Definizione del contenzioso pendente presso il Tribunale di Teramo RG 5125/2013, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo del Centro Ceramico Castellano – Società Consortile a r.l. c/ Regione Abruzzo per il pagamento dei contributi annuali – Approvazione proposta transattiva. Autorizzazione allo scioglimento e messa in liquidazione del Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l. o al recesso o alla dismissione, da parte dell’Amministrazione regionale, della propria partecipazione societaria.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO l’art. 1, commi 611, 612, 613 e 614 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015;

 

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

 

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 129/1998, nell'ambito delle finalità di cui alla parte V della L.R. n. 60 del 1996 e s.m.i., la Regione Abruzzo ha partecipato alla costituzione della Società Consortile "Centro Ceramico Castellano" S.c.a.r.l., che svolge la propria attività nel settore della promozione e valorizzazione della ceramica d’arte di Castelli.

 

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni di Giunta regionale:

-            n. 255 del 31 marzo 2015 recante “Avvio del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute. Piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla regione Abruzzo, comprensivo del Piano operativo ex art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015)”;

-            n. 203 del 30 marzo 2016, recante “Processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente posseduta dalla Regione Abruzzo. Relazione del Presidente della Giunta Regionale ex art. 1 comma 612 III periodo della L. 190/2014, sui risultati conseguiti con l'avvio del piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Abruzzo, comprensivo del Piano operativo, di cui alla D.G.R. n. 255 del 31.03.2015 - approvazione”;

 

RILEVATO che dalla Relazione del Presidente della Regione Abruzzo, ex art. 1 comma 612 Legge 190/2014, approvata dalla sopra richiamata D.G.R. n. 203/2016, nella parte relativa al Centro Ceramio Castellano S.c.a.rl., risulta che “dal punto di vista patrimoniale si evidenzia che al 31/12/2014 i crediti verso i soci per contributi annuali, pari a € 918,717,00 rappresentano oltre l’87% del totale dell’attivo. (…) Al riguardo è doveroso evidenziare che, in occasione dell’Assemblea della Società svoltasi lo scorso 21 dicembre 2015 in parte ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2014, il Presidente ha riferito di due incontri molto costruttivi svoltisi presso la Regione Abruzzo al fine di addivenire ad un accordo transattivo con i soci aventi le maggiori esposizioni debitorie, anche nell’ottica della volontà espressa da alcuni di essi di sciogliere anticipatamente la Società e di porla in liquidazione. In tali incontri, caratterizzati dalla fattiva collaborazione di tutti gli interlocutori, i soci Regione Abruzzo, Comune di Castelli e Comunità Montana Gran Sasso Zona O hanno proposto di versare, con criteri di ripartizione ancora da definire, le somme necessarie al ripiano di tutte le posizioni debitorie della Società, stimate, al 31.12.2015, in circa Euro 300.000,00 e di contribuire ai costi necessari per la fase liquidatoria della società, anch’essi stimati in circa Euro 60.000,00, definendo le controversie in essere. (…) In considerazione di quanto sopra rappresentato e tenuto conto della volontà manifestata dalla maggior parte dei soci di sciogliere anticipatamente la società, in occasione della citata Assemblea del 23 dicembre 2015 i soci, con riguardo alla determinazione dei contributi annuali dovuti, hanno deliberato di azzerare il contributo annuale dagli stessi dovuto per l’esercizio 2015 e di conferire ampio mandato al Consiglio di Amministrazione per definire i termini delle transazioni con i soci morosi, le modalità di reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la copertura dei debiti attuali e futuri, con particolare riguardo ai costi necessari per la fase liquidatoria della società, al fine di garantirne la totale copertura e scongiurare una crisi di liquidità che impedirebbe il completamento di tutte le attività prodromiche allo scioglimento”;

 

CONSIDERATO, che tra il Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l. e la Regione Abruzzo è in corso una vertenza per il pagamento dei contributi annuali (2003-2011), giusta decreto ingiuntivo n. 1585/2013 emesso dal Tribunale di Teramo, notificato alla regione Abruzzo il 18.9.2013 per la somma di € 464.811,00, oltre interessi e spese legali, opposto dalla Regione e in relazione al quale è pendente il relativo giudizio di merito (RG 5125/2013);

 

RICHIAMATA la nota prot. 6383/CIV 407/13 del 10.8.2015 (allegato 1), con la quale l’Avvocatura regionale ha rappresentato la convenienza, nell’interesse della Regione, di una definizione transattiva della controversia, anche al fine di scongiurare future pretese di pagamento da parte del Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l. per le annualità successive al 2011;

