IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in
narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1. di
prendere atto delle comunicazioni di varianti citate in premessa, in
particolare:
-
Frazionamento della particella
originaria FG 62 – Part. 1340 del comune di Avezzano che ha dato origine alle
particelle 1531, 1532 e 1533 in ottemperanza a quanto richiesto dall’ufficio del
Territorio;
-
Eliminazione dell’invito in
corrispondenza del cancello di ingresso all’impianto per permettere un accesso
più agevole agli autocarri;
-
Sostituzione delle vasche in
ferro dell’impianto di depurazione biologico con altre di uguale dimensioni in c.a.v.;
-
Realizzazione di una tettoia per
il deposito temporaneo dei fanghi prodotti dall’impianto;
-
Realizzazione di un’apertura
laterale di un tratto della recinzione in corrispondenza dell’area di deposito
cassoni vuoti;
2. di
prendere atto, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs
03.04.2006, n° 152 e s.m.i., dell’art. 45 della L.R.
19.12.2007 n. 45 e s.m.i. - D.G.R. n. 1192/08, delle
varianti non sostanziali all’impianto di cui alla D.D. n. DR4/103 del
29.09.2011, comunicate dalla VAL.DEP. Srl con Sede in
Via Nuova, Km 3+650 P.I./C.F.01525480669, nel Comune di Avezzano (AQ), per
l’esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi
(D9) di cui agli Allegati B e C della Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nella nuova configurazione impiantistica di cui al Layuot generale aggiornato al maggio 2017;
3. di
aggiornare la D.D. n. DR4/103 del 29.09.2011 con l’inserimento di ulteriori
codici CER secondo quanto comunicato dalla VAL.DEP. Srl
con successive note del 24.05.2017 e 09.10.2017; stabilendo che nell’impianto
possono essere gestiti i seguenti rifiuti per le operazioni di smaltimento (D9)
sotto riportate con una capacità massima giornaliera di trattamento di 49/t,
secondo le modalità specificate nella relazione integrativa redatta dalla VAL.DEP.
Srl datata 15.04.2011 ed una capacità totale di
17.885 t/a:
4. di
stabilire che la validità temporale della presente autorizzazione è
direttamente collegata alla validità temporale della Determinazione Regionale
n. DR4/103 del 29.09.2011 di cui si richiamano, tutte le ulteriori condizioni e
prescrizioni, salvo quanto modificato con il presente provvedimento;
5. di
prescrivere alla Ditta:
- 5.1 la realizzazione di una recinzione
di tutta l’area, nella fase di realizzazione di un’apertura lungo la recinzione
in corrispondenza della particella 1532, opportunamente pavimentata e dotata di
una rete di raccolta e trattamento delle acque meteoriche opportunamente
dimensionata;
- 5.2 l’acquisizione di ulteriori
provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità da emanarsi da parte
delle competenti Autorità, da trasmettere entro 10 (dieci) giorni dalla data di
notifica del presente provvedimento al SGR, così come previsto dalla L.R. n.
45/07, art. 45, co. 12;
6. di
fare salve eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e
prescrizioni di altri Enti e/o Organismi, nonché le altre disposizioni e
direttive vigenti in materia, sono fatti salvi eventuali diritti a terzi;
7. di
prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non
possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e,
così come previsto dalla vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti
e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione
Abruzzo;
8. di
prevedere che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente
autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208,
comma 13 del Decreto Legislativo 03.04.2006, n° 152 e s.m.i.
e dell’art. 45, comma 16 della L.R. 19.12.2007, n° 45 e s.m.i.;
9. di
redigere il presente provvedimento in n° 1 originale che viene notificato
ai sensi di legge, presso la sede legale della Società, a cura del competente
SUAP;
10. di
trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Avezzano,
all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’ARTA – Direzione Centrale di
Pescara e all’ARTA – Distretto Provinciale di L’Aquila;
11. di
trasmettere ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i., copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
12. di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli
estremi, all’oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione
Rifiuti e Bonifiche;
Avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro centoventi giorni dalla notifica.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Franco Gerardini