IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO
il Regolamento (UE) N. 1151/2012 del parlamento europeo e del consiglio del 21
novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in
particolare l’art. 31 che istituisce l’indicazione «prodotto di montagna» come
indicazione facoltativa di qualità,
PRESO
ATTO, ai sensi dell’art.31(Prodotto di
montagna) del succitato Regolamento, che:
2.
Tale indicazione è utilizzata
unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati
nell’allegato I del trattato in merito ai quali:
a.
sia le materie prime che gli
alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna;
b.
nel caso dei prodotti
trasformati, anche la trasformazione ha luogo in zone di montagna.
-
Ai fini del presente articolo si
intendono per «zone di montagna dell’Unione» le zone di cui all’articolo 18,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999. Nel caso dei prodotti di paesi
terzi, le zone di montagna comprendono le zone ufficialmente designate come
zone di montagna dal paese terzo o rispondenti a criteri equivalenti a quelli
enunciati all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999;
3.
In casi debitamente motivati e
per tenere conto dei vincoli naturali di cui risente la produzione agricola
nelle zone di montagna, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti
delegati, ai sensi dell’articolo 56, che stabiliscono deroghe delle condizioni
d’uso di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In particolare, alla
Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato che stabilisce
le condizioni alle quali le materie prime o gli alimenti per animali possono
provenire dal di fuori delle zone di montagna, le condizioni alle quali la
trasformazione dei prodotti può aver luogo al di fuori delle zone di montagna
in una zona geografica da definire e la definizione di tale zona geografica;
VISTO
il Regolamento delegato (UE) N. 665/2014 della commissione dell'11 marzo 2014
che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa
di qualità «prodotto di montagna»;
PRESO
ATTO, ai sensi dell’Art. 1 (Prodotti di
originale animale) del succitato Regolamento, che:
1.
Il termine «prodotto di montagna»
può essere applicato ai prodotti forniti da animali nelle zone di montagna
definite all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e
trasformati in tali zone.
2.
Il termine «prodotto di montagna»
può essere applicato ai prodotti derivanti da animali allevati per almeno gli
ultimi due terzi del loro ciclo di vita in tali zone di montagna, se i prodotti
sono trasformati in tali zone.
3.
In deroga al paragrafo 2, il
termine «prodotto di montagna» può essere applicato a prodotti derivanti da
animali transumanti che sono stati allevati per almeno un quarto della loro
vita in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.
PRESO
ATTO altresì, ai sensi dell’Art. 6
(Operazioni di trasformazione al di fuori delle zone di montagna) del succitato
Regolamento, che:
1.
In deroga all'articolo 31,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e all'articolo 1,
paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, le seguenti operazioni di
trasformazione possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna, purché
la distanza dalla zona di montagna in questione non sia superiore a 30 km:
a.
operazioni di trasformazione per
la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di
trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013;
b.
macellazione di animali e
sezionamento e disossamento delle carcasse;
c.
spremitura dell'olio di oliva.
2.
Per quanto riguarda i prodotti
trasformati sul loro territorio, gli Stati membri possono decidere che la
deroga di cui al paragrafo 1, lettera a) non si applica, oppure che gli
impianti di trasformazione debbano essere situati entro una distanza, da
precisare, di meno di 30 km dalla zona di montagna in questione.
VISTO
il Decreto MiPAAF 26 luglio 2017 n. 57167
“Disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e
del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo
dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»” che disciplina
in conformità al regolamento (UE) n. 1151/2012 e al regolamento delegato (UE)
n. 665/2014:
a.
le condizioni di utilizzo
dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»;
b.
la concessione della deroga
all’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» per
operazioni di trasformazione svolte al di fuori della zona di montagna;
c.
gli adempimenti degli operatori;
d.
monitoraggio e controlli.
PRESO
ATTO che, ai sensi Art. 1(Campo di
applicazione e definizioni) del succitato Decreto, s’intendono per:
a.
«zone di montagna»: le aree
ubicate nei comuni classificati totalmente montani e parzialmente montani, di
cui all’art. 32 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nei piani di
sviluppo rurale delle rispettive regioni;
b.
«trasformazione»: qualsiasi
azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale,
compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura,
maturazione, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una
combinazione di tali procedimenti;
c.
«prodotti non trasformati»: i
prodotti alimentari non sottoposti a trasformazione, compresi prodotti che
siano stati divisi separati, sezionati, affettati, disossati, tritati,
scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati,
refrigerati, congelati, surgelati o scongelati;
d.
«prodotti trasformati»: prodotti
alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali
prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per
conferire loro caratteristiche specifiche.
PRESO
ATTO altresì che l’Art. 3 (Deroghe) del
succitato Decreto stabilisce:
1.
In conformità a quanto previsto
all’art. 6, paragrafo 1 e 2 del regolamento delegato (UE) n. 665/2014, le
seguenti operazioni:
a.
macellazione di animali e
sezionamento e disossamento delle carcasse
b.
spremitura dell’olio di oliva
possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purché gli impianti di
trasformazione siano situati ad una distanza non superiore a 30 km dal confine
amministrativo della zona di montagna.
2.
In conformità a quanto previsto
all’art. 6, paragrafo 1 e 2 del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 le
operazioni di:
a.
trasformazione per la produzione
di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione
il 3 gennaio 2013 possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purché
gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza non superiore a 10
km dal confine amministrativo della zona di montagna, secondo il criterio
definito nell’allegato 1 del presente decreto.
3.
L’avvalimento delle deroghe di
cui ai precedenti commi 1 e 2 è comunicato dall’operatore alle regioni e
province autonome sul cui territorio insiste la produzione e, per conoscenza,
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mediante
trasmissione dell’allegato 1 al presente decreto entro trenta giorni dall’avvio
delle operazioni in deroga;
CONSIDERATO
che l’art. Art. 4 (Adempimenti degli operatori) stabilisce che:
1.
Gli operatori sono tenuti ad
adempiere alle prescrizioni previste in tema di rintracciabilità di cui al
regolamento (CE) n. 178/2002, in modo da consentire una rintracciabilità dei
prodotti di montagna, delle materie prime e dei mangimi destinati ad essere
utilizzati nel relativo ciclo di produzione. La tracciabilità deve essere
assicurata in ogni fase della produzione, della trasformazione e della
commercializzazione. La relativa documentazione giustificativa deve essere
fornita su richiesta degli Organi di controllo ufficiali.
2.
Nelle more dell’attuazione degli
adempimenti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali del 12 gennaio 2015, n. 162 gli operatori che intendono utilizzare
l’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna», devono trasmettere
entro trenta giorni dall’avvio della produzione del prodotto di montagna il
modulo di cui all’allegato 1, debitamente compilato, alla regione ove è situato
l’allevamento o l’azienda di produzione dei prodotti di montagna o lo
stabilimento di trasformazione di tali prodotti. Per far fronte a specifiche
esigenze territoriali, è facoltà delle regioni prevedere ulteriori
informazioni.
RITENUTO
opportuno utilizzare l’allegato 1 del Decreto MiPAAF
26 luglio 2017 n. 57167 quale schema a base della modulistica che gli operatori
della regione Abruzzo devono utilizzare per le comunicazioni di cui al comma 2
dell’Art. 4 del predetto Decreto;
VISTA
la modulistica predisposta dal Servizio Promozione delle Filiere: Modello A)
Comunicazione Semplice - Modello B) Comunicazione con deroga, che allegati alla
presente determinazione rispettivamente sotto la lettera A) e B) ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
VISTO
l’allegato “Zonizzazione” del PSR Abruzzo 2014-2020 che al punto 4.Aree
Eleggibili ai sensi dell’Art. 32 del Reg. 1305/2013 riporta l’ “Elenco comuni
zone svantaggiate ex. Art. 18 Reg. 1257/1999” ossia l’elenco dei Comuni
classificati montani della regione Abruzzo;
RITENUTO
opportuno approvare la modulistica predisposta dal Servizio Promozione delle
Filiere: Modello A) Comunicazione Semplice - Modello B) Comunicazione con
deroga, modelli che gli operatori della regione Abruzzo devono utilizzare per
le comunicazioni di cui al comma 2 dell’Art. 4 del Decreto MiPAAF
del 26.07.2017 n.57167 sulle condizioni di utilizzo dell’indicazione
facoltativa di qualità «prodotto di montagna»;
VISTA
la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa
che qui si intendono integralmente riportate:
1. di
approvare la modulistica predisposta dal Servizio Promozione delle Filiere:
Modello A) Comunicazione Semplice - Modello B) Comunicazione con deroga, che
allegati alla presente determinazione rispettivamente sotto la lettera A) e B)
ne costituiscono parte integrante e sostanziale, modelli che gli operatori
della regione Abruzzo devono utilizzare per le comunicazioni di cui al comma 2
dell’Art. 4 del Decreto MiPAAF del 26.07.2017 n.57167
sulle condizioni di utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto
di montagna»;
2. di
allegare alla presente, sotto la lettera C), l’ “Elenco dei comuni zone svantaggiate ex.
Art. 18 Reg. 1257/1999” ossia l’elenco dei Comuni classificati montani della
regione Abruzzo;
3. di
pubblicare il presente provvedimento sul sito della regione Abruzzo
www.regione.abruzzo.it/agricoltura, nonché ai soli fini notiziali, in forma
integrale e con i relativi allegati sul BURAT e nella sezione del sito della
regione Abruzzo “Amministrazione Trasparente”;
Allegati:
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Allegato A) Modello A) –
Comunicazione semplice, composto di n. 3 facciate;
-
Allegato B) Modello B) –
Comunicazione con deroga, composto di n.3 facciate;
-
Allegato C) Elenco comuni zone
svantaggiate ex. Art. 18 Reg. 1257/1999, composto di n. 2 facciate.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VACAT
IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo
Seguono Allegati: