Legge Regionale 25.10.1996 n.96, art.15 - Riserva alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Vari Comuni.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

RICHIAMATO il 1° comma dell’art. 15 della L.R. 25.10.1996 n.96, che consente alla Regione di riservare un’aliquota degli alloggi da assegnare annualmente per “calamità, sfratti, sistemazione di profughi e di rifugiati politici, trasferimento di appartenenti alle forze dell’ordine, od altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni”;

 

RICHIAMATO altresì il 1° comma dell’art. 64 della L.R. 12.08.1998 n.72, che attribuisce ai Comuni, fra l’altro, le funzioni amministrative relative alle assegnazioni provvisorie di cui al 2° comma dell’art. 15 della L.R. 96/96;

 

VISTE le richieste dei Comuni sottoelencati, con le quali è stata rappresentata alla Regione Abruzzo la necessità di riservare alloggi di E.R.P. ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 96/96, sopra richiamata, nella misura percentuale e numero di seguito indicata, con arrotondamento all’unità:

 

Comune

Deliberazione

Data

Nota Trasmissione / Integrazione

Alloggi

Prot. n.

 

data

%

N.

MIGLIANICO (CH)

(All. 1)

G.C. n. 87

11.08.2016

8399

 

16.08.16

15%

1

11117

 

20.10.16

PRATA D’ANSIDONIA (AQ)

(All.2)

Sindacale n. 47

12.10.2016

2099

19.10.2016

15%

1

CAPORCIANO (AQ)

(All. 3)

Sindacale n.39

17.12.2016

2456

 

20.09.2016

15%

1

2843

31.10.2016

 

CONSIDERATO che, come rilevabile dalla documentazione inviata dai Comuni suddetti, di cui rispettivamente agli “allegati n. 1 – 2 – 3” del presente provvedimento, ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 15 della L.R. 25.10.1996, n° 96;

 

RITENUTO conseguentemente, di poter autorizzare i suddetti comuni alla riserva di cui

all’art. 15, comma 1, della richiamata L.R. n. 96/96;

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale, considerata la natura giuridica del medesimo;

PRESO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa e della legittimità del presente provvedimento attestata, con le firme apposte in calce al medesimo, dal Dirigente del Servizio Edilizia Sociale (Residenziale Pubblica, Scolastica e di Culto) e dal Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ognuno per le proprie competenze;

 

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;

 

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

 

DELIBERA

 

-            di autorizzare i Comuni sottoelencati, sulla scorta della documentazione dagli stessi inviata di cui rispettivamente agli “allegati n. 1 – 2 – 3” del presente provvedimento, a riservare annualmente alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, da assegnare per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste dall’art. 15 della L.R. 25.10.1996 n. 96, nella misura percentuale e numero di seguito indicata, con arrotondamento all’unità:

 

Comune

Deliberazione

Data

Nota Trasmissione / Integrazione

Alloggi

Prot. n.

data

%

N.

MIGLIANICO (CH)

(All. 1)

G.C. n. 87

11.08.2016

8399

 

16.08.16

15%

1

11117

20.10.16

PRATA D’ANSIDONIA (AQ)

(All.2)

Sindacale n. 47

12.10.2016

2099

19.10.2016

15%

1

CAPORCIANO (AQ)

(All. 3)

Sindacale n.39

17.12.2016

2456

20.09.2016

 

15%

1

2843

31.10.2016

 

-            di pubblicare la presente Deliberazione sul BURAT.

 

Segue Allegato