IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
AUTORIZZA
(ai
sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n.
387)
Per tutto quanto esposto in premessa che
in questa sede si intende riportato:
Art. 1
La LADURNER srl,
avente sede legale in Bolzano (BZ), Via Innsbruck, 33, di seguito denominata
“Proponente” nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, per
la costruzione e l’esercizio dell’impianto per la produzione di biometano alimentato da fonte rinnovabile (biogas prodotto tramite
trattamento anaerobico della frazione organica proveniente da raccolta
differenziata), da ubicarsi nel Comune di Cupello (CH), loc.
Valle Cena, fogli 8-13, particelle n. 4092-4061-4062-4065-4068-4044.
Art. 2
Gli impianti e le opere connesse devono
essere realizzate in conformità agli elaborati progettuali approvati nella
conferenza dei servizi del 02/03/2017 e agli atti del Servizio Politica
Energetica, Qualità dell’Aria e SINA.
Gli impianti e le opere connesse, così
come approvati dalla conferenza dei servizi del 02/03/2017, ai sensi dell’art.
12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
Art. 3
L’autorizzazione è subordinata al
rispetto:
• delle prescrizioni di cui all’art. 7
della Determinazione n. DPC026/151 del 12/07/2017 (con cui il SGR di questa
Regione approvava la modifica sostanziale dell’AIA n. DPC026/02 del 23/07/2015
e s.m.i., rilasciata a favore del Consorzio
Intercomunale C.I.V.E.T.A.) che vengono recepite in toto nel presente
provvedimento in quanto esattamente le medesime che ARTA e ASL hanno
formulato/proposto all’interno dei pareri rilasciati nell’ambito del
procedimento di cui in oggetto (rispettivamente con nota prot.
n. 290 del 22/02/2017, acquisita al prot. del
Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA n. RA/43478 del
22/02/2017 e con nota prot. n. 25/San del 16/02/2017,
acquisita al prot. del Servizio Politica Energetica,
Qualità dell’Aria e SINA n. RA/54730 del 03/03/2017);
• delle prescrizioni espresse dal Genio
Civile Regionale di Chieti:
“gli
interventi edilizi ed infrastrutturali […] dovranno essere attuati adottando
gli opportuni accorgimenti tecnico – scientifici atti a prevenire fenomeni che
possono pregiudicare la pubblica incolumità, secondo le disposizioni di cui al
DM 14/01/2008 e successive circolari applicative”;
“preliminarmente
alla fase di realizzazione di qualsiasi tipologia di costruzione, si dovrà
procedere ad ulteriori livelli di approfondimento delle indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, prestando particolare attenzione alla presenza di
eventuali falde locali ed al deflusso delle acque superficiali, limitandone la
circolazione e la percolazione, nonché provvedendo alla loro regimentazione ed
allontanamento”;
• di quanto espresso dal Comando Prov.le dei VVFF di Chieti (all’interno della nota con cui
trasmetteva parere favorevole, rispetto agli elaborati presentati per ottenere
il nulla osta di fattibilità) circa la necessità di presentare la
“documentazione progettuale dettagliata redatta ai sensi dell’Allegato I, lett. A […] e lett. B” per
consentire “l’espressione del parere ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011”.
Art. 4
L’inizio dei lavori per la realizzazione
del progetto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere
effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente
provvedimento.
E’ fatto obbligo al Proponente di
comunicare all’Autorità Competente, al Sindaco del Comune di Cupello (CH) e
all’ARTA Distretto Sub-Provinciale di San Salvo Vasto la data di inizio lavori
nonché quella di ultimazione.
Entro i termini previsti dalle norme
vigenti, il Legale Rappresentate della ditta proponente deve inviare
all’Autorità Competente, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero
di collaudo, redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformità
dell’opera realizzata al progetto approvato, dal quale si evince il rispetto di
tutte le prescrizioni e dei valori limite contenuti nel presente provvedimento.
Quindici giorni prima dell’entrata in
esercizio dell’impianto ne deve essere data comunicazione all’Autorità
Competente, all’ARTA Distretto Sub-Provinciale di San Salvo Vasto e al Sindaco
del Comune di Cupello (CH).
Art. 5
Il Proponente deve inviare all’Autorità
Competente, a mezzo raccomandata pec, entro il 30
aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell’impianto nonché qualsiasi
altra informazione inerente l’impianto, il suo funzionamento e la produzione di
energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.
Il Proponente ha l’obbligo di comunicare
formalmente ed immediatamente al Sindaco del Comune di Cupello (CH),
all’Autorità Competente e all’ARTA Distretto Sub-Provinciale di San Salvo
Vasto, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti, nonché
situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.
Art. 6
In caso di inosservanza delle
prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle
sanzioni di cui all’art. 44 del D.Lgs 28/11, l'Autorità
Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
a.
alla diffida, con l'assegnazione
di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
b.
alla diffida ed alla contestuale
sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
c.
alla revoca dell'autorizzazione
ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di
mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la
reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.
Art. 7
Le attività di vigilanza e controllo
relativamente al corretto funzionamento dell’impianto e al rispetto delle
prescrizioni di cui all’art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno
nell’ambito delle proprie competenze.
Art. 8
La presente Autorizzazione Unica ha
durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto salvo richiesta
di proroga.
Resta fermo l'obbligo per il Proponente
di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le
autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.
Ogni modifica al progetto autorizzato
deve essere preventivamente autorizzata dall’amministrazione competente, che
nel caso di modifica sostanziale è la Regione Abruzzo. Nel caso di modifica non
sostanziale così come previsto dall’art. 5 del D.Lgs.
28/11 di un impianto esistente, il proponente, sotto propria responsabilità,
attiva con il Comune la Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell’art. 6
del già citato D.Lgs. 28/11. Nel caso di modifica non
sostanziale per impianti non ancora esistenti, la Regione Abruzzo, può
aggiornare l’autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a
tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.
La variazione del nominativo del legale
rappresentante deve essere comunicata all’Autorità competente entro 30 giorni
dalla stessa.
Art. 9
Per tutto quanto non espressamente
definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle “Linee guida per
l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al D.M.
10 settembre 2010.
Il Responsabile del Procedimento
trasmette copia del presente provvedimento alla Ladurner
srl, con sede legale a Bolzano, Via Innsbruck 33, e
ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio
nonché al B.U.R.A. per la relativa pubblicazione.
Contro il presente provvedimento è
ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco