LA GIUNTA REGIONALE
VISTO
l’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
che affida alla Conferenza Unificata il compito di promuovere e sancire accordi
tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, in attuazione del
principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle
competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
VISTA
la legge del 27 Marzo 1992, n. 257, recante “Norme
relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” in particolare l’articolo 9
e successive modificazioni;
VISTO
l'articolo 14, comma 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
“Codice dell'Amministrazione digitale” e successive modificazioni, che
stabilisce che lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali promuovono le Intese
e gli Accordi e adottano, attraverso la Conferenza Unificata, gli indirizzi
utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa
coordinato e condiviso;
VISTO
il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’art. 1
della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Agosto 1994, recante “Atto di
indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e
Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di
smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dei pericoli
derivanti dall’amianto” ed in particolare l’art. 3, comma 1, riguardante il
censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato l’amianto nelle
rispettive attività produttive ovvero che svolgono attività di smaltimento e
bonifica dell’amianto, effettuato con l’ausilio della relazione annuale di cui
all’art. 9, comma 1, della legge 27 marzo 1992, n. 257;
VISTO
il Decreto del Ministro della Sanità 6 Settembre 1994, recante “Normative e metodologie
tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della
legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288, del 10 dicembre 1994;
VISTO
il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio 18 Marzo
2003, n. 101, recante “Regolamento relativo alla determinazione e disciplina
delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto;
RILEVATA
la necessità di informatizzare i dati riguardanti gli obblighi delle imprese
soggette, rispettivamente, all'invio di Notifica, presentazione del Piano di
Lavoro o di Relazione Annuale, al fine di rendere più efficiente l'acquisizione
delle informazioni ed efficace la loro analisi;
RITENUTO
utile poter raccordare i dati riferiti alla quantità e tipologia di matrice
cementizia con quelli riguardanti il rischio di esposizione dei lavoratori
coinvolti direttamente nei processi di bonifica;
CONSIDERATO
necessario favorire la crescita della cultura digitale, promuovendo
l'alfabetizzazione informatica, nonché i servizi digitali quali fattori
essenziali di progresso e nel contempo, di rilancio della competitività delle
imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto;
VISTO
l’Accordo del 20 gennaio 2016 (Rep. Atti n. 5/CU), stipulato ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, tra il Governo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità
Montane, finalizzato alla completa informatizzazione degli adempimenti previsti
dall'articolo 9, della Legge 27 marzo 1992, n. 257 e dagli articoli 250 e 256,
del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente le imprese che
utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di
smaltimento o di bonifica dell'amianto;
DATO
ATTO che il succitato Accordo definisce le
modalità per la informatizzazione e la dematerializzazione dei suddetti
adempimenti di cui all'articolo 9, della Legge 27 marzo 1992, n. 257 e agli
articoli 250 e 256, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevedendo
che:
- le Regioni, le Province Autonome e le
Aziende Sanitarie Locali, nel cui ambito di competenza sono situati gli
stabilimenti e/o sono state effettuate le attività di bonifica, trasporto,
stoccaggio provvisorio e smaltimento, raccolgano le informazioni di cui ai
citati articoli attraverso comunicazioni inviate telematicamente;
- la ricezione delle Notifiche e dei Piani
di Lavoro ex artt. 250 e 256 del D.Lgs. n. 81/2008 e delle
Relazioni Annuali ex art. 9 della Legge n. 257/1992 avvenga attraverso i
rispettivi portali regionali operanti con software propri, qualora disponibili,
o attraverso l'applicativo software messo a disposizione dal Ministero della
Salute, secondo il modello guida contenuto nell'Allegato A), parte integrante
dell'Accordo medesimo;
- la trasmissione telematica debba assolvere
a tutti gli obblighi informativi previsti dai succitati articoli di legge per
ogni singola Regione o Provincia Autonoma;
- le informazioni raccolte dalle Regioni,
Province Autonome e Aziende Sanitarie Locali siano trasmesse per via telematica
al Ministero della Salute in forma di rapporto sintetico di cui all'Allegato
B), parte integrante dell'Accordo stesso, entro il 31 maggio di ogni anno, in
modo che il Ministero della Salute possa redigere entro il 31 luglio di ogni
anno un resoconto nazionale da pubblicare successivamente sul proprio sito;
RITENUTO
pertanto necessario recepire il succitato Accordo di Conferenza Unificata rep.
Atti n.5 del 20 Gennaio 2016, che si allega quale parte integrante e
sostanziale del presente atto (Allegato 1), dando mandato al Servizio Emergenza
Sanitaria e Sanità Digitale – ICT del Dipartimento per la Salute e il Welfare,
di predisporre specifico software applicativo per la gestione telematica dei
dati riguardanti le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi,
secondo le indicazioni contenute nel modello guida di informatizzazione messo a
disposizione dal Ministero della Salute allegato A parte integrante e
sostanziale del citato Accordo del 20 Gennaio 2016;
RILEVATO
che la presente proposta non comporta onere finanziario a carico del bilancio
regionale;
RICHIAMATO
l’art. 4 del decreto legislativo n. 281 del 28/08/1997;
VISTA
la L.R. n.77/1999 e s.m.d.;
DATO
ATTO che:
-
il
Dirigente del Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria competente nelle materie trattate nel
presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in
calce;
-
il
Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma
sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al
precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni
ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;
A voti unanimi, espressi nelle forme di
legge
DELIBERA
Per le motivazioni specificate in
premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate
1. di
prendere atto e recepire l’Accordo del 20 gennaio 2016 (Rep. Atti n. 5/CU),
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, le Province, i Comuni e le
Comunità Montane, finalizzato alla completa informatizzazione degli adempimenti
previsti dall'articolo 9, della Legge 27 marzo 1992, n. 257 e dagli articoli
250 e 256, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente le imprese
che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di
smaltimento o di bonifica dell'amianto, che si allega quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);
2. di
dare mandato al Servizio Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale – ICT DPF017
del Dipartimento per la Salute e il Welfare, di porre in essere ogni utile
iniziativa affinchè venga garantita da tutti i
soggetti interessati la gestione telematica dei dati riguardanti le imprese che
utilizzano amianto nei processi produttivi, secondo le indicazioni contenute
nel modello guida di informatizzazione messo a disposizione dal Ministero della
Salute (allegato A del citato Accordo del 20 Gennaio 2016 di cui al precedente
punto 1);
3. di
dare mandato alle AUSL della Regione Abruzzo di trasmettere al Servizio
della Prevenzione e Tutela Sanitaria DPF010 del Dipartimento per la Salute e il
Welfare entro il 30 Aprile di ogni anno, le informazioni riguardanti le imprese
che utilizzano amianto nei processi produttivi, in base al modello predisposto
dal Ministero della Salute (allegato B del citato Accordo del 20 Gennaio 2016
di cui al precedente punto 1) e con le modalità previste nell’Accordo stesso;
4. di
dare atto che il presente atto non comporta onere finanziario a carico del
bilancio regionale;
5. di
trasmettere copia del presente atto, per opportuna conoscenza e per gli
adempimenti di competenza, alle Direzioni Generali delle ASL del territorio, ai
Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, ai Responsabili dei
Servizi PSAL delle ASL e al Servizio DPC026 Gestione dei Rifiuti del
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche ambientali;
6. di
pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.