Regolamento (UE) n. 1308/2013, artt. 65 e 66 - comma 3 – Disposizioni e indirizzi operativi per l’applicazione e la gestione e il controllo del potenziale produttivo viticolo regionale in materia di gestione dei diritti di reimpianto. Raccomandazione relativa alla limitazione del reimpianto delle superfici vitate.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in particolare, gli articoli da 61 a 72;

 

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

 

VISTO il Decreto Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste 19 febbraio 2015 n. 1213 – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

 

VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 15 dicembre  2015 n. 12272 – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, concernente il Sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli;

VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 30 gennaio  2017 n. 527 – Integrazione e modifica del decreto ministeriale  attuazione del 15 dicembre  2015 n. 12272 in merito al Sistema delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli;

 

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61 - recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

 

VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16 dicembre 2010 - recante disposizioni applicative del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni;

 

VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza di AGEA;

 

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 – Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

 

VISTA la Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.  5852 del 25 ottobre 2016 - Nuovo sistema di autorizzazione agli impianti viticoli: disposizioni necessarie ad una corretta ed uniforme interpretazione della norma comunitaria sulla non trasferibilità delle autorizzazioni e deroghe;

 

PRESO ATTO della Circolare  AGEA  Coordinamento n. 0018162 del 01.03.2017 recante “Vitivinicolo - Disposizioni nazionali di attuazione del DM 12272 del 15.12.2015 e del DM 527 del 30.01.2017 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui  al Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

 

RICHIAMATE  i  precedenti atti regionali in materia e, precisamente:

-            la Determinazione Dirigenziale n. DH27/194 del 22.07.2014 avente ad oggetto “ Reg. (CE) n. 1234/2007. Reg. (CE) n. 555/2008. D.L.gs. n. 61/2010 - D.M. 16 dicembre 2010. Disposizioni per la gestione ordinaria del potenziale produttivo viticolo regionale. Processo di semplificazione amministrativa a partire dalla campagna 2014/2015”; 

-            la Determinazione Dirigenziale n. DH38/104 del 19.12.2014 recante “Approvazione delle procedure di controllo sulla gestione dello schedario viticolo regionale e delle procedure per la iscrizione di idoneità dei vigneti a produrre vini D.O. e I.G.”;

-            la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1015 del 07 dicembre 2015 avente ad oggetto “Regolamento (CE) n. 1234/2007 e regolamento (UE) n. 1308/2013. Disposizioni transitorie per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale in materia di gestione dei diritti di reimpianto”;

 

PRESO ATTO, in particolare,  dell’articolo n. 66 (Reimpianti) del Regolamento (UE) n. 1308/2013  che dispone:

-            al comma 1 che “gli Stati membri concedono automaticamente un'autorizzazione a produttori che hanno estirpato una superficie vitata successivamente al 1° gennaio 2016  che hanno presentato una richiesta. Tale autorizzazione corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura. Le superfici a cui siffatte autorizzazioni si riferiscono, non sono calcolate ai fini dell'articolo 63;

-            al comma 2 che “gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 a produttori che si impegnano ad estirpare una superficie vitata qualora l'estirpazione della superficie oggetto dell'impegno sia effettuata entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti”;

-            al comma 3 che l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è utilizzata nella stessa azienda in cui è stata intrapresa l'estirpazione. Nelle superfici ammissibili per la produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri possono limitare il reimpianto, sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione professionale ai sensi dell'articolo 65, alle superfici vitate conformi alla stessa specifica denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta della superficie estirpata;

 

VISTA la nota congiunta dei Consorzi di Tutela Vini D’Abruzzo e Colline Teramane del 25.09.2017 prot. n. 165 ed assunta al protocollo in data 26/09/2017 con  prot. RA0247266/17 avente per oggetto : “Raccomandazione ai sensi dell’art. 66, comma 3 del Reg UE 1308/2013, relativa alla limitazione del reimpianto delle superfici vitate”,  allegata al presente atto (Allegato 1), con la quale, facendo seguito all’incontro Tecnico con il Servizio Promozioni delle Filiere  tenutosi a Pescara il giorno 19/09/2017, si chiedeva, ai sensi dell’art. 66 comma 3, del Reg. UE n. 1308/2013,  che “le Autorizzazioni al reimpianto vengano concesse solo per le superfici vitate conformi alla stessa specifica DO o IG delle superfici estirpate”;

 

RITENUTO di dover accogliere e recepire con il presente atto la Raccomandazione dei Consorzi di Tutela Vini D’Abruzzo e Colline Teramane,  nelle more dell’adozione sul territorio regionale delle  nuove “Disposizioni e indirizzi operativi per l’applicazione e la gestione e il controllo del potenziale produttivo viticolo regionale in materia di gestione dei diritti di reimpianto”;

 

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta nessun onere a carico del bilancio regionale;

 

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento   attesta  la regolarità e la legittimità del presente Deliberato;

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono completamente richiamate:

 

-            di recepire la Raccomandazione dei Consorzi di Tutela Vini D’Abruzzo e Colline Teramane,   con la quale, facendo seguito all’incontro Tecnico con il Servizio Promozioni delle Filiere  tenutosi a Pescara il giorno 19/09/2017, si chiedeva, ai sensi dell’art. 66 comma 3, del Reg. UE n. 1308/2013,  che “le Autorizzazioni al reimpianto vengano concesse solo per le superfici vitate conformi alla stessa specifica DO o IG delle superfici estirpate”; 

-            di stabilire che per la Regione Abruzzo  le  Autorizzazioni al reimpianto vengano concesse solo per le superfici vitate conformi alla stessa specifica DO o IG delle superfici estirpate ; 

-            di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun onere a carico del bilancio regionale;

-            di trasmettere    il presente atto  al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale delle Politiche Internazionali dell’Unione Europea – Ex PIUE VIII Settore Vitivinicolo ed a AGEA Coordinamento;

-            di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione  sul  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.regione.abruzzo.it/agricoltura.

 

Segue Allegato