LA GIUNTA REGIONALE
VISTO
il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga
i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n.
1234/07 e, in particolare, gli articoli da 61 a 72;
VISTO
il Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014
che integra il regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per
quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
VISTO
il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per
gli impianti viticoli;
VISTO
il Decreto Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste 19 febbraio 2015 n. 1213
– Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, concernente
l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
VISTO
il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 15 dicembre 2015 n.
12272 – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, concernente il
Sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli;
VISTO
il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 30 gennaio 2017 n. 527 –
Integrazione e modifica del decreto ministeriale attuazione del 15 dicembre 2015 n. 12272 in merito al Sistema delle
autorizzazioni per nuovi impianti viticoli;
VISTO
il Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61 - recante la tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
VISTO
il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16
dicembre 2010 - recante disposizioni applicative del D.Lgs.
8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello
schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni;
VISTO
il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 15 gennaio
2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del
Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo
previste dal SIGC di competenza di AGEA;
VISTA
la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 – Disciplina organica della coltivazione
della vite e della produzione e del commercio del vino;
VISTA
la Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
n. 5852 del 25 ottobre 2016 - Nuovo
sistema di autorizzazione agli impianti viticoli: disposizioni necessarie ad
una corretta ed uniforme interpretazione della norma comunitaria sulla non
trasferibilità delle autorizzazioni e deroghe;
PRESO
ATTO della Circolare AGEA
Coordinamento n. 0018162 del 01.03.2017 recante “Vitivinicolo -
Disposizioni nazionali di attuazione del DM 12272 del 15.12.2015 e del DM 527
del 30.01.2017 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti
viticoli di cui al Regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
RICHIAMATE i precedenti atti regionali in materia e,
precisamente:
-
la
Determinazione Dirigenziale n. DH27/194 del 22.07.2014 avente ad oggetto “ Reg.
(CE) n. 1234/2007. Reg. (CE) n. 555/2008. D.L.gs. n. 61/2010 - D.M. 16 dicembre
2010. Disposizioni per la gestione ordinaria del potenziale produttivo viticolo
regionale. Processo di semplificazione amministrativa a partire dalla campagna
2014/2015”;
-
la
Determinazione Dirigenziale n. DH38/104 del 19.12.2014 recante “Approvazione
delle procedure di controllo sulla gestione dello schedario viticolo regionale
e delle procedure per la iscrizione di idoneità dei vigneti a produrre vini
D.O. e I.G.”;
-
la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1015 del 07 dicembre 2015 avente ad
oggetto “Regolamento (CE) n. 1234/2007 e regolamento (UE) n. 1308/2013.
Disposizioni transitorie per la gestione del potenziale produttivo viticolo
regionale in materia di gestione dei diritti di reimpianto”;
PRESO
ATTO, in particolare, dell’articolo n. 66 (Reimpianti) del
Regolamento (UE) n. 1308/2013 che
dispone:
-
al
comma 1 che “gli Stati membri concedono automaticamente un'autorizzazione a
produttori che hanno estirpato una superficie vitata successivamente al 1°
gennaio 2016 che hanno presentato una
richiesta. Tale autorizzazione corrisponde ad una superficie equivalente alla
superficie estirpata in coltura pura. Le superfici a cui siffatte autorizzazioni
si riferiscono, non sono calcolate ai fini dell'articolo 63;
-
al
comma 2 che “gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione di cui al
paragrafo 1 a produttori che si impegnano ad estirpare una superficie vitata
qualora l'estirpazione della superficie oggetto dell'impegno sia effettuata
entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove
viti”;
-
al
comma 3 che l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è utilizzata nella stessa
azienda in cui è stata intrapresa l'estirpazione. Nelle superfici ammissibili
per la produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione
geografica protetta, gli Stati membri possono limitare il reimpianto,
sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione professionale ai sensi
dell'articolo 65, alle superfici vitate conformi alla stessa specifica
denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta della
superficie estirpata;
VISTA
la nota congiunta dei Consorzi di Tutela Vini
D’Abruzzo e Colline Teramane del 25.09.2017 prot. n.
165 ed assunta al protocollo in data 26/09/2017 con prot.
RA0247266/17 avente per oggetto : “Raccomandazione ai sensi dell’art. 66, comma
3 del Reg UE 1308/2013, relativa alla limitazione del reimpianto delle
superfici vitate”, allegata al presente
atto (Allegato 1), con la quale, facendo seguito all’incontro Tecnico con il
Servizio Promozioni delle Filiere
tenutosi a Pescara il giorno 19/09/2017, si chiedeva, ai sensi dell’art.
66 comma 3, del Reg. UE n. 1308/2013,
che “le Autorizzazioni al reimpianto vengano concesse solo per le
superfici vitate conformi alla stessa specifica DO o IG delle superfici
estirpate”;
RITENUTO
di dover accogliere e recepire con il presente atto la Raccomandazione dei
Consorzi di Tutela Vini D’Abruzzo e Colline Teramane, nelle more dell’adozione sul
territorio regionale delle nuove
“Disposizioni e indirizzi operativi per l’applicazione e la gestione e il
controllo del potenziale produttivo viticolo regionale in materia di gestione
dei diritti di reimpianto”;
PRESO
ATTO che il presente provvedimento non
comporta nessun onere a carico del bilancio regionale;
DATO
ATTO che il Direttore del Dipartimento attesta la regolarità e la legittimità del
presente Deliberato;
A voti unanimi espressi nelle forme di
legge
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa
che si intendono completamente richiamate:
-
di recepire la
Raccomandazione dei Consorzi di Tutela Vini D’Abruzzo e Colline Teramane, con la quale, facendo seguito all’incontro
Tecnico con il Servizio Promozioni delle Filiere tenutosi a Pescara il giorno 19/09/2017, si
chiedeva, ai sensi dell’art. 66 comma 3, del Reg. UE n. 1308/2013, che “le Autorizzazioni al reimpianto vengano
concesse solo per le superfici vitate conformi alla stessa specifica DO o IG
delle superfici estirpate”;
-
di stabilire che per la
Regione Abruzzo le Autorizzazioni al reimpianto vengano concesse
solo per le superfici vitate conformi alla stessa specifica DO o IG delle
superfici estirpate ;
-
di dare atto che il presente
provvedimento non comporta nessun onere a carico del bilancio regionale;
-
di trasmettere il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali – Direzione Generale delle Politiche Internazionali
dell’Unione Europea – Ex PIUE VIII Settore Vitivinicolo ed a AGEA Coordinamento;
-
di disporre la
pubblicazione integrale della presente deliberazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet della
Direzione Regionale Agricoltura www.regione.abruzzo.it/agricoltura.