LA
GIUNTA REGIONALE
VISTE:
-
la
Direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, denominata Direttiva “Uccelli”, in
seguito sostituita dalla Direttiva
2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici e, in particolare, l’art.
3, che prevede che gli stati membri istituiscano Zone di Protezione Speciale
(ZPS), quali territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione
delle specie elencate nell’Allegato I della Direttiva stessa e delle specie
migratrici che ritornano regolarmente in Italia;
-
la Direttiva n. 92/43/CEE del 21
maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,
comunemente denominata Direttiva “Habitat” la quale contribuisce a
salvaguardare la biodiversità attraverso la costituzione della rete ecologica
europea “Natura 2000”, formata da siti di rilevante valore naturalistico
denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione
(ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);
VISTO l’articolo 6
della Direttiva 92/43/CEE che assegna agli Stati membri il compito di stabilire
le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado
degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario
nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate;
VISTO il Decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante
attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche", successivamente modificato dal Decreto del
Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
RICHIAMATO l’art. 4 e
l’art.7 del suddetto D.P.R. 357/1997 e s.m.i., che
prevedono l’adozione, da parte delle Regioni, di opportune misure di
conservazione per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di
specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state
designate;
VISTA la legge 11
febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio” e, in particolare l’articolo 1 che
attribuisce alle regioni e province autonome il compito di istituire zone di
protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle
esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi,
nonché di provvedere al ripristino dei biotopi distrutti ed alla creazione dei
biotopi;
VISTO il Decreto del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002, recante
“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” ai sensi dell’art. 4, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre
2007 e s.m.i., recante “Criteri minimi uniformi per
la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di
conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”;
RILEVATO che il suddetto
Decreto del 17 ottobre 2007 prevede che le Regioni adottino le opportune misure
di conservazione per le ZSC e per le ZPS sulla base dei criteri minimi in esso
contenuti ed anche sulla base degli indirizzi espressi nel già citato decreto
del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002
“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”;
RICORDATO che la Rete
Natura 2000 in Abruzzo è costituita attualmente da 54 SIC e 5 ZPS, individuati
dal verbale del Consiglio regionale n.8/26 del 28 luglio 2000 di designazione
delle ZPS e dalle Deliberazioni della Giunta regionale n. 1890 del 13 agosto
1999, n. 252 del 20 marzo 2006, n. 738 del 27 ottobre 2010;
RAMMENTATO, altresì, che le
ZPS e i SIC abruzzesi fanno parte degli elenchi di seguito indicati e che i
siti di importanza comunitaria sono suddivisi tra regioni biogeografiche
alpina, continentale e mediterranea:
-
Elenco
delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) anno 2017 pubblicato sul sito del MATTM
ai sensi del DM dell’8 agosto 2014 (GU n. 217 del 18-9-2014);
-
Decisione
di esecuzione della Commissione europea 2016_2328 elenco SIC regione
Mediterranea;
-
Decisione
di esecuzione della Commissione europea 2016_2332 elenco SIC regione Alpina;
-
Decisione
di esecuzione della Commissione europea 2016_2334 elenco SIC reg Continentale;
ATTESO che l’art. 3,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e
s.m.i., prevede che la designazione delle ZSC avvenga
con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del
mare, adottato d’intesa con ciascuna regione interessata, entro il termine
massimo di sei anni dalla definizione, da parte della Commissione europea,
dell’elenco dei siti;
RAMMENTATO che in Italia il
periodo di sei anni per la designazione delle ZSC è scaduto per tutti i SIC che
figurano negli elenchi delle regioni biogeografiche alpina, continentale e
mediterranea, adottati rispettivamente nel 2003, 2004, 2006;
SOTTOLINEATO che la
Commissione Europea, nel valutare lo stato di avanzamento della designazione
delle ZSC e l’introduzione delle Misure di Conservazione necessarie, ha aperto
il Caso EU Pilot 4999/13/ENVI – “Designazione delle
Zone speciali di conservazione”, e successivamente la procedura d'infrazione
2015/2163 per la mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione
(ZSC) sulla base degli elenchi provvisori dei “Siti di Importanza Comunitaria”,
chiedendo chiarimenti in merito al livello di ottemperanza raggiunto e alle
prospettive previste dall’Italia per conformarsi agli obblighi su citati, in
virtù del principio di leale collaborazione imposti agli Stati membri dall’art.
4 par. 3 del Trattato dell’Unione Europea;
PRESO ATTO:
-
che con nota del 27 luglio 2016
prot.16218 il MATTM in riferimento alla procedura di infrazione invitava le
regioni ad approvare quanto prima le misure di conservazione sito specifiche
per poter effettuare la designazione delle ZSC e invitava i parchi nazionali,
al fine di velocizzare il processo, ad approvare con proprio atto le misure di
conservazione relative ai SIC di competenza;
-
che con nota prot.
16770 del 4 agosto 2016 il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare sollecitava nuovamente la regione all'approvazione delle misure di
conservazione per poter effettuare la designazione delle ZSC per risolvere la
procedura d'infrazione su citata;
-
che con nota prot.
1762/PNM del 27/01/2017 il MATTM prende atto dell’approvazione delle misure
generali di conservazione avvenuta con DGR 877/2016 e ribadisce l’urgenza
dell’approvazione delle misure sito specifiche per la chiusura della procedura
di infrazione 2015/2163, il coinvolgimento dei portatori di interesse nella concertazione
delle misure stesse ed il differente iter approvativo per quanto riguarda le
misure sito specifiche per i SIC posti all’interno delle aree protette
nazionali;
RICORDATO che:
-
la regione Abruzzo con D.G.R. n. 451
del 24 agosto 2009 “Recepimento DM n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la
definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di
conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). Misure di
conservazione delle ZPS, ai sensi Direttive n. 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR
357/97 e ss.mm.ii. e DM
17/10/07” ha approvato le Misure Generali di Conservazione con validità solo
per le 5 ZPS;
-
la Regione Abruzzo con D.G.R. n. 877
del 27 dicembre 2016 “Misure generali di conservazione per la tutela dei siti
della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo. Approvazione”. Sempre nel recepimento del DM 184/2007, ha
approvato le Misure Generali di Conservazione estendendole a tutti i SIC e ZPS
della Regione;
-
che sempre la Regione Abruzzo con
D.G.R. n. 279 del 25 maggio 2017 ha approvato le Misure Generali di
Conservazione sito specifiche per i primi 4 SIC ed apportato alcune
integrazioni funzionali alle misure generali di conservazione previste dalla
DGR 877/2016;
TENUTO CONTO che per i SIC
indicati in oggetto: IT7110075 Serra e Gole di Celano - Val d'Arano, IT7110090
Colle del Rascito, IT7110206 Monte Sirente e Monte Velino, IT7110092 Monte Salviano, IT7110096 Gole di San Venanzio, IT7110097
Fiumi Giardino-Sagittario-Aterno-Sorgenti del Pescara, IT7110101 Lago di Scanno
ed Emissari, IT7110103 Pantano Zittola, IT7110104 Cerrete di Monte Pagano e Feudozzo, IT7130214 Lago di Penne sono state redatte le
Misure di conservazione sito specifiche (all.ti da
1-10);
ATTESO;
-
che con nota del 1 dicembre 2016
(rispettivamente prot. 0109831/16 – 0109419/16 –
0109848/16 – 0109807/16 – 0109905/16 – 0109554/16 – 0109582/16) è stato chiesto
agli Enti di riferimento dei SIC suscritti, esterni
alle aree protette nazionali, di organizzare un incontro partecipativo
conclusivo per la condivisione delle Misure sito specifiche con tutti i
portatori di interesse e contestualmente sono state inviate le misure di
conservazioni specifiche per ogni SIC;
-
che con nota prot.
RA/110251/16 del 1 dicembre 2016 è stata data comunicazione a tutti i comuni presenti
all’interno dei SIC, esterni alle aree protette nazionali, dell’iter previsto
per l’approvazione delle Misure generali di conservazione per i siti Natura
2000, per le Misure sito specifiche per ogni SIC e per i relativi Piani di
gestione;
-
che con nota prot.
RA 42255/17 del 21 febbraio 2017, sono state inviate a tutti i portatori di
interesse le misure sito specifiche redatte (SIC esterni alle Aree protette
nazionali) esplicando sempre l’iter approvativo sia delle misure che dei Piani
di gestione ed è stato richiesto sempre agli stakeholder l’invio di eventuali
osservazioni da valutare congiuntamente in sede di discussione negli incontri
partecipativi conclusivi per ogni SIC in parola;
PRESO ATTO che l’ufficio
Parchi ed Aree Protette del Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali,
Aree Protette e Paesaggio della Regione Abruzzo, ha indetto l’incontro
conclusivo di discussione delle Misure sito specifiche, esteso a tutti i
portatori d’interesse, per i SIC di seguito elencati con la seguente organizzazione:
- IT7110075 Serra e Gole di Celano - Val
d'Arano, IT7110090 Colle del Rascito, IT7110206 Monte
Sirente e Monte Velino nel giorno 21 marzo 2017 nella
sede del Parco Nat. Reg. Sirente
Velino in Rocca di Mezzo –nota prot. RA 58564/17 del
7 marzo 2017;
- IT7110092 Monte Salviano, IT7110096 Gole
di San Venanzio nel giorno 7 agosto 2017 nella sede della regione Abruzzo in
Avezzano - mail del 25 luglio 2017;
- IT7110097 Fiumi
Giardino-Sagittario-Aterno-Sorgenti del Pescara, IT7110099 Gole del Sagittario,
IT7110101 Lago di Scanno ed Emissari nel giorno 17 luglio 2017 nella sala
consigliare del comune di Anversa degli Abruzzi – nota RA182509/17 del 10
luglio 2017;
- IT7110103 Pantano Zittola,
IT7110104 Cerrete di Monte Pagano e Feudozzo nel
giorno 11 luglio 2017 nella sala consigliare del comune di Castel di Sangro –
nota RA177872/17 del 4 luglio 2017;
- IT7130214 Lago di Penne nel giorno 18
luglio 2017 nella sala consigliare del comune di Penne – nota RA182807/17 del
10 luglio 2017;
Alle
suindicate riunioni ha partecipato il Responsabile dell’Ufficio Parchi e Aree
Protette della Regione Abruzzo. Successivamente alla discussione delle misure
di concertazione è stato redatto apposito verbale di avvenuta concertazione (in
atti dell’ufficio);
TENUTO CONTO che le proposte
di Misure di conservazione dei 10 SIC suscritti sono
state elaborate nel rispetto:
-
delle linee guida per la gestione dei
siti di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000);
-
dei criteri minimi uniformi statali
atti a garantire la coerenza ecologica e l’uniformità della gestione sul
territorio nazionale, e a quanto disposto dalla normativa comunitaria e statale
di recepimento e in particolare dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare del 17 Ottobre 2007 recante “Criteri minimi
uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali
di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”;
-
degli indirizzi regionali di cui alle
deliberazione della Giunta regionale n. 451 del 24 agosto 2009 e n. 877 del 27
dicembre 2016 e s.m.i.;
-
dei Piani di gestione dei SIC
finanziati con la mis. 3.2.3 del PSR 2007/2013 che
verranno approvati secondo l’iter stabilito dalla L.R. 18/83 art. 6 e 6 bis.
CHE per quanto concerne il SIC IT7110206 Monte
Sirente e Monte Velino, al cui interno ricade anche
la Riserva Naturale Orientata Monte Velino, gestita dall’UTCB di Castel di
Sangro, le misure di conservazione sono state redatte di concerto con il
comando dei Carabinieri Forestali della UTCB di Castel di Sangro;
RITENUTO di approvare le
Misure di conservazioni sito specifiche per i SIC: : IT7110075 Serra e Gole di
Celano - Val d'Arano, IT7110090 Colle del Rascito,
IT7110206 Monte Sirente e Monte Velino, IT7110092
Monte Salviano, IT7110096 Gole di San
Venanzio, IT7110097 Fiumi Giardino-Sagittario-Aterno-Sorgenti del Pescara, IT7110101 Lago di Scanno ed Emissari,
IT7110103 Pantano Zittola, IT7110104 Cerrete di Monte Pagano e Feudozzo, IT7130214 Lago di Penne, allegati da 1 a 10 della
presente deliberazione;
STABILITO inoltre che le
misure di conservazione qui proposte costituiranno riferimento obbligatorio ed
inderogabile per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza e
per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza;
RITENUTO altresì
necessario stabilire che nelle porzioni dei siti Natura 2000 ricadenti nelle
aree protette regionali le misure di conservazione, di cui al presente provvedimento,
sono da considerarsi integrative delle previsioni pianificatorie
e della normativa vigenti;
PRESO ATTO che con ordinanza
in sede cautelare, sia il TAR Lazio, Sez. II, n. 6856/05, sia il Consiglio di Stato, Sez. VI, n.
823/06, hanno ritenuto sussistere la competenza delle Regioni ad adottare
misure di conservazione efficaci per la tutela delle specie e degli habitat
naturali;
RITENUTO di dover
modificare quanto previsto dall’art.19 della DGR 279/2017 relativamente al
divieto di trasporto delle armi da caccia negli automezzi, in attuazione di
quanto previsto dal TULPS e dalla L.157/92;
DATO ATTO che:
-
il Dirigente del Servizio Governo del
Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio attesta che il presente
atto non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio Regionale;
-
il Dirigente del Servizio e il
Direttore del Dipartimento, ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/99 e
ognuno per la parte di competenza, con la sottoscrizione del presente atto
hanno espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
ed amministrativa dello stesso;
VISTO l’Art. 15 della
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 77 del
14/09/1999 e ss.mm.ii.
DELIBERA
Per
le motivazioni espresse in narrativa
1.
di approvare le Misure di
conservazione sito specifiche per i SIC della Regione Abruzzo: IT7110075 Serra e Gole di Celano -
Val d'Arano, IT7110090 Colle del Rascito, IT7110206
Monte Sirente e Monte Velino, IT7110092 Monte
Salviano, IT7110096 Gole di San
Venanzio, IT7110097 Fiumi Giardino-Sagittario-Aterno-Sorgenti del Pescara,
IT7110099 Gole del Sagittario, IT7110101 Lago di Scanno ed Emissari, IT7110103
Pantano Zittola,
IT7110104 Cerrete di Monte Pagano e Feudozzo,
IT7130214 Lago di Penne, allegati da 1 a 10 che fanno parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2.
di stabilire che le Misure di conservazioni sito
specifiche per i SIC su menzionati sostituiscono quanto stabilito dalle norme
relative agli ecosistemi delle Misure generali di conservazione approvate con
DGR 877/2016 e s.m.i.;
3.
di stabilire che qualora le ZPS ed i SIC ricadano
all’interno di aree naturali protette regionali, istituite ai sensi della
legislazione vigente, le Misure sito specifiche integrano le misure di
salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di
regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono
sugli stessi e che le stesse debbano essere recepite;
4.
di modificare l’art.19 della DGR 279/2017, nel rispetto
di quanto previsto dal TULPS e dalla L.157/92 e ss.mm.ii.,
eliminando la frase “Agli aventi diritto
per accesso ai fondi è vietato trasportare nei propri automezzi armi da
caccia.”;
5.
di sottolineare che le Misure sito specifiche relative ai
SIC su menzionati (punto1) sono obbligatorie ed inderogabili, salvo i casi e
con le modalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. Il
rispetto delle Misure di cui agli allegati da 1 a 11, non comporta l’esclusione
della procedura di valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del DPR n. 357/97
e ss.mm.ii. e delle LL.RR.
12.12.2003, n. 26 e ss.mm.ii. “Integrazione alla L.R.
11/1999 concernente: Attuazione del D.Lgs. 31.3.1998,
n. 112 - Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario
esercizio a livello regionale per il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi agli enti” - L.R. n. 59 del 22.12.2010 “Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della
direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2006/7/CE - (Legge comunitaria regionale
2010)”;
6.
di sottolineare che la sorveglianza circa il rispetto
delle norme e dei divieti contenuti nel presente provvedimento è effettuata dai
soggetti di cui all’art. 15 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii.;
7.
di ribadire che le sanzioni da applicare in caso di
mancata osservanza delle norme e dei divieti previsti nel presente
provvedimento sono stabilite con le modalità previste dalla LR 38/96 e ss.mm.ii.;
8.
di ribadire che gli Enti gestori dei SIC sono
individuati con le modalità previste dalla DGR n. 227 del 4 aprile 2011;
9.
di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo;
10.
di dare mandato
all’Ufficio Parchi ed Aree Protette, del Servizio Governo del Territorio, Beni
Ambientali, Aree Protette e Paesaggio, di provvedere alla trasmissione delle
Misure sito specifiche al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare per la designazione delle ZSC di riferimento.