IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la L.R. 14.9.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali
sull’ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in aprticolare gli articoli 30 e 34,;
VISTA
la
legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato ( legge di stabilità 2015) “
ed in particolare il comma 424 che disciplina, tra l’altro, la ricollocazione
delle unità soprannumerarie degli Enti di area vasta;
VISTO il Decreto Legge
24 giugno 2016, n. 113 “ Misure finanziarie urgenti
per gli enti territoriali e il territorio” convertito con modificazioni dalla
Legge 7 agosto 2016, n.160;
VISTA
la
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 147 del 6/12/2016 avente ad oggetto
“Modifica dotazione organica. Programmazione dei fabbisogni di personale e
della Dirigenza triennio 2016/2018”, modificata ed integrata con deliberazione
n. 155 del 21/12/2016;
PRESO
ATTO
che nei citati provvedimenti di programmazione è prevista la copertura, per
l’anno 2017, di n. 2 posti ripartiti nelle seguenti categorie e profili
professionali:
a.
n.
1 posto di Categoria D (accesso D1) con profilo professionale “Funzionario
Amministrativo”;
b.
n.
1 posto di Categoria D (accesso D3) con profilo professionale “Funzionario
esperto analista di diritto e politiche europee”;
RILEVATO che con Deliberazione n. 114 dell’11
agosto 2015, l’Ufficio di Presidenza ha approvato la Disciplina per l’accesso
agli impieghi del Consiglio regionale, nella quale è previsto il profilo di
Categoria D, denominato “Funzionario esperto analista di politiche europee
(Accesso D3)”;
VERIFICATO che nella citata
Deliberazione di Programmazione dei fabbisogni di personale n. 147 del
6/12/2016, per mero errore materiale è stato indicato il profilo di
“Funzionario esperto analista di politiche comunitarie”;
ATTESO che le
procedure concorsuali sono soggette al previo esperimento di procedure di
mobilità ai sensi del D.Lgs. 165/2001 (artt. 30 e 34
bis);
RILEVATO che nei
richiamati atti di programmazione è previsto che, in coerenza con lo spirito
delle vigenti disposizioni, per la copertura dei posti, nell’ambito delle
procedure di mobilità, e fermo restando il possesso dei prescritti requisiti
professionali, si stabilisca una riserva in via prioritaria e secondo il
seguente ordine di precedenza:
a.
per il personale della Giunta
Regionale e degli Enti, Agenzie e Aziende regionali di cui all’articolo 4 della
L.R. 49/2010;
b.
per il personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato con le Province e gli Enti di area vasta
interessati dal processo di ricollocazione del personale di cui al comma 424
della Legge 190/2014;
CONSIDERATO che la
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza di approvazione della programmazione
triennale dei fabbisogni costituisce autorizzazione, per il Dirigente preposto
al personale, all’espletamento della procedura di reclutamento;
RILEVATO che, ai sensi del comma 1
dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 come novellato dal
comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs 27 ottobre 2009, n.
150, le amministrazioni devono rendere pubbliche le disponibilità dei posti da
ricoprire mediante trasferimento di personale da altre amministrazioni fissando
preventivamente i criteri di scelta;
VISTO
il
vigente regolamento di mobilità;
VALUTATO
che i dipendenti delle Enti, Agenzie e
Aziende regionali, di cui all’articolo 4 della L.R. 49/2010, possono essere ammessi a condizione che siano
destinatari dei CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali ovvero delle norme
di cui al D.Lgs. n. 165/2011 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO l’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 che impone
alle Pubbliche Amministrazioni, prima di avviare le procedure di assunzione, di
verificare la presenza di personale pubblico in disponibilità;
DATO
ATTO che con nota Prot. n. 477 dell’ 11 gennaio
2017 è stata avviata tale procedura di verifica dettata dal citato articolo 34
bis;
VISTA la ripetuta L. R.
14.9.1999, n. 77, ed in particolare gli articoli 5 sull’autonomia della
funzione dirigenziale e 24 sulle competenze del dirigente di Servizio;
VISTA la L.R. 9.5.2001,
n. 18, recante norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del
Consiglio regionale;
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa:
1.
l’esatta denominazione del
profilo di Categoria D (Accesso D3), oggetto della selezione di che trattasi, è
quella di “Funzionario esperto analista di diritto e politiche europee;
2.
di indire, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, la procedura di mobilità esterna mediante
selezione pubblica del personale di ruolo dipendente delle amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di
n. 2 posto a tempo pieno e indeterminato con sede in L’Aquila;
3.
che i posti oggetto della procedura, di cui al punto
1, sono i seguenti:
a.
n.
1 posto di Categoria D (accesso D1) con profilo professionale “Funzionario
Amministrativo”;
b.
n.
1 posto di Categoria D (accesso D3) con profilo professionale “Funzionario
esperto analista di diritto e politiche europee”;
4.
di approvare l’avviso di
mobilità nel testo allegato come parte integrante alla presente determinazione;
5.
di precisare che non si procederà alla copertura dei posti tramite la procedura
avviata con il presente atto nel caso in cui:
a.
abbia esito positivo la procedura
avviata contestualmente ai sensi dell’art. 34bis del D.L.gs. 165/2001 che ha
carattere prioritario;
b.
si renda impossibile procedere per
eventi imprevedibili o per effetto di disposizioni legislative che pongono
limiti alle assunzioni.
6.
di pubblicare l’avviso nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo(http://bura.regione.abruzzo.it/)
e sul sito internet del Consiglio
regionale(http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/).
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tiziana Grassi
Segue
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