IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO l’Accordo
Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale dell’anno 2005 e le successive modifiche e integrazioni, rese
esecutive in data 29 luglio 2009 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ed in particolare,
l’art. 15 comma 1 ai sensi del quale i medici da incaricare per l’espletamento
delle attività di settore disciplinate dall’Accordo stesso sono tratti da
graduatorie per titoli, una per ciascun settore di attività disciplinato
dall’Accordo medesimo (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza
sanitaria territoriale e medicina dei servizi territoriali), predisposte
annualmente a livello regionale;
DATO ATTO che con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 702 del 07.10.2013 recante “Disposizioni
per la formulazione delle graduatorie regionali dei Medici di Medicina
Generale, art. 15, commi 1 e 4. Snellimento burocratico ed abbreviazione dei
tempi necessari alla formulazione delle graduatorie regionali di settore”, è
stato disposto di fissare il termine di permanenza di iscrizione dei medici
nelle graduatorie di medicina generale in due anni a partire da quello
successivo alla domanda di Primo inserimento, ovvero da quello dell’ultima
istanza di Integrazione titoli trasmessa alla Regione Abruzzo;
CONSIDERATO, conseguentemente,
che il termine di due anni di permanenza di iscrizione dei medici nelle citate
graduatorie di medicina generale decorre a partire dalla formulazione della
Graduatoria valida per l’anno 2017 e che devono essere esclusi i medici
inseriti nella Graduatoria valida per l’anno 2014 ed in quelle degli anni
precedenti che non hanno manifestato più interesse all’iscrizione;
DATO ATTO che il Servizio
Assistenza Distrettuale Territoriale – Medicina Convenzionata e Penitenziaria,
con determinazione n° DPF015/78 del 22.12.2016, pubblicata sul BURA Speciale n°
164 del 30.12.2016, ha approvato in via provvisoria la graduatoria regionale
dei medici di medicina generale valida per l’anno 2017 ai sensi dell’art. 15
comma 9 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale;
RILEVATO che, per errore
materiale, negli elenchi allegati alla determinazione n° DPF015/78 del
22.12.2016 non risulta inserita o aggiornata la posizione relativa ad alcuni candidati;
DATO ATTO, altresì, che
all’esito della pubblicazione della citata determinazione n° DPF015/78 del
22.12.2016, è stato segnalato che alcuni candidati, asseritamente
non in possesso del titolo di cui all’art. 96 del citato ACN alla data del
31/01/2016 (data ultima per la presentazione della domanda di inserimento nelle
graduatorie valide per il 2017) sono stati inseriti nella graduatoria del
settore “emergenza sanitaria territoriale”;
RILEVATO, con riferimento
alla problematica di cui al precedente capoverso, che sino all’anno 2016 la
graduatoria di settore dell’emergenza sanitaria territoriale è stata sempre
formulata sulla base della sola opzione effettuata dal richiedente all’atto
della domanda, nella considerazione del solo possesso dei requisiti di cui
all’art. 15, comma 3, del vigente Accordo Collettivo Nazionale;
CONSIDERATO, tuttavia, il
combinato disposto delle norme dell’Accordo Collettivo Nazionale di seguito
citate:
-
Art.
15, comma 4: “Ai fini dell'inclusione nella relativa graduatoria annuale di
settore i medici devono presentare o inviare, con plico raccomandato entro il
termine del 31 gennaio, all'Assessorato alla sanità della Regione, o ad altro
soggetto individuato dalla Regione, in cui intendono prestare la loro attività,
una domanda unica conforme allo schema allegato sub lettera A), corredata dalla
documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati
o dall’autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa
vigente. La domanda è unica ed in essa è indicata la richiesta di inclusione da
parte del medico in una o più graduatorie di settore”;
-
Art.
96, comma 1: “Al fine di esercitare le attività indicate dall’articolo
precedente” (compiti del medico di emergenza sanitaria territoriale) “i medici
devono essere in possesso di apposito attestato di idoneità all’esercizio
dell’attività di emergenza sanitaria territoriale, rilasciato dalle Aziende
sulla base di quanto disposto ai successivi commi”;
-
Norma
transitoria n. 7: “Ai medici che abbiano acquisito l’attestato di idoneità
all’esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale nella Regione
interessata successivamente alla data di scadenza della presentazione delle
domande di inclusione in graduatoria regionale e/o di settore, è concesso, al
fine di consentire la piena operatività della rete degli operatori
dell’emergenza, l’attribuzione di incarichi provvisori di emergenza sanitaria
nei casi in cui questi non siano stati attribuiti ai medici inclusi nella
graduatoria regionale o in quelle di disponibilità di cui all’art. 15 del
presente Accordo e in possesso del previsto attestato per mancanza di medici
disponibili ad accettare gli stessi incarichi. A tal fine i medici interessati,
acquisito il titolo di idoneità previsto, inviano alle Aziende apposite domande
di inserimento in un apposito elenco, specificando il possesso dei requisiti
necessari all’inserimento e di quelli idonei a determinarne, ai sensi del
successivo comma 3, la posizione nell’elenco”;
RILEVATO che nello schema
di autocertificazione predisposto dal Servizio Assistenza Distrettuale
Territoriale – Medicina Convenzionata e Penitenziaria, ai fini dell’inserimento
nelle graduatorie di settore valide per l’anno 2017, pubblicato sul sito
internet della Regione a dicembre 2015, è stato immesso apposito riferimento al
possesso dell’attestato di idoneità per l’esercizio dell’attività di emergenza
sanitaria territoriale;
CONSIDERATO, pertanto, che
occorre differenziare la posizione di coloro che abbiano dichiarato, nella domanda
presentata entro il 31.01.2016, il possesso dell’attestato di idoneità
all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale, in mancanza
del quale, ai sensi dell’art. 96 dell’ACN, la relativa attività non può essere
esercitata, e di coloro che hanno dichiarato solo il possesso dei requisiti di
cui all’art. 15, comma 3, del vigente Accordo Collettivo Nazionale, disponendo
al fine due differenti sezioni nell’ambito della relativa graduatoria di
settore;
RIBADITO che coloro che abbiano
acquisito l’attestato di idoneità all’esercizio delle attività di emergenza
sanitaria territoriale nella Regione interessata successivamente alla data di
scadenza della presentazione delle domande di inclusione in graduatoria
regionale e/o di settore, ovvero successivamente al 31.01.2016, è concesso, al
fine di consentire la piena operatività della rete degli operatori
dell’emergenza, l’attribuzione di incarichi provvisori di emergenza sanitaria
nei casi e alle condizioni stabilite dalla norma transitoria n° 7 dell’Accordo
Collettivo Nazionale vigente, e che pertanto gli stessi potranno presentare,
alla ASL di interesse, domanda per l’inserimento in apposito elenco;
RITENUTO,
per tutto quanto sopra stabilito, di revocare la
propria Determinazione
n° DPF015/78 del 22.12.2016, pubblicata sul BURA Speciale n° 164 del
30.12.2016, e di procedere a nuova approvazione con il presente provvedimento;
DATO
ATTO che, ai sensi dell’art. 15, comma 9, del vigente
A.C.N., nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente
graduatoria, possono essere prodotte da parte dei medici interessati le istanze
di riesame inerenti la propria posizione nella stessa;
DATO
ATTO che le istanze di riesame già pervenute con
riferimento al provvedimento n° DPF015/78 del 22.12.2016 saranno comunque
oggetto di istruttoria ai fini dell’eventuale modifica della posizione in
graduatoria;
RILEVATO che, allo stato, la graduatoria formulata ai sensi dell’art. 16
dell’A.C.N., è predisposta
per ciascun settore di attività disciplinato dall’Accordo medesimo (assistenza primaria, continuità
assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi
territoriali);
VISTO l’art. 15, comma
11, del predetto A.C.N., ai sensi del quale i medici titolari di incarico a
tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all’Accordo stesso non
possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore;
VISTA
la L.R. 14.09.1999, n. 77 e s.m.i.;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1.
di revocare la propria determinazione n° DPF015/78 del 22.12.2016, pubblicata sul
BURA Speciale n° 164 del 30.12.2016;
2.
di approvare, secondo le modalità previste dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, la graduatoria regionale dei medici di
medicina generale valevole per l’anno 2017 (Allegato A), nonché l’elenco degli
esclusi per le motivazioni a fianco descritte (Allegato B) che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3.
di precisare che la suddetta graduatoria è suddivisa
nei quattro settori di attività della
medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza
sanitaria territoriale, medicina dei servizi territoriali);
4.
di precisare che la
graduatoria di settore relativa all’emergenza sanitaria territoriale è composta
da due distinte sezioni, la prima delle quali (sezione 1) indica, in ordine di
punteggio, coloro che alla data del 31.01.2016 o in precedenza abbiano già
dichiarato di essere in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio
dell’attività di emergenza sanitaria territoriale, e la seconda dei quali
(sezione 2) indica, in ordine di punteggio, coloro che pur avendo chiesto di
essere inseriti nella relativa graduatoria di settore, abbiano dichiarato solo il
possesso dei requisiti di cui all’art. 15, comma 3, del vigente Accordo
Collettivo Nazionale;
5.
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 15, comma 8, del citato
Accordo Collettivo Nazionale;
6.
di dare atto che, ai sensi
dell’art. 15, comma 9, dell’A.C.N., nel termine di 30 giorni dalla
pubblicazione della presente graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo, i medici interessati possono produrre le istanze di riesame relative
alla propria posizione nella medesima al
Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo - Servizio
Assistenza Distrettuale Territoriale – Medicina Convenzionata e Penitenziaria, inviandole con
PEC al seguente indirizzo: dpf015@pec.regione.abruzzo.it
o con raccomandata A.R., al seguente indirizzo:
-
Dipartimento
per la Salute e il Welfare Servizio Assistenza Distrettuale Territoriale -
Medicina Convenzionata e Penitenziaria Via Conte di Ruvo n° 7465127 PESCARA;
7.
di precisare che le istanze di riesame già pervenute con riferimento al provvedimento
n° DPF015/78
del 22.12.2016 saranno comunque oggetto di istruttoria ai fini dell’eventuale modifica
della posizione in graduatoria;
8.
di precisare, in relazione al precedente punto 6), che
coloro che si avvalgano della facoltà di trasmettere una raccomandata A.R. e
non siano in possesso di un proprio indirizzo PEC dovranno dotarsene ai sensi
dell’art. 16, comma 7, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella Legge
28 gennaio 2009, n. 2, ai fini delle successive comunicazioni con la Pubblica
Amministrazione;
9.
di stabilire che il presente atto sia trasmesso alle
Aziende Unità Sanitarie locali ed agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della Regione.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Maria Crocco
Segue
Allegato