 

VISTA la “Relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria al 31.12.2015” (allegato 2) e la successiva integrazione trasmessa dal Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l. con messaggio di posta elettronica del 22.9.2016 (allegato 3);

 

RICHIAMATA la nota prot. 95227CIV 407/13 del 16.11.2016 (allegato 4), con la quale l’Avvocatura regionale, condividendo la proposta transattiva formulata dal Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l. in uno con l’integrazione del 22.9.2016, ha ribadito la convenienza di una definizione transattiva della vertenza, anche nell’auspicata prospettiva di dismissione della partecipazione societaria o del recesso della Regione alla predetta società;

 

CONSIDERATO che la Società Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l. non è  riconducibile ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 175/2016 e che, pertanto, la stessa Società, a norma dell’art. 24, comma 1, del medesimo decreto è soggetta a una delle misure previste dell’art. 20, commi 1 e 2;

 

PRESO ATTO che l’art. 24, comma 7, del D. lgs. 175/2016 stabilisce che “gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 del medesimo articolo valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali” e che il comma 8 del medesimo articolo prevede che “per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014”;

 

PRESO ATTO, in particolare che l’art. 1, comma 613 della legge n. 190 del 2014, richiamato dall’art. 24, comma 8 del D. Lgs. 175/2016 stabilisce che “le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”;

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 544 del 29.9.2017, recante “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.i.m. - approvazione ricognizioni”;

 

VISTO il parere del Servizio Bilancio di cui alla nota prot. n. 253556 del 3.10.2017 (allegato 5) e recepite le osservazioni formulate nello stesso;

 

VISTO il parere dell’Avvocatura Regionale di cui alla nota prot. n. 268216 del 19.10.2017 (allegato 6) e recepite le osservazioni formulate nello stesso;

 

RITENUTO di condividere le valutazioni formulate dall’Avvocatura Regionale nelle note richiamate e, pertanto, di addivenire ad una composizione transattiva “a carattere tombale” del contenzioso in essere con il Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l. relativo al mancato pagamento dei contributi annuali del periodo 2003-2015 e dei contributi per costi di gestione per le annualità 2016 e 2017, onde evitare ulteriori aggravi di costi a carico del bilancio regionale;

 

RITENUTO, per tutto quanto sopra rilevato e considerato:

-            di approvare la proposta di transazione, allegata al presente provvedimento al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 7), demandandone, ai sensi dell’art. 23, co. 1 lett. o) della L.R. n. 77/1999 e s.m.i., la sottoscrizione al Direttore del Dipartimento competente, autorizzato ad adottare conseguenziali e connessi;

-            in attuazione delle richiamate disposizioni normative finalizzate alla contrazione progressiva della spesa pubblica e alla necessaria razionalizzazione della stessa, di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, all’adozione degli atti finalizzati allo scioglimento e alla messa in liquidazione del Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l., con contestuale nomina di uno o più liquidatori, o al recesso o alla dismissione, da parte dell’Amministrazione regionale, della propria partecipazione societaria;

 

DATO ATTO che l’importo oggetto dell’allegato atto transattivo, trova capienza sul capitolo di spesa dell’Avvocatura regionale n. 321901, denominato “Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi” del corrente esercizio finanziario.

 

DATO ATTO della puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente e del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università in ordine alla regolarità tecnico amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

 

Sentito il relatore;

 

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

 

1.      di definire, in via transattiva, il contenzioso pendente presso il Tribunale di Teramo (RG 5125/2013) tra la Regione Abruzzo e il Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l. e, pertanto, di approvare la proposta di transazione, allegata al presente provvedimento al fine di costituirne parte integrante e sostanziale;

2.      di autorizzare, ai sensi dell’art. 23, co. 1 lett. o) della L.R. n. 77/1999 e s.m.i., il Direttore Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università alla sottoscrizione dell’atto di transazione e all’adozione degli atti conseguenziali e connessi;

3.      di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, all’adozione degli atti finalizzati allo scioglimento e alla messa in liquidazione del Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l., con contestuale nomina di uno o più liquidatori, o al recesso o alla dismissione, da parte dell’Amministrazione regionale, della propria partecipazione societaria;

4.      di pubblicare il presente provvedimento nel BURAT.

 

Segue Allegato

Allegati\Ord_51_Doc6.pdf