Regolamento (UE) N. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari – Art. 31. Regolamento delegato (UE) n.665/2014 e Decreto Mipaaf n. 57167 del 26.07.2017 “Prodotto di montagna”. Modulistica per comunicazioni ed Elenco comuni montani.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il Regolamento (UE) N. 1151/2012 del parlamento europeo e del consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l’art. 31 che istituisce l’indicazione «prodotto di montagna» come indicazione facoltativa di qualità,

 

PRESO ATTO, ai sensi dell’art.31(Prodotto di montagna) del succitato Regolamento, che:

2.             Tale indicazione è utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato in merito ai quali:

a.              sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna;

b.             nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo in zone di montagna.

-              Ai fini del presente articolo si intendono per «zone di montagna dell’Unione» le zone di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999. Nel caso dei prodotti di paesi terzi, le zone di montagna comprendono le zone ufficialmente designate come zone di montagna dal paese terzo o rispondenti a criteri equivalenti a quelli enunciati all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999;

3.             In casi debitamente motivati e per tenere conto dei vincoli naturali di cui risente la produzione agricola nelle zone di montagna, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell’articolo 56, che stabiliscono deroghe delle condizioni d’uso di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In particolare, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato che stabilisce le condizioni alle quali le materie prime o gli alimenti per animali possono provenire dal di fuori delle zone di montagna, le condizioni alle quali la trasformazione dei prodotti può aver luogo al di fuori delle zone di montagna in una zona geografica da definire e la definizione di tale zona geografica;

 

VISTO il Regolamento delegato (UE) N. 665/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»;

 

PRESO ATTO, ai sensi dell’Art. 1 (Prodotti di originale animale) del succitato Regolamento, che:

1.             Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti forniti da animali nelle zone di montagna definite all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e trasformati in tali zone.

2.             Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti derivanti da animali allevati per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita in tali zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone.

3.             In deroga al paragrafo 2, il termine «prodotto di montagna» può essere applicato a prodotti derivanti da animali transumanti che sono stati allevati per almeno un quarto della loro vita in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.

 

PRESO ATTO altresì, ai sensi dell’Art. 6 (Operazioni di trasformazione al di fuori delle zone di montagna) del succitato Regolamento, che:

1.             In deroga all'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, le seguenti operazioni di trasformazione possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna, purché la distanza dalla zona di montagna in questione non sia superiore a 30 km:

a.              operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013;

b.             macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse;

c.              spremitura dell'olio di oliva.

2.             Per quanto riguarda i prodotti trasformati sul loro territorio, gli Stati membri possono decidere che la deroga di cui al paragrafo 1, lettera a) non si applica, oppure che gli impianti di trasformazione debbano essere situati entro una distanza, da precisare, di meno di 30 km dalla zona di montagna in questione.

 

VISTO il Decreto MiPAAF 26 luglio 2017 n. 57167 “Disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»” che disciplina in conformità al regolamento (UE) n. 1151/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 665/2014:

a.              le condizioni di utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»;

b.             la concessione della deroga all’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» per operazioni di trasformazione svolte al di fuori della zona di montagna;

c.              gli adempimenti degli operatori;

d.             monitoraggio e controlli.

 

PRESO ATTO che, ai sensi Art. 1(Campo di applicazione e definizioni) del succitato Decreto, s’intendono per:

a.              «zone di montagna»: le aree ubicate nei comuni classificati totalmente montani e parzialmente montani, di cui all’art. 32 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nei piani di sviluppo rurale delle rispettive regioni;

b.             «trasformazione»: qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, maturazione, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti;

c.              «prodotti non trasformati»: i prodotti alimentari non sottoposti a trasformazione, compresi prodotti che siano stati divisi separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati;

d.             «prodotti trasformati»: prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche.

 

PRESO ATTO altresì che l’Art. 3 (Deroghe) del succitato Decreto stabilisce:

1.             In conformità a quanto previsto all’art. 6, paragrafo 1 e 2 del regolamento delegato (UE) n. 665/2014, le seguenti operazioni:

a.              macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse

b.             spremitura dell’olio di oliva possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purché gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza non superiore a 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna.

2.             In conformità a quanto previsto all’art. 6, paragrafo 1 e 2 del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 le operazioni di:

a.              trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013 possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purché gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza non superiore a 10 km dal confine amministrativo della zona di montagna, secondo il criterio definito nell’allegato 1 del presente decreto.

