IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA l’ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del
Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei
comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento
sismico del 24 agosto 2016, la quale integra la disciplina delle procedure di
delocalizzazione temporanea e di fornitura e istallazione di impianti
temporanei delocalizzati per gli impianti zootecnici per la stabulazione,
l’alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del
latte e per fienili e depositi per le imprese i cui impianti produttivi hanno
subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016, già avviate in attuazione delle citate ordinanze del capo del
Dipartimento della protezione civile;
CONSIDERATO che la citata ordinanza n. 5 del 28 novembre
2016 del Commissario straordinario del Governo prevede in capo ai Presidenti
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria la possibilità di autorizzare la
fornitura ed istallazione di impianti temporanei delocalizzati per la
stabulazione, l’alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la
conservazione del latte e per i fienili e depositi, come previsto dall’art. 7,
comma 3, dell’ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 393
del 2016, in deroga alle disposizioni ivi richiamate, anche da parte dei
singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici;
VISTA
la Determinazione DPD025/149 con la quale in relazione all’istanza pervenuta
dalla ditta Antonelli Giuseppe acquisita in data 11/07/2017 prot.
n° 184286/17 si è provveduto ad autorizzare l’acquisto delle seguenti macchine
ed attrezzature:
PRESO
ATTO della mail pervenuta il 17 novembre
2017 (ore 13,22) con la quale il Coordinatore del Centro Operativo Regionale
COR (sisma 2016) comunica che l’acquisto dei beni mobili strumentali
danneggiati o distrutti dagli eventi sismici debbano trovare accoglimento
nell’ambito dell’applicazione dell’ordinanza 13/2017 e non nell’ordinanza
5/2016;
RITENUTO
pertanto procedere in autotutela amministrativa, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/1990 e smei,
all’annullamento degli effetti della determinazione DPD025/149 del 13/11/2017;
VISTA
la L.R. 14/09/1999 n° 77 e s.m.i.;
DETERMINA
In conformità con le premesse, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- di
procedere in autotutela amministrativa, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/1990 e smei,
all’annullamento degli effetti della determinazione DPD025/149 del 13/11/2017
con la quale erano stati autorizzati gli interventi necessari alla
delocalizzazione immediata delle strutture produttive e zootecniche a favore dalla
ditta Antonelli Giuseppe per un importo di euro 67.893,00 come appresso
determinato:
- di
disporre la pubblicazione della presente determinazione in forma
integrale sul sito internet
www.regione.abruzzo.it/agricoltura, ai
sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013 n. 33 nel sito
istituzionale dell’Amministrazione Regionale nella sezione: “Trasparenza,
valutazione e merito” nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico
(B.U.R.A.T.).
- di
inviarne copia al Centro Operativo Regionale (COR) – L’Aquila e all’Ufficio
Speciale per la Ricostruzione 2016 (USR2016) – Teramo;
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Francesco Luca