Approvazione in via provvisoria della graduatoria regionale dei medici di medicina generale valida per l’anno 2017 ai sensi dell’art. 15 comma 9 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Revoca della determinazione n. DPF015/78 del 22.12.2016 pubblicata sul BURA speciale n° 164 del 30.12.2016.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale dell’anno 2005 e le successive modifiche e integrazioni, rese esecutive in data 29 luglio 2009 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ed in particolare, l’art. 15 comma 1 ai sensi del quale i medici da incaricare per l’espletamento delle attività di settore disciplinate dall’Accordo stesso sono tratti da graduatorie per titoli, una per ciascun settore di attività disciplinato dall’Accordo medesimo (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi territoriali), predisposte annualmente a livello regionale;

 

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 702 del 07.10.2013 recante “Disposizioni per la formulazione delle graduatorie regionali dei Medici di Medicina Generale, art. 15, commi 1 e 4. Snellimento burocratico ed abbreviazione dei tempi necessari alla formulazione delle graduatorie regionali di settore”, è stato disposto di fissare il termine di permanenza di iscrizione dei medici nelle graduatorie di medicina generale in due anni a partire da quello successivo alla domanda di Primo inserimento, ovvero da quello dell’ultima istanza di Integrazione titoli trasmessa alla Regione Abruzzo;

 

CONSIDERATO, conseguentemente, che il termine di due anni di permanenza di iscrizione dei medici nelle citate graduatorie di medicina generale decorre a partire dalla formulazione della Graduatoria valida per l’anno 2017 e che devono essere esclusi i medici inseriti nella Graduatoria valida per l’anno 2014 ed in quelle degli anni precedenti che non hanno manifestato più interesse all’iscrizione;

 

DATO ATTO che il Servizio Assistenza Distrettuale Territoriale – Medicina Convenzionata e Penitenziaria, con determinazione n° DPF015/78 del 22.12.2016, pubblicata sul BURA Speciale n° 164 del 30.12.2016, ha approvato in via provvisoria la graduatoria regionale dei medici di medicina generale valida per l’anno 2017 ai sensi dell’art. 15 comma 9 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;

 

RILEVATO che, per errore materiale, negli elenchi allegati alla determinazione n° DPF015/78 del 22.12.2016 non risulta inserita o aggiornata la posizione relativa ad alcuni candidati;

 

DATO ATTO, altresì, che all’esito della pubblicazione della citata determinazione n° DPF015/78 del 22.12.2016, è stato segnalato che alcuni candidati, asseritamente non in possesso del titolo di cui all’art. 96 del citato ACN alla data del 31/01/2016 (data ultima per la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie valide per il 2017) sono stati inseriti nella graduatoria del settore “emergenza sanitaria territoriale”;

 

RILEVATO, con riferimento alla problematica di cui al precedente capoverso, che sino all’anno 2016 la graduatoria di settore dell’emergenza sanitaria territoriale è stata sempre formulata sulla base della sola opzione effettuata dal richiedente all’atto della domanda, nella considerazione del solo possesso dei requisiti di cui all’art. 15, comma 3, del vigente Accordo Collettivo Nazionale;

 

CONSIDERATO, tuttavia, il combinato disposto delle norme dell’Accordo Collettivo Nazionale di seguito citate:

-              Art. 15, comma 4: “Ai fini dell'inclusione nella relativa graduatoria annuale di settore i medici devono presentare o inviare, con plico raccomandato entro il termine del 31 gennaio, all'Assessorato alla sanità della Regione, o ad altro soggetto individuato dalla Regione, in cui intendono prestare la loro attività, una domanda unica conforme allo schema allegato sub lettera A), corredata dalla documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati o dall’autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente. La domanda è unica ed in essa è indicata la richiesta di inclusione da parte del medico in una o più graduatorie di settore”;

-              Art. 96, comma 1: “Al fine di esercitare le attività indicate dall’articolo precedente” (compiti del medico di emergenza sanitaria territoriale) “i medici devono essere in possesso di apposito attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale, rilasciato dalle Aziende sulla base di quanto disposto ai successivi commi”;

-              Norma transitoria n. 7: “Ai medici che abbiano acquisito l’attestato di idoneità all’esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale nella Regione interessata successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di inclusione in graduatoria regionale e/o di settore, è concesso, al fine di consentire la piena operatività della rete degli operatori dell’emergenza, l’attribuzione di incarichi provvisori di emergenza sanitaria nei casi in cui questi non siano stati attribuiti ai medici inclusi nella graduatoria regionale o in quelle di disponibilità di cui all’art. 15 del presente Accordo e in possesso del previsto attestato per mancanza di medici disponibili ad accettare gli stessi incarichi. A tal fine i medici interessati, acquisito il titolo di idoneità previsto, inviano alle Aziende apposite domande di inserimento in un apposito elenco, specificando il possesso dei requisiti necessari all’inserimento e di quelli idonei a determinarne, ai sensi del successivo comma 3, la posizione nell’elenco”;

 

RILEVATO che nello schema di autocertificazione predisposto dal Servizio Assistenza Distrettuale Territoriale – Medicina Convenzionata e Penitenziaria, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di settore valide per l’anno 2017, pubblicato sul sito internet della Regione a dicembre 2015, è stato immesso apposito riferimento al possesso dell’attestato di idoneità per l’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale;

 

CONSIDERATO, pertanto, che occorre differenziare la posizione di coloro che abbiano dichiarato, nella domanda presentata entro il 31.01.2016, il possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale, in mancanza del quale, ai sensi dell’art. 96 dell’ACN, la relativa attività non può essere esercitata, e di coloro che hanno dichiarato solo il possesso dei requisiti di cui all’art. 15, comma 3, del vigente Accordo Collettivo Nazionale, disponendo al fine due differenti sezioni nell’ambito della relativa graduatoria di settore;

 

RIBADITO che coloro che abbiano acquisito l’attestato di idoneità all’esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale nella Regione interessata successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di inclusione in graduatoria regionale e/o di settore, ovvero successivamente al 31.01.2016, è concesso, al fine di consentire la piena operatività della rete degli operatori dell’emergenza, l’attribuzione di incarichi provvisori di emergenza sanitaria nei casi e alle condizioni stabilite dalla norma transitoria n° 7 dell’Accordo Collettivo Nazionale vigente, e che pertanto gli stessi potranno presentare, alla ASL di interesse, domanda per l’inserimento in apposito elenco;

 

RITENUTO, per tutto quanto sopra stabilito, di revocare la propria Determinazione n° DPF015/78 del 22.12.2016, pubblicata sul BURA Speciale n° 164 del 30.12.2016, e di procedere a nuova approvazione con il presente provvedimento;

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 15, comma 9, del vigente A.C.N., nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria, possono essere prodotte da parte dei medici interessati le istanze di riesame inerenti la propria posizione nella stessa;

 

DATO ATTO che le istanze di riesame già pervenute con riferimento al provvedimento n° DPF015/78 del 22.12.2016 saranno comunque oggetto di istruttoria ai fini dell’eventuale modifica della posizione in graduatoria;

RILEVATO che, allo stato, la graduatoria formulata ai sensi dell’art. 16 dell’A.C.N., è predisposta per ciascun settore di attività disciplinato dall’Accordo medesimo (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi territoriali);

 

VISTO l’art. 15, comma 11, del predetto A.C.N., ai sensi del quale i medici titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all’Accordo stesso non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore;

 

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 e s.m.i.;

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa:

 

1.           di revocare la propria determinazione n° DPF015/78 del 22.12.2016, pubblicata sul BURA Speciale n° 164 del 30.12.2016;

2.           di approvare, secondo le modalità previste dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, la graduatoria regionale dei medici di medicina generale valevole per l’anno 2017 (Allegato A), nonché l’elenco degli esclusi per le motivazioni a fianco descritte (Allegato B) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.           di precisare che la suddetta graduatoria è suddivisa nei quattro settori di attività  della medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi territoriali);

4.           di precisare che la graduatoria di settore relativa all’emergenza sanitaria territoriale è composta da due distinte sezioni, la prima delle quali (sezione 1) indica, in ordine di punteggio, coloro che alla data del 31.01.2016 o in precedenza abbiano già dichiarato di essere in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale, e la seconda dei quali (sezione 2) indica, in ordine di punteggio, coloro che pur avendo chiesto di essere inseriti nella relativa graduatoria di settore, abbiano dichiarato solo il possesso dei requisiti di cui all’art. 15, comma 3, del vigente Accordo Collettivo Nazionale;

5.           di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 15, comma 8, del citato Accordo Collettivo Nazionale;

6.           di dare atto che, ai sensi dell’art. 15, comma 9, dell’A.C.N., nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, i medici interessati possono produrre le istanze di riesame relative alla  propria posizione nella medesima al Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo - Servizio Assistenza Distrettuale Territoriale – Medicina Convenzionata e Penitenziaria, inviandole con PEC al seguente indirizzo: dpf015@pec.regione.abruzzo.it o con raccomandata A.R., al seguente indirizzo:

-                   Dipartimento per la Salute e il Welfare Servizio Assistenza Distrettuale Territoriale - Medicina Convenzionata e Penitenziaria Via Conte di Ruvo n° 7465127 PESCARA;

7.           di precisare che le istanze di riesame già pervenute con riferimento al provvedimento n° DPF015/78 del 22.12.2016 saranno comunque oggetto di istruttoria ai fini dell’eventuale modifica della posizione in graduatoria;

8.           di precisare, in relazione al precedente punto 6), che coloro che si avvalgano della facoltà di trasmettere una raccomandata A.R. e non siano in possesso di un proprio indirizzo PEC dovranno dotarsene ai sensi dell’art. 16, comma 7, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini delle successive comunicazioni con la Pubblica Amministrazione;

9.           di stabilire che il presente atto sia trasmesso alle Aziende Unità Sanitarie locali ed agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Maria Crocco

 

Segue Allegato

Allegato1

Allegato2

Allegato3

Allegato4

Allegato5

Allegato6