3.             L’avvalimento delle deroghe di cui ai precedenti commi 1 e 2 è comunicato dall’operatore alle regioni e province autonome sul cui territorio insiste la produzione e, per conoscenza, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mediante trasmissione dell’allegato 1 al presente decreto entro trenta giorni dall’avvio delle operazioni in deroga;

 

CONSIDERATO che l’art. Art. 4 (Adempimenti degli operatori) stabilisce che:

1.             Gli operatori sono tenuti ad adempiere alle prescrizioni previste in tema di rintracciabilità di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, in modo da consentire una rintracciabilità dei prodotti di montagna, delle materie prime e dei mangimi destinati ad essere utilizzati nel relativo ciclo di produzione. La tracciabilità deve essere assicurata in ogni fase della produzione, della trasformazione e della commercializzazione. La relativa documentazione giustificativa deve essere fornita su richiesta degli Organi di controllo ufficiali.

2.             Nelle more dell’attuazione degli adempimenti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015, n. 162 gli operatori che intendono utilizzare l’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna», devono trasmettere entro trenta giorni dall’avvio della produzione del prodotto di montagna il modulo di cui all’allegato 1, debitamente compilato, alla regione ove è situato l’allevamento o l’azienda di produzione dei prodotti di montagna o lo stabilimento di trasformazione di tali prodotti. Per far fronte a specifiche esigenze territoriali, è facoltà delle regioni prevedere ulteriori informazioni.

 

RITENUTO opportuno utilizzare l’allegato 1 del Decreto MiPAAF 26 luglio 2017 n. 57167 quale schema a base della modulistica che gli operatori della regione Abruzzo devono utilizzare per le comunicazioni di cui al comma 2 dell’Art. 4 del predetto Decreto;

 

VISTA la modulistica predisposta dal Servizio Promozione delle Filiere: Modello A) Comunicazione Semplice - Modello B) Comunicazione con deroga, che allegati alla presente determinazione rispettivamente sotto la lettera A) e B) ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

 

VISTO l’allegato “Zonizzazione” del PSR Abruzzo 2014-2020 che al punto 4.Aree Eleggibili ai sensi dell’Art. 32 del Reg. 1305/2013 riporta l’ “Elenco comuni zone svantaggiate ex. Art. 18 Reg. 1257/1999” ossia l’elenco dei Comuni classificati montani della regione Abruzzo;

 

RITENUTO opportuno approvare la modulistica predisposta dal Servizio Promozione delle Filiere: Modello A) Comunicazione Semplice - Modello B) Comunicazione con deroga, modelli che gli operatori della regione Abruzzo devono utilizzare per le comunicazioni di cui al comma 2 dell’Art. 4 del Decreto MiPAAF del 26.07.2017 n.57167 sulle condizioni di utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»;

 

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii;

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

 

1.       di approvare la modulistica predisposta dal Servizio Promozione delle Filiere: Modello A) Comunicazione Semplice - Modello B) Comunicazione con deroga, che allegati alla presente determinazione rispettivamente sotto la lettera A) e B) ne costituiscono parte integrante e sostanziale, modelli che gli operatori della regione Abruzzo devono utilizzare per le comunicazioni di cui al comma 2 dell’Art. 4 del Decreto MiPAAF del 26.07.2017 n.57167 sulle condizioni di utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»;

2.       di allegare alla presente, sotto la lettera C),  l’ “Elenco dei comuni zone svantaggiate ex. Art. 18 Reg. 1257/1999” ossia l’elenco dei Comuni classificati montani della regione Abruzzo;

3.       di pubblicare il presente provvedimento sul sito della regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura, nonché ai soli fini notiziali, in forma integrale e con i relativi allegati sul BURAT e nella sezione del sito della regione Abruzzo “Amministrazione Trasparente”;

 

Allegati:

-               Allegato A) Modello A) – Comunicazione semplice, composto di n. 3 facciate;

-               Allegato B) Modello B) – Comunicazione con deroga, composto di n.3 facciate;

-               Allegato C) Elenco comuni zone svantaggiate ex. Art. 18 Reg. 1257/1999, composto di n. 2 facciate.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VACAT

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Antonio Di Paolo

 

Seguono Allegati:

Alleagto1

Allegato2

Allegato3