Deliberazione di Consiglio Regionale n. 51/10 del 16/12/2015 - Piano di Tutela delle Acque -  integrazioni e modifiche.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Direttiva Comunitaria 2000/60 del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e che stabilisce l’obbligo, per gli Stati membri, di raggiungere l’obiettivo di qualità ambientale “buono” sui corpi idrici superficiali e sotterranei entro il 2015;

 

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 - Norme in materia ambientale, come modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale ed in particolare:

-                     l’art 117  che stabilisce che per ciascun distretto idrografico, sia adottato un Piano di Gestione, che è lo strumento di programmazione delle misure per raggiungere, a livello di distretto, gli obiettivi ambientali sui corpi idrici definiti dalla Direttiva 2000/60/CE;

-                     l’art. 121 che individua nel Piano di Tutela delle Acque lo strumento programmatico, di competenza regionale, attraverso cui vengono definiti, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui alla parte Terza del decreto stesso;

 

VISTA la proposta di Deliberazione di Giunta Regionale n. 492/C dell’8 luglio 2013 avente ad oggetto: “D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque;

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 51/9 del 16/12/2015 con la quale si è provveduto ad approvare il Piano di Tutela delle Acque come proposto dalla Giunta Regionale con la DGR 492/C/2013 sopra richiamata;

 

VISTA la proposta di Deliberazione di Giunta Regionale n. 710/C del 27 agosto 2015 avente ad oggetto: “D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque e contestuale avvio dell’aggiornamento del Piano Approvato”

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 51/10 del 16/12/2015 con la quale si è proceduto ad “approvare l’avvio delle attività di aggiornamento del Piano secondo le previsioni dettagliate nell’Allegato “Attività di aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque: programma e contenuti”, […] come proposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 710/C del 27 agosto 2015, così come emendato dalla 2^ Commissione consiliare nella seduta del 10 dicembre 2015:

-                   in attesa dell’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque, che si concluderà nei tempi 2015/2016 di cui all’Allegato 1 della presente deliberazione, visti gli atti della Commissione Europea prodromici all’avvio della procedura di infrazione inerente il rispetto dell’art. 4 della Direttiva 2000/60/CE, di cui al caso EU Pilot 6011/2014/ENVI, nonché le politiche sui cambiamenti climatici volti a ridurre i prelievi di acqua, ai fini del rilascio di nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico la classificazione dei corpi idrici superficiali in stato di qualità inferiore al “buono” rende il prelievo non compatibile con l’obbligo di non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato ai sensi dell’art. 12bis del R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 così sostituito dall'art. 96, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006; “ […]

 

RITENUTO di dover definire il regime transitorio per l’applicazione della disposizione sopra richiamata in merito al rilascio di nuove concessioni di derivazioni idroelettriche in corpi idrici superficiali classificati in stato di qualità inferiore al “buono”, al fine di assicurare la conclusione dei procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della suddetta Deliberazione per i quali è già stata esperita un istruttoria tecnica finalizzata alla verifica di compatibilità della derivazione con gli obiettivi del Piano;

 

EVIDENZIATO che l’art. 12-bis del R.D. 1775/93, come modificato dall’art. 96 comma 3 del D.Lgs 152/06 stabilisce, quale principio generale,  che “il provvedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica è rilasciato se:

-                     Non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acque interessato;

-                     È garantito il minimo deflusso vitale e l’equilibrio del bilancio idrico

-                     Non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.”

 

VISTO il Decreto n. 3/Reg del 13/8/2007 che disciplina i procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerca di acque sotterranee;

 

CONSIDERATO che nel procedimento di rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica, disciplinato nel Regolamento suddetto, la verifica della compatibilità delle derivazioni con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici è demandata all’Autorità di Bacino competente per territorio, nell’ambito del rilascio del parere di cui all’art. 13 comma 1 dello stesso regolamento che dispone:

“Il Servizio Procedente trasmette la domanda di concessione corredata di una copia della documentazione all'Autorità di Bacino competente per il parere di cui all’art. 7, comma 2, del T.U. 1775/1933, come da ultimo sostituito dall’art. 96, comma 1, del d.lgs. 152/2006, in ordine alla compatibilità delle utilizzazioni con le previsioni del Piano di tutela delle acque (PTA) di cui all’art. 121 del d.lgs. 152/2006 e, in attesa dell’approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico.“;

 

RITENUTO pertanto di stabilire che per tutti i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della Deliberazione 51/10 del 16/12/2015, per i quali sia stato acquisito, alla stessa data, il parere favorevole  dell’Autorità di Bacino competente ai sensi dell’art.- 13 del Regolamento, non debba applicarsi la preclusione al rilascio delle concessioni idroelettriche  introdotta dalla Deliberazione Consiliare n.51/10 del 16/12/2015;

 

RITENUTO inoltre di demandare alla Giunta Regionale l’eventuale definizione delle modalità operative e del campo di applicazione della disposizione introdotta dalla Deliberazione Consiliare n.51/10 del 16/12/2015, stabilendo i criteri di valutazione, caso per caso, degli effetti del rilascio di nuove concessioni idroelettriche sul raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali, nel pieno rispetto delle previsioni della normativa comunitaria e nazionale vigente ;

 

DATO ATTO che non sono previsti costi aggiuntivi sul Bilancio Regionale seguito dell’approvazione del presente atto;

 

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque, con la firma in calce allo stesso, a norma della L.R. 77/99;

 

DATO ATTO del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione;

 

UDITO il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;

 

A VOTI unanimi resi nelle forme di Legge

 

Per le motivazioni espresse in narrativa

 

 

DELIBERA

 

1.           di aggiungere alle previsioni di cui al primo punto del Deliberato del Consiglio Regionale  n. 51/10 del 16/12/2010, quanto segue:

“Considerato che nel procedimento di rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica, disciplinato nel Regolamento di cui al Decreto n. 3/Reg del 13/8/2007, la verifica della compatibilità delle derivazioni con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici è demandata all’Autorità di Bacino competente per territorio, nell’ambito del rilascio del parere di cui all’art. 13 comma 1 dello stesso regolamento,  la disposizione di cui al punto precedente non si applica ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della Deliberazione 51/10 del 16/12/2015, per i quali è stato acquisito, alla stessa data, il parere favorevole  dell’Autorità di Bacino competente ai sensi dell’art.- 13 del Regolamento richiamato”,

2.           di demandare alla Giunta Regionale l’eventuale definizione delle modalità operative e del campo di applicazione della disposizione introdotta dalla Deliberazione Consiliare n.51/10 del 16/12/2015, stabilendo i criteri di valutazione, caso per caso, degli effetti del rilascio di nuove concessioni idroelettriche sul raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali, nel pieno rispetto delle previsioni della normativa comunitaria e nazionale vigente ;

3.           di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio Regionale;

4.           di trasmettere la presente Deliberazione al Consiglio Regionale per la sua approvazione;

5.           di disporre la pubblicazione sul BURAT e sul sito internet della Regione del presente atto.