e confezione di prodotti agricoli con permanenza degli addetti entro il limite massimo di cui al comma 2.

4.      Gli annessi rurali di cui al presente articolo devono rispettare i caratteri e i materiali propri dell’edificazione rurale tipica dei luoghi, come disciplinato da apposito atto amministrativo da parte dei comuni interessati.

 

Art. 2

(Temporaneità degli interventi)

 

1.           Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano in  deroga ai parametri dell’articolo 71 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo) a causa dello stato di emergenza, come definito dalle disposizioni statali in materia.

 

Art. 3

(Neutralità finanziaria)

 

1.      La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

Art. 4

(Entrata in vigore)

 

1.           La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 14 febbraio 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

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TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 2017 N. 12 "Disposizioni straordinarie per le edificazioni delle zone agricole ricomprese nelle aree del cratere a seguito degli eventi sismici del 24.8.2016 e del 30.10.2016"

(in questo stesso Bollettino).

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1983, N. 18

Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo.

 

Art. 71
Manufatti connessi alla conduzione del fondo.

 

1.      I Comuni, nella loro normativa regolamentare urbanistica, possono prevedere l’edificazione di manufatti connessi alla conduzione del fondo secondo le seguenti norme:

1)      Sono considerati manufatti connessi alla conduzione del fondo: i ricoveri per attrezzi, macchinari e per gli animali, gli impianti fissi di protezione dei prodotti, i silos e le altre opere di stoccaggio, gli impianti energetici, di irrigazione e di smaltimento.

2)      Tali manufatti possono essere realizzati anche indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale. E’ consentita una superficie utile corrispondente ad un indice max di mq 0,015/mq fino ad un massimo di 600 metri quadrati. Per tali interventi il fondo deve avere una consistenza di almeno 3000 mq. (tremila metri quadrati).

3)      Non è soggetta a tali limitazioni la realizzazione di serre e di coperture stagionali destinate a proteggere le culture per le quali non è necessaria nessuna autorizzazione o concessione da parte del comune.

4)      Per i Comuni che non recepiscono la normativa di cui ai punti 1, 2 e 3 della presente legge, l’edificazione di manufatti connessi alla conduzione del fondo è consentita secondo i principi di cui ai punti 1 e 3 con un indice max di mq. 0,015/mq fino ad un massimo di 600 metri quadrati. In tali casi il fondo deve avere una consistenza di almeno 10.000 mq., indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale.