D.Lgs: 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. , art. 45 – Società A&C – Ambiente & Consulenze S.r.l. - Autorizzazione regionale per la realizzazione e gestione dell’attività di deposito preliminare, con raggruppamento e formazione di carichi omogenei, messa in riserva ed operazioni preliminari precedenti al recupero per il successivo smaltimento e/o recupero finale presso impianti autorizzati di rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da servizi di micro-raccolta differenziata. Operazioni: D13 – D14 – D15 – R12 – R13.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

 

1.             di fare proprie le conclusioni della Conferenza di Servizi tenutasi in data 16.05.2017, nonché gli ulteriori passaggi del procedimento istruttorio;

2.             di approvare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e dell’45 della Legge Regionale 19.12.2007 n° 45 e s.m.i., l’intervento proposto dalla Società A&C – Ambiente & Consulenze S.r.l. – C.F. e P. I.V.A.: 02337400697 - Sede Legale/Amministrativa e Logistica: Via D’Ilio n° 28 – San Giovanni Teatino (CH) – Autorizzazione regionale per la realizzazione e gestione dell’attività di deposito preliminare (D15), con raggruppamento e formazione di carichi omogenei (D14 e D13), messa in riserva (R13) ed operazioni preliminari precedenti al recupero (R12) per il successivo smaltimento e/o recupero finale presso impianti autorizzati di rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da servizi di micro-raccolta differenziata da ubicare in Zona Industriale Vallemare del Comune di Cepagatti (PE), identificato nei dati catastali: Comune di Cepagatti (PE) – Foglio:  23 – Particella:  402 – Superficie: 4.260 m² - Capacità istantanea rifiuti non pericolosi: 250 tonnellate – Capacità istantanea di stoccaggio rifiuti pericolosi: 210 tonnellate -  Capacità istantanea di stoccaggio (Rifiuti non pericolosi e pericolosi): 460 tonnellate – Potenzialità impiantistica complessiva: 6.000 tonnellate annue - in conformità agli elaborati tecnici e tavole progettuali indicati in premessa;

3.             di autorizzare la Società A&C – Ambiente & Consulenze S.r.l.:

3.1    Alla realizzazione ed alla gestione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., dell’impianto di cui al precedente punto 2);

3.2     Alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. derivanti dallo svolgimento dell’attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale polverulento;

4.             di stabilire che:

4.1     Relativamente alla matrice acque di scarico venga dato seguito a quanto riportato negli elaborati tecnici e tavole progettuali sopramenzionate e alle decisioni assunte dall’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Chieti di cui viene data esplicazione nel parere tecnico (Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;

4.2   Nell’impianto autorizzato possono essere gestiti i rifiuti non pericolosi e pericolosi, (Tabelle codici C.E.R. – Descrizione rifiuti – Attività di recupero e/o di smaltimento – Potenzialità istantanea – Zona di stoccaggio) - riportati nei pareri tecnici ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Chieti (Allegati 1 e 2) parti integranti e sostanziali del presente Provvedimento;

4.3    Che l’autorizzazione di cui al punto 3) è condizionata al rispetto delle prescrizioni riportate nel parere tecnico ARTA- Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Chieti (Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;

5.             di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

6.             di stabilire che la Società A&C – Ambiente e Consulenze S.r.l. provveda a trasmettere gli estremi della registrazione del contratto di acquisto entro il termine di 90 (Novanta) giorni dal rilascio del presente Provvedimento;

7.             di stabilire che la presente autorizzazione di cui al precedente punto 3) è concessa per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data di notifica del presente Provvedimento, per il tramite del competente S.U.A.P., ed è comprensiva sia della fase di realizzazione che di gestione dell’impianto;

8.             di precisare che la presente autorizzazione è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. e dalla L.R. n° 45/2007 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;

9.             di prescrivere che la Società comunichi preventivamente l’inizio dei lavori al Servizio Gestione Rifiuti, al competente Distretto Provinciale dell’ARTA, alla Provincia e al Comune dove ha sede l’impianto; a tale proposito si precisa che l’inizio dei lavori deve avvenire entro il termine perentorio di mesi 12 (Dodici) dalla notifica della presente autorizzazione, ai sensi dell’art. 45, co. 7, lett. b) della L.R. n° 45/07 e s.m.i. e l’esercizio dell’impianto in oggetto deve essere avviato entro il termine perentorio di mesi 36 (Trentasei) dalla notifica dell’autorizzazione ai sensi delle medesime disposizioni;

10.         di prescrivere che la fase di gestione dell’impianto è subordinata alla presentazione al Servizio Gestione Rifiuti  della seguente documentazione, completa e conforme ai sensi di legge:

10.1 Documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito al successivo punto 18.1);

10.2 Comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:

        L’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

        L’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

        Il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

10.3 Documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n° 380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità Competente ai sensi delle vigenti normative in materia;

10.4 Copia dell’autorizzazione prevista dal D.P.R. n° 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione così come richiesti dalla medesima normativa e/o presentazione copia della istanza di autorizzazione ai fini del rilascio del CPI;

10.5   Data di avvio dell’impianto;

11.         di disporre che entro 180 (Centottanta) giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell’impianto. Detto certificato deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

        La conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

        La funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;

        L’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

        Il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

        L’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

        Le attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

12.         di prescrivere che la Società A&C – Ambiente & Consulenze S.r.l.  provveda ad inviare il certificato di collaudo dell’impianto di cui al punto 11) anche al competente Distretto Provinciale dell’ARTA, alla Provincia e al Comune dove ha sede l’impianto;

13.         di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

14.         di prescrivere che il titolare e/o gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

a)       Accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

b)      In caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l’impianto;

c)       I conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall’art. 266, comma 5, D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante;

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

15.         di prescrivere che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori   prescrizioni:

        deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

        devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

        devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

        deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

16.         di richiamare la Società A&C – Ambiente & Consulenze S.r.l.  interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Pescara ed all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Distretto Provinciale di Chieti di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;

17.         di richiamare la Società A&C – Ambiente & Consulenze S.r.l. all’osservanza di quanto previsto dal D.M. 17 Dicembre 2009 – “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri” e s.m.i.;

18.         di obbligare la Società A&C – Ambiente & Consulenze S.r.l. a:

18.1 Possedere, nel corso della fase di realizzazione dell’impianto di cui in premessa e fino al termine dei relativi lavori, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

18.2 Prestare prima dell’avvio effettivo delle operazioni di gestione dell’impianto di cui in premessa, adeguate garanzie finanziarie a favore della Regione Abruzzo, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n° 254 del 28.04.2016.

19.         di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

20.         di fare salvi altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n° 1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.Lgs. 06 Novembre 2011, n° 159 e s.m.i. – “Codice antimafia”;

21.         di redigere il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della Ditta, a cura del competente SUAP;

22.         di trasmettere copia del presente Provvedimento al Comune di Cepagatti (PE), all’Amministrazione Provinciale di Pescara, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara ed all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Distretto Provinciale di Chieti;

23.         di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

24.         di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini