D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 191 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 53 – A.I.A. n. 9/11 del 09/12/2011 e s.m.i. - Sedimenti marini classificati, ai soli fini dello smaltimento, con CER 170506 (fanghi di dragaggio diversi da 170505), nella discarica ubicata in loc. “Noce Mattei” nel Comune di Sulmona (AQ) - Ordinanza contingibile ed urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti.

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue l’obiettivo di una gestione integrata dei rifiuti, basata su una rete integrata di impianti di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’art. 199 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., e opera per raggiungere l’autosufficienza regionale nella gestione dei diversi flussi di rifiuti;

 

PRESO ATTO che necessita di procedere con urgenza all’intervento di ripristino delle batimetria del Porto di Pescara anche per scongiurare ulteriori effetti dovuti a prevedibili ulteriori mareggiate invernali, come da segnalazione ricevuta dalla Capitaneria di Porto di Pescara con nota prot.n. 0273595/17 del 26/10/2017, acquisita agli atti della Regione Abruzzo;

 

CONSIDERATO che con nota prot.n. 0275255/17 del 27/10/2017, questa Presidenza ha provveduto ad inviare la nota avente per oggetto: “Porto di Pescara – Operazione di dragaggio – Intervento di ripristino delle batimetrie”, con la quale sono stati invitati i soggetti interessati ad assumere i provvedimenti necessari per il conseguimento delle condizioni di normalità delle infrastrutture portuali e, che ha segnalato le situazioni di evidente pericolo che richiedono l’attivazione di interventi in somma urgenza;

 

VISTA la nota prot.n. 0277199/17 del 31.10.2017, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, Sede Coordinata di L’Aquila, ha avanzato richiesta di autorizzazione al dragaggio di 10.000 mc di sedimenti marini, dai fondali del Porto Canale e della Darsena Commerciale del Porto di Pescara;

 

VISTA Determinazione Dirigenziale n. DPC026-248 del 31.10.2017 con la quale il Servizio Gestione dei Rifiuti ha autorizzato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, Sede Coordinata, L’Aquila  al dragaggio di 10.000 mc di sedimenti marini, dai fondali del Porto Canale e della Darsena Commerciale del Porto di Pescara ed il successivo deposito temporaneo in vasche di contenimento realizzate provvisoriamente lungo la banchina di levante;

 

VISTA la D.D. n. DPC026/156 del 14.07.2017 con la quale è stato prorogato al 31/12/2017, per i motivi richiamati nella stessa, il termine per il completamento delle attività di escavo di sedimenti marini dei fondali della darsena commerciale del Porto di Pescara ed immersione in ambiente conterminato, autorizzate dalla D.D. n. DPC026/174 del 27.07.2016;

 

VISTA la D.D. n. DPC026/174 del 27.07.2016 (BURAT Ordinario n. 40 del 12.10.2016), con la quale è stato autorizzato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, alle attività di escavo di 15.000 mc sedimenti marini dei fondali della darsena commerciale del Porto di Pescara ed immersione in ambiente conterminato (cd. “vasca di colmata”) dei sedimenti non utilizzabili ai fini del ripascimento, mediante preliminare deposizione dei materiali in vasche provvisorie di contenimento nella darsena commerciale del Porto di Pescara;

 

VISTO il D.M. 15.07.2016, n. 173 avente per oggetto: “Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione per l’immersione in mare di materiali di escavo dei fondali marini”;

 

PRESO ATTO delle iniziative conseguentemente assunte e in particolar modo delle conclusioni e degli esiti della riunione urgente convocata presso la Regione Abruzzo in data 29.10.2017 nella sede di v.le Bovio a Pescara, il cui verbale è agli atti dell’Ente;

 

VISTA la nota prot.n. 0039845 del 30/10/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, Sede Coordinata di L’Aquila, con la quale è stato richiesto il conferimento in discarica dei sedimenti marini non utilizzabili ai fini del ripascimento o per immersione in mare, conterminati nelle vasche provvisorie realizzate sulla banchina nord del porto di Pescara;

 

VISTO il “Verbale di somma urgenza” redatto dal Dirigente del Servizio Gestione dei Rifiuti nonché ad interim del Servizio Opere Marittime e Qualità delle Acque, riferito alle operazioni urgenti di prelievo e conferimento in discarica dei sedimenti marini sopra richiamati;

 

VISTA la nota prot.n. 0277202/17 del 31.10.2017 dell’ARTA Abruzzo, che ha comunicato alla Regione Abruzzo i rapporti di prova sui campioni di sedimenti dragati, prelevati presso la vasca provvisoria del Porto di Pescara, che hanno evidenziato, in riferimento all’Allegato tecnico al DM n. 173/2016, la non idoneità all’utilizzo per il ripascimento e l’immersione in mare, risultando di classe E il campione n. PE/004996/17 e di Classe D il campione n. PE/004997/17;

 

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22/11/2008, n. L 312, che individua «la gerarchia nella gestione dei rifiuti quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti» e stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti (GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312);

 

VISTA la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);

 

VISTA la Decisione della Consiglio 2003/33/CE del 19/12/2002, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti in discariche ai sensi dell’art. 16 e dell’Allegato II della direttiva 1999/31/CE;

 

VISTO il D.lgs. 13.01.2003, n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;

 

VISTA la Decisione della Commissione 2014/955/UE del 18/12/2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE del 30/12/2014, n. L 370/44), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

 

VISTO il D.lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., Parte Quarta come modificata dal D.lgs. 03.12.2010, n. 205 “Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla parte IV del D.lgs. 152/2006” ed in particolare l’art. 191 “Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi” che prevede: “omissis …. qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. .. omissis”;

 

VISTO il D.lgs. 13.01.2003, n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;

 

VISTO il D.M. 27/09/2010 avente per oggetto: “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005” e s.m.i.;

 

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., in particolare:

-        l’art. 4 “Competenze della Regione”;

-        l’art. 53 “Provvedimenti regionali straordinari”, comma 1, che prevede: “omissis .. Il Presidente della Giunta regionale emana atti per fronteggiare situazioni di necessità e urgenza, in applicazione delle disposizioni e delle procedure di cui all’art. 191 del D.Lgs 152/2006, anche in deroga alle previsioni dei piani vigenti. .. omissis”;

-        l’art. 45 “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”, in particolare il comma 10, lett. c);

 

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento, prot.n. 0005982/RIN del 22.04.2016 recante: “Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all’art.191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”;

 

VISTA L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e s.m.i.;

 

RICHIAMATA la DGR n. 1227 del 27.11.2007 avente per oggetto: “Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;

 

RICHIAMATA la DGR n. 254 del 28.04.2016 “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della DGR n. 790 del 03.08.2007”;

 

RICHIAMATA la DGR n. 806 del 05/12/2016: “Piano Regionale delle ispezioni Ambientali presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter”;

 

RICHIAMATA la DGR n. 922 del 30/12/2016 recante: “D.lgs. 03.04.2006, n.152 e s.m.i. – DGR n. 1133 del 31.12.2015. Conferimento di rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o in Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi da quelli di produzione, Proroga sino al 31.12.2017”;

 

RICHIAMATA la DGR n. 218 del 28.03.2013 recante: “Determinazioni inerenti il rilascio di autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell’art. 109 D.lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” - Ripartizione tra le Direzioni regionali di competenza afferenti al mare”;

 

RICHIAMATE le disposizioni che regolano il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.RI.), così come disciplinato dall’art. 188-ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per i soggetti a cui sono applicabili;

 

VISTA la “Relazione tecnica” redatta dal Servizio Gestione Rifiuti, ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dell’art. 53 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

 

VISTA l’A.I.A. n. 9/11 del 09/12/2011 e s.m.i., con scadenza al 09/12/2021, come specificato con Determinazione Dirigenziale n. DA13/9 del 13.01.2015, adottata ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, con il quale sono state autorizzate, tra l’altro, le attività relative al pacchetto di chiusura della discarica esaurita (rifiuti non pericolosi), ubicata in località “Noce Mattei” nel comune di Sulmona (AQ), prevedendo:

-        assenza di modifiche tecnologiche all’impianto di smaltimento;

-        assenza di impatto ambientale e/o igienico-sanitario;

-        garanzia di un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;

 

CONSIDERATO che i sedimenti marini, stimati in 5.000 mc (ca. 8.000 ton), possono contribuire efficacemente alla realizzazione di uno strato minerale del capping della discarica ai sensi del D.lgs. 36/2003 e s.m.i.;

 

RITENUTO di individuare le disposizioni che sono derogate temporaneamente con il presente provvedimento, riferite alla Parte Seconda e Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ed alla L.R. 45/07 e s.m.i. ed in particolare:

-        ai criteri di ammissibilità in discarica di rifiuti non pericolosi (D.M. 27/09/2010 e s.m.i.), come delineato nella “Relazione tecnica” del Servizio Gestione dei Rifiuti;

-        all’autorizzazione integrata ambientale (AIA n. 9/11 del 09/12/2011 e s.m.i) del titolare e/o gestore dell’impianto di smaltimento (COGESA SpA);

 

RITENUTO che sussistono i presupposti di cui all’art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. di urgenza, contingibilità e mancanza di strumenti ordinari idonei ad affrontare la situazione determinatasi ed illustrata nella “Relazione tecnica” redatta dal Servizio Gestione Rifiuti, nonché dell’art. 53 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

 

RITENUTO di autorizzare ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 53, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i. il conferimento di ca. 5.000 mc di sedimenti marini di classe E campione n. PE/004996/17 e Classe D campione n. PE/004997/17, derivanti dal dragaggio sopra richiamato e classificati, solo ai fini dello smaltimento controllato e in sicurezza, come fanghi di dragaggio con CER 170506, comunque garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;

 

RITENUTO necessario reperire urgentemente adeguate risorse per finanziare gli interventi di cui al presente provvedimento;

 

RICHIAMATA la DGR n. 199 del 18/04/2017 recante: “Interventi urgenti per la difesa della costa nei Comuni di Vasto, Casalbordino, Fossacesia, Montesilvano, Roseto degli Abruzzi, Martinsicuro, Rocca San Giovanni, Pescara, Silvi e Ortona. Anno 2017”, con la quale sono stati stanziati a valere sul bilancio regionale cap. 152108 la somma di Euro 670.000,00;

 

RITENUTO che alcuni degli interventi urgenti per la difesa della costa finanziati dalla DGR n. 199/2017 del 18.04.2017 programmati nei Comuni di: Casalbordino, Rocca S. Giovanni, Fossacesia e Pescara, per un totale di Euro 350.000, di cui si prevedeva la liquidazione entro l’esercizio finanziario del 2017, sono ancora da attuare e pertanto tali risorse sono disponibili e possono essere utilizzate per dare seguito agli interventi di cui al presente atto, con l’impegno di ri-programmare gli stessi nell’annualità 2018 del bilancio della Regione Abruzzo;

 

RITENUTO di demandare ai competenti servizio regionali, l’effettiva quota necessaria delle risorse sopra individuate, ai fini dell’attuazione del presente provvedimento e la definizione degli interventi da ri-programmare nell’annualità 2018 del bilancio della Regione Abruzzo;

 

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., pubblicata nella G.U. 18.08.1990, n. 192;

 

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i., pubblicato nella G.U. 28.09.2000, n. 227, S.O.;

 

RICHIAMATO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

 

VISTO il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 

VISTA la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013”;

 

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche dell’Ambiente, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa del presente provvedimento;

 

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche dell’Ambiente, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla coerenza del presente provvedimento con i programmi dello stesso;

 

RILEVATO che non risultano elementi ostativi all’emanazione del presente provvedimento;

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte,

 

ORDINA

 

1.       di prendere atto dell’urgenza di effettuare le operazioni di dragaggio di ulteriori 10.000 mc di sedimenti marini, dai fondali del Porto Canale e della Darsena Commerciale del Porto di Pescara, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e navigabilità, in ingresso e in uscita, con il deposito temporaneo degli stessi in vasche di contenimento provvisorie realizzate lungo la banchina di levante, attualmente adibite al deposito di ca. 5.000 mc di sedimenti provenienti da un precedente dragaggio autorizzato con DD n. DPC/174 del 27/07/2016 e s.m.i., che non possono essere utilizzati per ripascimenti o immersi in mare (art. 109 D.lgs. 152/06 e s.m.i. – D.M. 173/2016);

2.       di prendere atto della “Relazione tecnica” redatta dal Servizio Gestione Rifiuti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale si esprime il parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti e con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;

3.       di autorizzare ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 53, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i. il conferimento di ca. 5.000 mc di sedimenti marini di classe E campione n. PE/004996/17 e Classe D campione n. PE/004997/17, derivanti dal dragaggio sopra richiamato e classificati, solo ai fini dello smaltimento in sicurezza, come fanghi di dragaggio con codice CER 170506, nella discarica ubicata in loc. “Noce Mattei” nel Comune di Sulmona (AQ) di titolarità della COGESA Spa, per contribuire alla realizzazione di uno strato minerale del capping della discarica ai sensi del D.lgs. 36/2003 e s.m.i. (A.I.A. n. 9/11 del 09/12/2011 e s.m.i.), comunque garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;

4.       di derogare temporaneamente, con il presente provvedimento, a quanto previsto nella Parte Seconda e Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 45/07 e s.m.i. ed in particolare:

-        ai criteri di ammissibilità in discarica di rifiuti non pericolosi (D.M. 27/09/2010 e s.m.i.), come delineato nella “Relazione tecnica” del Servizio Gestione dei Rifiuti;

-        all’autorizzazione integrata ambientale (AIA n. 9/11 del 09/12/2011 e s.m.i) del titolare e/o gestore dell’impianto di smaltimento (COGESA SpA);

5.       di prendere atto del “Verbale di somma urgenza”, redatto dal Dirigente del Servizio Gestione dei Rifiuti e ad interim del Servizio Opere Marittime e Qualità delle Acque, che definisce le operazioni da svolgere;

6.       di prendere atto che gli interventi urgenti per la difesa della costa finanziati dalla DGR n. 199/2017 del 18.04.2017 nei Comuni di: Casalbordino, Rocca S. Giovanni, Fossacesia e Pescara, per un totale di Euro 350.000, di cui era prevista la liquidazione entro l’esercizio finanziario del 2017, sono da attuare e, pertanto, tali risorse sono ancora disponibili e utilizzabili per gli interventi di cui al presente atto, fermo restando l’impegno di prevederne la riprogrammazione nell’annualità 2018 del bilancio della Regione Abruzzo;

7.       di autorizzare il Dirigente ad interim del Servizio Opere Marittime e Qualità delle Acque ad attuare l’intervento di cui al punto 3), individuando ed utilizzando le risorse disponibili e già programmate di cui alla DGR n. 199/2017, procedendo con propri provvedimenti al disimpegno ed al successivo re-impegno, sulle annualità 2017 e 2018, delle somme che saranno effettivamente necessarie;

8.       di provvedere alla ri-programmazione, in relazione a quelle effettivamente necessarie, delle risorse previste dalla DGR n. 199/2017 per gli interventi di difesa della costa nei Comuni di: Casalbordino, Rocca S. Giovanni, Fossacesia e Pescara nell’esercizio finanziario 2018 della Regione Abruzzo;

9.         di disporre che il presente provvedimento sia notificato, da parte dei Servizi regionali competenti, al Comune di Sulmona (AQ), alla COGESA Spa ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, Sede Coordinata di L’Aquila;

10.       di disporre che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio Gestione Rifiuti, ai Servizi regionali: Opere Marittime e Qualità delle Acque, Servizio Bilancio e Servizio Ragioneria della Regione Abruzzo, all’ARTA Abruzzo - Direzione centrale, ai Comuni di: Casalbordino, Rocca S. Giovanni, Fossacesia e Pescara ed alla ASL di Pescara;

11.       di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo.

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso