IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate:
1. di
prendere atto della istanza di volturazione dell’autorizzazione regionale
n. DN3/04/07 (Piazzale “A”), per la quale la Ditta Autotrasporti Totaro srl ha
inoltrato al Suap territorialmente competente istanza di rinnovo, giusta nota
del 04.07.2016 prot. n. 85783, e autorizzazione regionale n. DR4/15/09
(Piazzale “B”);
2. di
prendere atto, altresì della risoluzione consensuale di contratto di
affitto di ramo di azienda stipulata dalla Soc. Edil Sider Primavera srl C.F./
P.I. 01717050692 e dalla Soc. Autotrasporti Totaro Srl C.F./ P.I. 01762400693,
con atto notarile redatto dal Notaio Giuseppe Cardella registrato in Chieti in
data 27.01.2017 al n. Rep. 347 serie 1T;
3. di
volturare la titolarità delle autorizzazioni regionali da
“Autotrasporti Totaro SRL” C.F/P.I. 01762400693 a “EDIL SIDER Primavera
SRL” C.F/P.I. 01717050692:
a. DN3/04 del 04.01.2007 concernente
l’ampliamento dell’attività di stoccaggio provvisorio e recupero dei rottami
ferrosi e non ferrosi e rinuncia all’attività di autodemolizione; potenzialità
complessiva dell’impianto di 12.500 t/a - area denominata Piazzale “A”;
identificabile nel N.C.T. alla partita 9042, foglio 8, particelle n. 53, 54,
824, 825, 826, e 827;
b. DR4/15 del 24.04.2009 concernente il
centro di stoccaggio provvisorio per rifiuti speciali potenzialità annua
complessiva di 7963 t/anno, di cui 7.685 t/anno per i rottami ferrosi e/o
metallici e 278 t/anno per i rottami metallici non ferrosi, e una potenzialità
istantanea di stoccaggio di 120 t, – area denominata Piazzale “B” - Capannoni;
identificabile al foglio di mappa catastale n. 7, particella n.
556-1041-1042-1043, con superficie complessiva di 3.710 mq;
4. di
stabilire, che i codici CER relativi
all’attività di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali non pericolosi,
prodotti da terzi, vengano modificati come di seguito riportato nelle seguenti
tabelle:
Tabella A) Rottami ferrosi e/o metallici
5. di
obbligare la Società beneficiaria del presente provvedimento, secondo
quanto riportato nel parere tecnico del 29.11.2011 prot. 6400, al rispetto della
normativa vigente in materia (D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., del D.Lgs. n. 205/06
art. 184 ter e Regolamento UE n. 333/2011 – EoW), i prodotti generati dal
recupero dei rifiuti, dovranno essere depositati nelle aree individuate
nell’impianto come “deposito mps” a condizione che per tali materiali venga
predisposta la dichiarazione di cui all’allegato 3 del Regolamento UE;
6. di
stabilire la validità temporale della presente autorizzazione al
23.04.2019, in quanto connessa al termine indicato nel contratto di
fideiussione n. 570319 con effetto 23.04.2014, accettato con riserva con nota
del SGR n. prot. RA/311466 del 24.11.2014; all’avvio della nuova
configurazione, superate le prescrizioni di cui al successivo punto 7), la
Società dovrà pertanto adeguare e volturare le garanzia finanziaria secondo le
modalità previste dalla D.G.R. n. 254/16 della Regione Abruzzo;
7. di
stabilire, altresì, che l’efficacia del presente provvedimento è
condizionata alla verifica dello stato dei luoghi relativi alla porzione di impianto
già adibita a centro di raccolta di veicoli a motore; a tal fine entro il
termine di 30 gg. a decorrere dalla notifica del presente provvedimento, la
Società in oggetto trasmetta, al SGR una relazione concernente lo stato di
fatto dell’area di cui sopra, con particolare riguardo alle matrici suolo e
sottosuolo; nonché una lay-out aggiornato di tutta l’area autorizzata, in
mancanza si procederà all’adozione dei provvedimenti ai sensi dell’art. 208,
comma 13, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
8. di
dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove
risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi
di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei
provvedimenti previsti all’art. 208, comma 123, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e
s.m.i. e della L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i.;
9. di
fare salvi i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio
Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti soggettivi
ai sensi della D.G.R. 29/11/2007, n. 1227 e del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in
tema di comunicazioni antimafia;
10. di
fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta
e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre
disposizioni e direttive vigenti nella materia, oltre che eventuali diritti di
terzi;
11. di
redigere il presente provvedimento in numero uno originale, anche ai fini
della successiva notifica a mezzo del competente SUAP;
12. di
trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Guardiagrele
(CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Sede Centrale
di PESCARA ed all’A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Chieti;
13. di
trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs.152/2006 e
s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di L’Aquila;
14. di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli
estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo (B.U.R.A.T.) e per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione
Rifiuti e Bonifiche.
Avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Franco Gerardini