Informatizzazione degli adempimenti previsti dall’art. 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e degli articoli 250 e 256, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto - Recepimento Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane (Rep. Atti n. 5 del 20 -01-2016) e prime indicazioni alle AASSLL.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO l’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida alla Conferenza Unificata il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

 

VISTA la legge del 27 Marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” in particolare l’articolo 9 e successive modificazioni;

 

VISTO l'articolo 14, comma 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'Amministrazione digitale” e successive modificazioni, che stabilisce che lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali promuovono le Intese e gli Accordi e adottano, attraverso la Conferenza Unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso;

 

VISTO il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni;

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Agosto 1994, recante “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall’amianto” ed in particolare l’art. 3, comma 1, riguardante il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato l’amianto nelle rispettive attività produttive ovvero che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell’amianto, effettuato con l’ausilio della relazione annuale di cui all’art. 9, comma 1, della legge 27 marzo 1992, n. 257;

 

VISTO il Decreto del Ministro della Sanità 6 Settembre 1994, recante “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288, del 10 dicembre 1994;

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio 18 Marzo 2003, n. 101, recante “Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto;

 

RILEVATA la necessità di informatizzare i dati riguardanti gli obblighi delle imprese soggette, rispettivamente, all'invio di Notifica, presentazione del Piano di Lavoro o di Relazione Annuale, al fine di rendere più efficiente l'acquisizione delle informazioni ed efficace la loro analisi;

 

RITENUTO utile poter raccordare i dati riferiti alla quantità e tipologia di matrice cementizia con quelli riguardanti il rischio di esposizione dei lavoratori coinvolti direttamente nei processi di bonifica;

 

CONSIDERATO necessario favorire la crescita della cultura digitale, promuovendo l'alfabetizzazione informatica, nonché i servizi digitali quali fattori essenziali di progresso e nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto;

 

VISTO l’Accordo del 20 gennaio 2016 (Rep. Atti n. 5/CU), stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, finalizzato alla completa informatizzazione degli adempimenti previsti dall'articolo 9, della Legge 27 marzo 1992, n. 257 e dagli articoli 250 e 256, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto;

 

DATO ATTO che il succitato Accordo definisce le modalità per la informatizzazione e la dematerializzazione dei suddetti adempimenti di cui all'articolo 9, della Legge 27 marzo 1992, n. 257 e agli articoli 250 e 256, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevedendo che:

-      le Regioni, le Province Autonome e le Aziende Sanitarie Locali, nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti e/o sono state effettuate le attività di bonifica, trasporto, stoccaggio provvisorio e smaltimento, raccolgano le informazioni di cui ai citati articoli attraverso comunicazioni inviate telematicamente;

-      la ricezione delle Notifiche e dei Piani di Lavoro ex artt. 250 e 256 del D.Lgs. n. 81/2008 e delle Relazioni Annuali ex art. 9 della Legge n. 257/1992 avvenga attraverso i rispettivi portali regionali operanti con software propri, qualora disponibili, o attraverso l'applicativo software messo a disposizione dal Ministero della Salute, secondo il modello guida contenuto nell'Allegato A), parte integrante dell'Accordo medesimo;

-      la trasmissione telematica debba assolvere a tutti gli obblighi informativi previsti dai succitati articoli di legge per ogni singola Regione o Provincia Autonoma;

-      le informazioni raccolte dalle Regioni, Province Autonome e Aziende Sanitarie Locali siano trasmesse per via telematica al Ministero della Salute in forma di rapporto sintetico di cui all'Allegato B), parte integrante dell'Accordo stesso, entro il 31 maggio di ogni anno, in modo che il Ministero della Salute possa redigere entro il 31 luglio di ogni anno un resoconto nazionale da pubblicare successivamente sul proprio sito;

RITENUTO pertanto necessario recepire il succitato Accordo di Conferenza Unificata rep. Atti n.5 del 20 Gennaio 2016, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1), dando mandato al Servizio Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale – ICT del Dipartimento per la Salute e il Welfare, di predisporre specifico software applicativo per la gestione telematica dei dati riguardanti le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi, secondo le indicazioni contenute nel modello guida di informatizzazione messo a disposizione dal Ministero della Salute allegato A parte integrante e sostanziale del citato Accordo del 20 Gennaio 2016;

 

RILEVATO che la presente proposta non comporta onere finanziario a carico del bilancio regionale;

 

RICHIAMATO l’art. 4 del decreto legislativo n. 281 del 28/08/1997;  

 

VISTA la L.R. n.77/1999 e s.m.d.;

 

DATO ATTO che:

-            il Dirigente del Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria  competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;

-            il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

 

1.      di prendere atto e recepire l’Accordo del 20 gennaio 2016 (Rep. Atti n. 5/CU), ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, finalizzato alla completa informatizzazione degli adempimenti previsti dall'articolo 9, della Legge 27 marzo 1992, n. 257 e dagli articoli 250 e 256, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);

2.      di dare mandato al Servizio Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale – ICT DPF017 del Dipartimento per la Salute e il Welfare, di porre in essere ogni utile iniziativa affinchè venga garantita da tutti i soggetti interessati la gestione telematica dei dati riguardanti le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi, secondo le indicazioni contenute nel modello guida di informatizzazione messo a disposizione dal Ministero della Salute (allegato A del citato Accordo del 20 Gennaio 2016 di cui al precedente punto 1);

3.      di dare mandato alle AUSL della Regione Abruzzo di trasmettere al Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria DPF010 del Dipartimento per la Salute e il Welfare entro il 30 Aprile di ogni anno, le informazioni riguardanti le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi, in base al modello predisposto dal Ministero della Salute (allegato B del citato Accordo del 20 Gennaio 2016 di cui al precedente punto 1) e con le modalità previste nell’Accordo stesso;

4.      di dare atto che il presente atto non comporta onere finanziario a carico del bilancio regionale;

5.      di trasmettere copia del presente atto, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, alle Direzioni Generali delle ASL del territorio, ai Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, ai Responsabili dei Servizi PSAL delle ASL e al Servizio DPC026 Gestione dei Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche ambientali;

6.      di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Segue Allegato