Istanza di autorizzazione ai sensi dell’art 12 del D.Lgs. 387 per la costruzione e l’esercizio dell’impianto per la produzione di biometano alimentato da fonte rinnovabile (biogas prodotto tramite trattamento anaerobico della frazione organica proveniente da raccolta differenziata), da ubicarsi nel Comune di Cupello (CH), loc. Valle Cena. Richiedente: LADURNER srl.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

AUTORIZZA

(ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387)

 

Per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

 

Art. 1

La LADURNER srl, avente sede legale in Bolzano (BZ), Via Innsbruck, 33, di seguito denominata “Proponente” nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto per la produzione di biometano alimentato da fonte rinnovabile (biogas prodotto tramite trattamento anaerobico della frazione organica proveniente da raccolta differenziata), da ubicarsi nel Comune di Cupello (CH), loc. Valle Cena, fogli 8-13, particelle n. 4092-4061-4062-4065-4068-4044.

 

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzate in conformità agli elaborati progettuali approvati nella conferenza dei servizi del 02/03/2017 e agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA.

Gli impianti e le opere connesse, così come approvati dalla conferenza dei servizi del 02/03/2017, ai sensi dell’art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata al rispetto:

        delle prescrizioni di cui all’art. 7 della Determinazione n. DPC026/151 del 12/07/2017 (con cui il SGR di questa Regione approvava la modifica sostanziale dell’AIA n. DPC026/02 del 23/07/2015 e s.m.i., rilasciata a favore del Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.) che vengono recepite in toto nel presente provvedimento in quanto esattamente le medesime che ARTA e ASL hanno formulato/proposto all’interno dei pareri rilasciati nell’ambito del procedimento di cui in oggetto (rispettivamente con nota prot. n. 290 del 22/02/2017, acquisita al prot. del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA n. RA/43478 del 22/02/2017 e con nota prot. n. 25/San del 16/02/2017, acquisita al prot. del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA n. RA/54730 del 03/03/2017);

        delle prescrizioni espresse dal Genio Civile Regionale di Chieti:

“gli interventi edilizi ed infrastrutturali […] dovranno essere attuati adottando gli opportuni accorgimenti tecnico – scientifici atti a prevenire fenomeni che possono pregiudicare la pubblica incolumità, secondo le disposizioni di cui al DM 14/01/2008 e successive circolari applicative”;

“preliminarmente alla fase di realizzazione di qualsiasi tipologia di costruzione, si dovrà procedere ad ulteriori livelli di approfondimento delle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, prestando particolare attenzione alla presenza di eventuali falde locali ed al deflusso delle acque superficiali, limitandone la circolazione e la percolazione, nonché provvedendo alla loro regimentazione ed allontanamento”;

        di quanto espresso dal Comando Prov.le dei VVFF di Chieti (all’interno della nota con cui trasmetteva parere favorevole, rispetto agli elaborati presentati per ottenere il nulla osta di fattibilità) circa la necessità di presentare la “documentazione progettuale dettagliata redatta ai sensi dell’Allegato I, lett. A […] e lett. B” per consentire “l’espressione del parere ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011”.

Art. 4

L’inizio dei lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento.

E’ fatto obbligo al Proponente di comunicare all’Autorità Competente, al Sindaco del Comune di Cupello (CH) e all’ARTA Distretto Sub-Provinciale di San Salvo Vasto la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, il Legale Rappresentate della ditta proponente deve inviare all’Autorità Competente, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformità dell’opera realizzata al progetto approvato, dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e dei valori limite contenuti nel presente provvedimento.

Quindici giorni prima dell’entrata in esercizio dell’impianto ne deve essere data comunicazione all’Autorità Competente, all’ARTA Distretto Sub-Provinciale di San Salvo Vasto e al Sindaco del Comune di Cupello (CH).

 

Art. 5

Il Proponente deve inviare all’Autorità Competente, a mezzo raccomandata pec, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell’impianto nonché qualsiasi altra informazione inerente l’impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.

Il Proponente ha l’obbligo di comunicare formalmente ed immediatamente al Sindaco del Comune di Cupello (CH), all’Autorità Competente e all’ARTA Distretto Sub-Provinciale di San Salvo Vasto, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti, nonché situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

 

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 44 del D.Lgs 28/11, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a.              alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;

b.             alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

c.              alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

 

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.

 

Art. 8

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto salvo richiesta di proroga.

Resta fermo l'obbligo per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall’amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la Regione Abruzzo. Nel caso di modifica non sostanziale così come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 28/11 di un impianto esistente, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva con il Comune la Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell’art. 6 del già citato D.Lgs. 28/11. Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti, la Regione Abruzzo, può aggiornare l’autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all’Autorità competente entro 30 giorni dalla stessa.

 

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al D.M. 10 settembre 2010.

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento alla Ladurner srl, con sede legale a Bolzano, Via Innsbruck 33, e ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio nonché al B.U.R.A. per la relativa pubblicazione.

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco