Disposizioni in materia di trasporto pubblico.

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Obbligo di servizio ed ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico)

 

1.      Nell’ambito delle misure previste dall’articolo 27 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, avviate con la deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2017, n. 539, e in attesa della compiuta definizione delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, i servizi automobilistici in concessione, comunale e regionale, posti a carico del Fondo Regionale Trasporti sono prorogati, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, fino all’affidamento dei servizi e comunque non oltre il termine di cui all’articolo 8, par. 2 del regolamento (CE) 1370/2007.

2.      I servizi automobilistici di trasporto pubblico locale esercitati in base a concessioni rilasciate ai sensi della legge regionale 9 settembre 1983, n. 62 (Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali) e non più assistiti da contributi o corrispettivi a carico del bilancio regionale a partire dal 1° gennaio 2018, sono prorogati fino al 31 dicembre 2018.

3.      Entro il termine di cui al comma 2, ai concessionari dei servizi, ovvero alle società dagli stessi controllate, che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale), viene rilasciato, su istanza, il corrispondente titolo autorizzativo in luogo della concessione, secondo le modalità previste agli articoli 4 e 5 della L.R. 11/2007.

4.      A partire dal 1° gennaio 2018, i servizi automobilistici di cui al comma 2 non saranno comunque oggetto di contributi o corrispettivi a carico del bilancio regionale.

5.      Alla lettera f) dell’articolo 3 della L.R. 11/2007 le parole "sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "nove anni".

6.      I commi 2 e 4 dell'articolo 10 della legge regionale 27 luglio 2017, n. 38 (Interventi in favore dell'aeroporto d'Abruzzo, modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18/2001, 62/1983, 4/2011 e ulteriori disposizioni) sono abrogati.

7.      La Giunta regionale, per il tramite del dipartimento competente, individua, anche nell’ambito dei residui e delle economie vincolate di settore, le somme da destinare prioritariamente al pagamento di sentenze esecutive relative al TPL. A tal proposito, sulla base di tale ricognizione, il servizio competente procede alle reiscrizione in bilancio delle predette risorse entro dieci giorni dalla deliberazione di Giunta.

 

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

 

1.      Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 21 dicembre 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso