IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA
l’ordinanza n.
5 del 28 novembre 2016 del Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, la quale integra la
disciplina delle procedure di delocalizzazione temporanea e di fornitura e istallazione di impianti temporanei delocalizzati per gli
impianti zootecnici per la stabulazione, l’alimentazione e la mungitura degli
animali, nonché per la conservazione del latte e per fienili e depositi per le
imprese i cui impianti produttivi hanno subito danni per effetto degli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, già avviate in attuazione
delle citate ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile;
CONSIDERATO che la citata ordinanza n. 5 del 28 novembre
2016 del Commissario straordinario del Governo prevede in capo ai Presidenti
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria la possibilità di autorizzare la
fornitura ed istallazione di impianti temporanei
delocalizzati per la stabulazione, l’alimentazione e la mungitura degli
animali, nonché per la conservazione del latte e per i fienili e depositi, come
previsto dall’art. 7, comma 3, dell’ordinanza del capo dipartimento della
protezione civile n. 393 del 2016, in deroga alle disposizioni ivi richiamate,
anche da parte dei singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici;
VISTA
la Determinazione DPD025/149 con la quale in relazione
all’istanza pervenuta dalla ditta Antonelli Giuseppe acquisita in data
11/07/2017 prot. n°
184286/17 si è provveduto ad autorizzare l’acquisto delle seguenti macchine ed
attrezzature:
PRESO
ATTO della mail pervenuta il 17 novembre 2017
(ore 13,22) con la quale il Coordinatore del Centro Operativo Regionale COR
(sisma 2016) comunica che l’acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o
distrutti dagli eventi sismici debbano trovare accoglimento nell’ambito dell’applicazione dell’ordinanza 13/2017 e non
nell’ordinanza 5/2016;
RITENUTO
pertanto procedere in autotutela amministrativa, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/1990 e smei,
all’annullamento degli effetti della determinazione DPD025/149 del 13/11/2017;
VISTA
la L.R. 14/09/1999 n° 77 e s.m.i.;
DETERMINA
In conformità con le premesse, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- di
procedere in autotutela amministrativa, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/1990 e smei,
all’annullamento degli effetti della determinazione DPD025/149 del 13/11/2017
con la quale erano stati autorizzati gli interventi necessari alla
delocalizzazione immediata delle strutture produttive e zootecniche a favore
dalla ditta Antonelli Giuseppe per un importo di euro 67.893,00 come appresso
determinato:
-
di disporre la
pubblicazione della presente determinazione in forma integrale sul sito internet
www.regione.abruzzo.it/agricoltura, ai
sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013 n. 33 nel sito
istituzionale dell’Amministrazione Regionale nella sezione: “Trasparenza,
valutazione e merito” nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.).
-
di inviarne copia al Centro
Operativo Regionale (COR) – L’Aquila e all’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione 2016 (USR2016) – Teramo;
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Francesco Luca