LA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la Direttiva
Comunitaria 2000/60 del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria in materia di acque e che stabilisce l’obbligo, per gli Stati
membri, di raggiungere l’obiettivo di qualità ambientale “buono” sui corpi
idrici superficiali e sotterranei entro il 2015;
VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 - Norme in materia ambientale,
come modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 -
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs
3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale ed in particolare:
-
l’art 117 che stabilisce che per ciascun distretto
idrografico, sia adottato un Piano di Gestione, che è lo strumento di
programmazione delle misure per raggiungere, a livello di distretto, gli
obiettivi ambientali sui corpi idrici definiti dalla Direttiva 2000/60/CE;
-
l’art.
121 che individua nel Piano di Tutela delle Acque lo strumento programmatico,
di competenza regionale, attraverso cui vengono definiti, oltre agli interventi
volti a garantire il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità
ambientale di cui alla parte Terza del decreto stesso;
VISTA la proposta di
Deliberazione di Giunta Regionale n. 492/C dell’8 luglio 2013 avente ad
oggetto: “D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in
materia ambientale”, modificato dal D.Lgs 16 gennaio
2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque;
VISTA la Deliberazione
di Consiglio Regionale n. 51/9 del 16/12/2015 con la quale si è provveduto ad
approvare il Piano di Tutela delle Acque come proposto dalla Giunta Regionale
con la DGR 492/C/2013 sopra richiamata;
VISTA la proposta di
Deliberazione di Giunta Regionale n. 710/C del 27 agosto 2015 avente ad oggetto: “D. Lgs 3 aprile 2006 n.
152 “Norme in materia ambientale”, - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela
delle Acque e contestuale avvio dell’aggiornamento del Piano Approvato”
VISTA la Deliberazione
di Consiglio Regionale n. 51/10 del 16/12/2015 con la quale si è proceduto ad
“approvare l’avvio delle attività di aggiornamento del Piano secondo le
previsioni dettagliate nell’Allegato “Attività di aggiornamento del Piano di
Tutela delle Acque: programma e contenuti”, […] come proposto dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 710/C del 27 agosto 2015, così come emendato
dalla 2^ Commissione consiliare nella seduta del 10 dicembre 2015:
-
in
attesa dell’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque, che si concluderà
nei tempi 2015/2016 di cui all’Allegato 1 della presente deliberazione, visti
gli atti della Commissione Europea prodromici all’avvio della procedura di
infrazione inerente il rispetto dell’art. 4 della Direttiva 2000/60/CE, di cui
al caso EU Pilot 6011/2014/ENVI, nonché le politiche
sui cambiamenti climatici volti a ridurre i prelievi di acqua, ai fini del
rilascio di nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica ad uso
idroelettrico la classificazione dei corpi idrici superficiali in stato di
qualità inferiore al “buono” rende il prelievo non compatibile con l’obbligo di
non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità
definiti per il corso d'acqua interessato ai sensi dell’art. 12bis del R.D. n.
1775 del 11 dicembre 1933 così sostituito dall'art. 96, comma 3, decreto
legislativo n. 152 del 2006; “ […]
RITENUTO di dover definire
il regime transitorio per l’applicazione della disposizione sopra richiamata in
merito al rilascio di nuove concessioni di derivazioni idroelettriche in corpi
idrici superficiali classificati in stato di qualità inferiore al “buono”, al
fine di assicurare la conclusione dei procedimenti già avviati alla data di
entrata in vigore della suddetta Deliberazione per i quali è già stata esperita
un istruttoria tecnica finalizzata alla verifica di compatibilità della
derivazione con gli obiettivi del Piano;
EVIDENZIATO che l’art. 12-bis
del R.D. 1775/93, come modificato dall’art. 96 comma 3 del D.Lgs
152/06 stabilisce, quale principio generale, che “il provvedimento di concessione
di derivazione di acqua pubblica è rilasciato se:
-
Non
pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità
definiti per il corso d’acque interessato;
-
È
garantito il minimo deflusso vitale e l’equilibrio del bilancio idrico
-
Non
sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti
dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il
riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.”
VISTO il Decreto n.
3/Reg del 13/8/2007 che disciplina i procedimenti di concessione di derivazione
di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerca di acque
sotterranee;
CONSIDERATO che nel
procedimento di rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica,
disciplinato nel Regolamento suddetto, la verifica della compatibilità delle
derivazioni con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici è demandata
all’Autorità di Bacino competente per territorio, nell’ambito del rilascio del
parere di cui all’art. 13 comma 1 dello stesso regolamento che dispone:
“Il
Servizio Procedente trasmette la domanda di concessione corredata di una copia
della documentazione all'Autorità di Bacino competente per il parere di cui
all’art. 7, comma 2, del T.U. 1775/1933, come da ultimo sostituito dall’art.
96, comma 1, del d.lgs. 152/2006, in ordine alla compatibilità delle
utilizzazioni con le previsioni del Piano di tutela delle acque (PTA) di cui
all’art. 121 del d.lgs. 152/2006 e, in attesa dell’approvazione dello stesso,
ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico.“;
RITENUTO pertanto di
stabilire che per tutti i procedimenti già avviati alla data di entrata in
vigore della Deliberazione 51/10 del 16/12/2015, per i quali sia stato
acquisito, alla stessa data, il parere favorevole dell’Autorità di Bacino competente ai
sensi dell’art.- 13 del Regolamento, non debba applicarsi la preclusione al
rilascio delle concessioni idroelettriche
introdotta dalla Deliberazione Consiliare n.51/10 del 16/12/2015;
RITENUTO inoltre di
demandare alla Giunta Regionale l’eventuale definizione delle modalità
operative e del campo di applicazione della disposizione introdotta dalla
Deliberazione Consiliare n.51/10 del 16/12/2015, stabilendo i criteri di
valutazione, caso per caso, degli effetti del rilascio di nuove concessioni
idroelettriche sul raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità dei
corpi idrici superficiali, nel pieno rispetto delle previsioni della normativa comunitaria
e nazionale vigente ;
DATO ATTO che non sono
previsti costi aggiuntivi sul Bilancio Regionale seguito dell’approvazione del
presente atto;
DATO ATTO della legittimità
del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Gestione e Qualità
delle Acque, con la firma in calce allo stesso, a norma della L.R. 77/99;
DATO ATTO del parere
favorevole del Direttore del Dipartimento
Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, in
merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi
assegnati alla Direzione;
UDITO il relatore e gli
interventi dei Componenti presenti;
A VOTI unanimi resi
nelle forme di Legge
Per
le motivazioni espresse in narrativa
DELIBERA
1.
di aggiungere alle previsioni di cui al primo punto del
Deliberato del Consiglio Regionale n.
51/10 del 16/12/2010, quanto segue:
“Considerato che nel procedimento di
rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica, disciplinato nel
Regolamento di cui al Decreto n. 3/Reg del 13/8/2007, la verifica della
compatibilità delle derivazioni con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici è
demandata all’Autorità di Bacino competente per territorio, nell’ambito del
rilascio del parere di cui all’art. 13 comma 1 dello stesso regolamento, la disposizione di cui al punto precedente
non si applica ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della
Deliberazione 51/10 del 16/12/2015, per i quali è stato acquisito, alla stessa
data, il parere favorevole dell’Autorità
di Bacino competente ai sensi dell’art.- 13 del Regolamento richiamato”,
2.
di demandare alla Giunta Regionale l’eventuale
definizione delle modalità operative e del campo di applicazione della
disposizione introdotta dalla Deliberazione Consiliare n.51/10 del 16/12/2015,
stabilendo i criteri di valutazione, caso per caso, degli effetti del rilascio
di nuove concessioni idroelettriche sul raggiungimento/mantenimento degli
obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali, nel pieno rispetto delle
previsioni della normativa comunitaria e nazionale vigente ;
3.
di precisare che il presente provvedimento non comporta
oneri finanziari a carico del Bilancio Regionale;
4.
di trasmettere la presente Deliberazione al Consiglio
Regionale per la sua approvazione;
5.
di disporre la pubblicazione sul BURAT e sul sito
internet della Regione del presente atto.