LA GIUNTA REGIONALE
VISTO
l’art.35 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, Testo Unico delle disposizioni di
legge sulle acque e impianti elettrici, che stabilisce i corrispettivi per gli
usi delle acque pubbliche;
VISTA
la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO
il Decreto Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 recante
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed
altri Enti Locali”, in particolare:
-
L’art.86, che conferisce la
gestione dei beni del demanio idrico alle Regioni ed agli enti locali
competenti per territorio, nonché l’introito dei relativi proventi dei canoni
ricavati;
-
l’art.89, comma 1 lettera i), che
conferisce alle Regioni ed agli enti locali le funzioni relative alla gestione
del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle
derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle
acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché alla
determinazione dei canoni di concessione e all’introito dei relativi proventi;
VISTO
l’art. 93 della L.R. 17 aprile 2003 n.7 e s.m.i.,
come modificato dall’art. 73, comma 1, della L.R. 6/2005 e s.m.i.,
che al comma 5 stabilisce:
-
L’importo dei canoni unitari e
minimi per ciascuna classe d’uso delle acque prelevate, quale corrispettivo
annuo delle concessioni di derivazione di acqua pubblica e delle licenze
annuali di attingimento;
-
Gli importi dei canoni per il
prelievo di acque pubbliche sono aggiornati, con cadenza triennale, con
delibera della Giunta Regionale che terrà conto del tasso di inflazione
programmata, con decorrenza dal 1 gennaio successivo alla sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
VISTO
il Decreto n.3/Reg. del 13 agosto 2007, che reca:
“Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica,
di riutilizzo delle acque reflue e di ricerca di acque sotterranee”, che:
-
All’art.9 individua l’Autorità
Concedente ed il Servizio Procedente, preposti per i procedimenti concessori
delle derivazioni d’acqua, negli Uffici regionali e provinciali;
-
All’art.32 stabilisce i criteri per
la determinazione e la decorrenza del canone delle utenze di acqua pubblica;
VISTA
la L.R. 03 agosto 2011, n. 25 e s.m.i. che:
-
Al comma 1 dell’art.12, come
modificato dal comma 2 dell’art.16 della L.R. n.1/2012, ha stabilito in € 35,00/kW
il costo unitario per l’uso idroelettrico di cui alla lett.
c), comma 5, art.93 della L.R. n.7/2003 e s.m.i., a
far data dal 01 gennaio 2012;
-
Al comma 3 dell’art.12 ha stabilito
l’aumento del 10% dei costi unitari di cui al comma 5 dell’art.93 della L.R.
n.7/2003 e s.m.i., a far data dal 01 gennaio 2012;
-
Al comma 6-bis dell’art.12,
aggiunto dall’art.3 della L.R. n.4/2012, ha stabilito che gli aumenti previsti
non si applicano ai Consorzi di Bonifica;
VISTO
l’art.3 della L.R. n.32/2015 con il quale, fra l’altro, sono state trasferite
dalle Province alla Regione le competenze in materia di risorse idriche di cui
all'art. 7 della L.R. n. 72/1998 e s.m.i.;
VISTA
la D.G.R. n.818 del 5 dicembre 2014 con la quale sono stati aggiornati, al
tasso di inflazione programmata, i canoni in vigore fino al 31/12/2014, al
netto dell’addizionale regionale del 10%;
VISTI:
-
Il Documento di Economia e Finanza
2015 approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 aprile 2015 che ha fissato il
tasso di inflazione programmata per l’anno 2015 al 0,3%;
-
Il Documento di Economia e Finanza
2016 approvato dal Consiglio dei Ministri il 08 aprile 2016 che ha fissato il
tasso di inflazione programmata per l’anno 2016 al 0,2%;
-
Il Documento di Economia e Finanza
2017 approvato dal Consiglio dei Ministri il 11 aprile 2017 che ha fissato il
tasso di inflazione programmata per l’anno 2017 al 1,2%;
CONSIDERATO
che è necessario aggiornare i canoni di cui al comma 5 dell’art. 93 della L.R.
7/2003 e s.m.i., adeguandoli al tasso di inflazione
programmata del Documento di Economia e Finanza indicati al comma precedente, a
partire dal 01 gennaio 2018, come da tabella A allegata, che è parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
DOPO
puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;
DATO
ATTO che la presente deliberazione non
comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio regionale;
DATO
ATTO della legittimità del presente
provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Gestione Demanio Idrico e
Fluviale, con la firma in calce allo stesso, a norma della L.R. 77/99;
DATO
ATTO del parere favorevole del Direttore in
merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi
assegnati al Dipartimento;
A termini delle vigenti norme legislative
e regolamentari;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che si
intendono integralmente richiamati:
2. a
partire dal 01 gennaio 2018, gli importi dei canoni unitari e minimi di cui
al comma 5 dell’art. 93 della L.R. 7/2003, come modificato dall’art. 73, comma
1, della L.R. 6/2005 e s.m.i., da corrispondere per
ciascuna classe d’uso delle acque prelevate, vengono adeguati in base al tasso
di inflazione programmata previsto nel Documento di Economia e Finanza relativo
a ciascun anno di riferimento, come da tabella A allegata, che è parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. di
stabilire che l’aggiornamento avrà decorrenza dal 1° gennaio dell’anno
successivo alla sua pubblicazione della presente deliberazione sul BURAT.
4. di
pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo (BURAT) e sul sito della Regione Abruzzo.
5. il
servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale – DPC017 - del Dipartimento
OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali – DPC - è incaricato
dell’esecuzione della presente Deliberazione.
6. di
stabilire che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegno
di spesa a carico del Bilancio regionale.