IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs.
n. 152 del. 3 Aprile 2006 e s.m.i. "Norme in
materia ambientale”;
VISTA la Legge Regionale n. 64 del 29
Luglio 1998, istitutiva dell’Agenzia Regionale Tutela Ambiente
VISTO il Piano di Tutela delle Acque della
Regione Abruzzo approvato con Deliberazione Consigliare n. 51/9 del
16/12/2015, pubblicata sul BURAT
Ordinario n. 11 del 23/03/2016;
VISTA la Legge Regionale n. 31 del 29
luglio 2010 “Norme Regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale”;
VISTO il Capo VI della Legge Regionale
sopra citata recante la “Disciplina dell’approvazione dei progetti degli
impianti di depurazione delle acque reflue urbane”;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 20 della L.R. 31/2010,
la valutazione del progetto degli impianti di depurazione delle acque reflue
urbane deve essere effettuata dall’ARTA Abruzzo attraverso l’emanazione di
specifico parere tecnico, sulla base del quale la Regione approva la
realizzazione dell’impianto o, in caso di parere negativo, respinge il
progetto;
VISTA la Deliberazione della Giunta
Regionale n. 227 del 28 Marzo 2013 di approvazione del documento “Iter e linee
guida per l’approvazione di progetti di impianti di depurazione di acque reflue
urbane”;
CONSIDERATO che ai sensi del documento sopra citato:
-
i
soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di depurazione di acque reflue
urbane o delle modifiche sostanziali di impianti esistenti devono presentare
apposita domanda alla Regione unitamente alla documentazione richiesta in
duplice copia (sia in formato cartaceo che elettronico-pdf);
-
la
Regione verifica la completezza (formale ma non sostanziale) degli elaborati e,
se la domanda risulta procedibile invia copia della richiesta ed entrambe le
copie della documentazione all’ARTA, ai fini dell’approvazione del progetto
dell’impianto di depurazione;
-
a
conclusione della valutazione, e sulla base delle risultanze della stessa,
l’ARTA esprime il proprio parere sull’approvazione del progetto (eventualmente
con prescrizioni) e lo invia alla Regione, corredato di una copia completa del
progetto, timbrato e numerato dall’ARTA su ogni elaborato;
-
qualora
l’approvazione del progetto sia stata subordinata al rispetto di specifiche
prescrizioni o al rilascio di ulteriori pareri o nulla osta da parte di Enti,
il richiedente deve presentare all’ARTA la documentazione richiesta, entro i
tempi indicati dal provvedimento di approvazione. L’ARTA attesta il rispetto di
tali prescrizioni e ne dà comunicazione alla Regione per la conclusione
definitiva dell’iter di approvazione dell’impianto;
VISTA la nota di SASI prot.n. 236920/17 del 14/09/2017, acquisita
al protocollo regionale con n. 236920/17 del 14/09/2017 con la quale chiede
l’approvazione del progetto di adeguamento dell’impianto di depurazione in loc. Selvuccia del Comune di
Atessa, allegando il progetto definitivo dell’intervento
(Allegato 1);
RILEVATO che con nota n.
0026108 del 4/10/2017 acquisita al protocollo regionale con n. 0256475/17 del 5/10/2017
l’ARTA ha richiesto integrazioni al progetto presentato da SASI;
RILEVATO che SASI ha
rimesso, direttamente all’ARTA, con nota n. 7504 del 17/10/2017, acquisita da
ARTA con 27900 del 17/10/2017 le integrazioni documentali richieste;
VISTA la nota
dell’ARTA Abruzzo prot.n. 30719/2017 del 06/11/2017, acquisita al protocollo
regionale con n. 0282439/17 del 6/11/2017, con la quale l’Agenzia ha rimesso
apposita Relazione Tecnica contenente il Parere conclusivo favorevole in merito
all’approvazione del progetto di adeguamento dell’impianto di depurazione nel
comune di Atessa loc. Selvuccia,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, (Allegato 2),
con la pregressa corrispondenza in esso richiamata;
CONSIDERATO che l’ARTA nella suddetta Relazione
Tecnica ha evidenziato che sull’area interessata dall’intervento sono presenti
i seguenti vincoli:
- Vincolo idrogeologico.
PRESO ATTO che il parere favorevole dell’ARTA,
sopra richiamato è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. “Produrre una planimetria sulla
vincolistica accompagnata da una Relazione tecnica che evidenzi, per ogni
tematica, la conformità del progetto alle Norme tecniche di Piano (PRP, PRG,
PTCP, ZPS, SIC, presenza di Parchi e Riserve Nazionali/Regionali, zone IBA,
ecc.);
2. Sebbene si tratti di un impianto
esistente, ma per il quale sono previste modifiche sostanziali, evidenziare il
rispetto o meno di quanto previsto nella Deliberazione del Comitato dei
Ministri per la Tutela delle Acque dall’Inquinamento del 4/2/1977 relativamente alle "Condizioni
ambientali e zone di rispetto";
CONSIDERATO che, alla luce del parere favorevole
sopra richiamato, espresso dall’ARTA in merito al progetto di adeguamento
dell’impianto di depurazione nel comune di Atessa loc.
Selvuccia,, si ritiene di approvare il progetto
dell’impianto di depurazione suddetto ai sensi dell’art. 20 della L.R.31/2010 e
s.m.i.;
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa
della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
VISTA la L.R. n. 77 del 14/09/1999
concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede
l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti
amministrativi compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;
A
termini delle vigenti norme legislative e regolamentari
DETERMINA
Per
le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate
e trascritte:
1. di
approvare ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs 152/06
e s.m.i. e della L.R. 31/2010, sulla base del parere
tecnico dell’ARTA Abruzzo di cui alla nota n. 30719/2017 del 06/11/2017,
acquisita al protocollo regionale con n. 0282439/17 del 6/11/2017, allegata al
presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 2),
il progetto l’adeguamento dell’impianto di depurazione depuratore in località Selvuccia
del Comune di Atessa (CH);
2. di
subordinare la suddetta approvazione
al rispetto delle seguenti prescrizioni definite nello stesso parere ARTA sopra
richiamato:
1)
Produrre
una planimetria sulla vincolistica accompagnata da una Relazione tecnica che evidenzi,
per ogni tematica, la conformità del progetto alle Norme tecniche di Piano
(PRP, PRG, PTCP, ZPS, SIC, presenza di Parchi e Riserve Nazionali/Regionali,
zone IBA, ecc.);
2)
Sebbene
si tratti di un impianto esistente, ma per il quale sono previste modifiche
sostanziali, evidenziare il rispetto o meno di quanto previsto nella
Deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque
dall’Inquinamento del 4/2/1977
relativamente alle "Condizioni ambientali e zone di
rispetto";;
3. di
precisare che come stabilito nel parere ARTA richiamato al punto 1, la
trasmissione della documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni
suddette ed i pareri/nulla osta degli enti preposti in merito ai vincoli
richiamati in premessa, deve essere trasmessa alla Regione Abruzzo e all’ARTA,
a divenire parte integrante del presente provvedimento di approvazione, prima
dell’inizio dei lavori come previsto al punto 1.2 del documento Iter e linee
guida per l’approvazione di progetti di depurazione di acque reflue urbane”
approvato con D.G.R. n. 227 del 28 Marzo 2013;
4.
di precisare che ai sensi
della L.R. n. 31/2010 e del documento “Iter e linee guida per l’approvazione di
progetti di depurazione di acque reflue urbane” approvato con D.G.R. n. 227 del
28 Marzo 2013, l‘approvazione del progetto ha una durata di tre anni dal suo
rilascio;
5.
di disporre la
pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T. della Regione Abruzzo;
6.
di trasmettere il presente
atto al Comune di Atessa, alla SASI SpA, all’Ente di
Governo dell’Ambito Chietino, all’ERSI ed all’ARTA Abruzzo.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Ing.
Domenico Longhi
Seguono Allegati: