D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19.12.2007 n° 45 s.m.i., art. 45 - D.G.R. n. 1192/08 - D.D. n. DR4/103 del 29.09.2011 - VAL.DEP. Srl - Impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (D9), ubicato in località “Nuovo depuratore del nucleo industriale” - Strada 2 del Fucino nel Comune di Avezzano (AQ). Presa d’atto modifiche non sostanziali.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

 

1.       di prendere atto delle comunicazioni di varianti citate in premessa, in particolare:

-               Frazionamento della particella originaria FG 62 – Part. 1340 del comune di Avezzano che ha dato origine alle particelle 1531, 1532 e 1533 in ottemperanza a quanto richiesto dall’ufficio del Territorio;

-               Eliminazione dell’invito in corrispondenza del cancello di ingresso all’impianto per permettere un accesso più agevole agli autocarri;

-               Sostituzione delle vasche in ferro dell’impianto di depurazione biologico con altre di uguale dimensioni in c.a.v.;

-               Realizzazione di una tettoia per il deposito temporaneo dei fanghi prodotti dall’impianto;

-               Realizzazione di un’apertura laterale di un tratto della recinzione in corrispondenza dell’area di deposito cassoni vuoti;

2.       di prendere atto, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 03.04.2006, n° 152 e s.m.i., dell’art. 45 della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. - D.G.R. n. 1192/08, delle varianti non sostanziali all’impianto di cui alla D.D. n. DR4/103 del 29.09.2011, comunicate dalla VAL.DEP. Srl con Sede in Via Nuova, Km 3+650 P.I./C.F.01525480669, nel Comune di Avezzano (AQ), per l’esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (D9) di cui agli Allegati B e C della Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nella nuova configurazione impiantistica di cui al Layuot generale aggiornato al maggio 2017;

3.       di aggiornare la D.D. n. DR4/103 del 29.09.2011 con l’inserimento di ulteriori codici CER secondo quanto comunicato dalla VAL.DEP. Srl con successive note del 24.05.2017 e 09.10.2017; stabilendo che nell’impianto possono essere gestiti i seguenti rifiuti per le operazioni di smaltimento (D9) sotto riportate con una capacità massima giornaliera di trattamento di 49/t, secondo le modalità specificate nella relazione integrativa redatta dalla VAL.DEP. Srl datata 15.04.2011 ed una capacità totale di 17.885 t/a:

 


 



 


4.       di stabilire che la validità temporale della presente autorizzazione è direttamente collegata alla validità temporale della Determinazione Regionale n. DR4/103 del 29.09.2011 di cui si richiamano, tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni, salvo quanto modificato con il presente provvedimento;

5.       di prescrivere alla Ditta:

-        5.1 la realizzazione di una recinzione di tutta l’area, nella fase di realizzazione di un’apertura lungo la recinzione in corrispondenza della particella 1532, opportunamente pavimentata e dotata di una rete di raccolta e trattamento delle acque meteoriche opportunamente dimensionata;

-        5.2 l’acquisizione di ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità da emanarsi da parte delle competenti Autorità, da trasmettere entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento al SGR, così come previsto dalla L.R. n. 45/07, art. 45, co. 12;

6.       di fare salve eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di altri Enti e/o Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia, sono fatti salvi eventuali diritti a terzi;

7.       di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come previsto dalla vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

8.       di prevedere che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del Decreto Legislativo 03.04.2006, n° 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16 della L.R. 19.12.2007, n° 45 e s.m.i.;

9.       di redigere il presente provvedimento in n° 1 originale che viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della Società, a cura del competente SUAP;

10.     di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Avezzano, all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’ARTA – Direzione Centrale di Pescara e all’ARTA – Distretto Provinciale di L’Aquila;

11.     di trasmettere ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i., copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

12.     di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Franco Gerardini