D.Lgs: 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. , art. 45, D.G.R. n. 1192/2008 – Ditta ECO CONSUL surl – sede legale via Ivrea 13/A Folignano (AP) – sede operativa Strada della Bonifica Km 14,050 Ancarano (TE) P.I. n. 01850010446. Variante sostanziale all’autorizzazione regionale n. DA21/29 del 12.02.2014 e s.m.i. inerente l’esercizio di una piattaforma polifunzionale per la valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi (fasi gestionali di cui all’allegato C della parte IV del T.U.A. (R12 e R13).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

 

1.      di fare proprie le risultanze delle Conferenza dei Servizi datate 12.07.2016 e 14.09.2017, la comunicazione di variante del nota 20.02.2014, in conformità a quanto giudicato dal CCRVIA  con giudizio favorevole  n. 2603 del 22.12.2015;

2.      di approvare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e dell’art. 45 della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. e della D.G.R. n. 1192/08, l’intervento proposto dalla Ditta ECO CONSUL surl – sede legale via Ivrea 13/A Folignano (AP) – sede operativa Strada della Bonifica Km 14,050 Ancarano (TE) P.I. n. 01850010446, di variante sostanziale all’Autorizzazione regionale n. DA21/29 del 12.02.2014 e s.m.i. concernente una potenzialità totale di rifiuti da gestire pari a 90.000 t/a e aumento della superficie dell’impianto per complessivi 1.530 mq. circa coperti da tettoia, in conformità degli elaborati tecnici e tavole progettuali, qui di seguito elencati:

-            Relazione Tecnica avente ad oggetto: “Richiesta integrazioni alla Determinazione n. DA21/29 del 12.02.2014 e seguito del giudizio n. 2603 del 22.12.2015 del CCR-VIA”;

-            Layout rappresentativo delle aree funzionali - scala 1:200 – Rev. 2 del 26.07.2017;

-            Planimetria generale - Regimentazione delle acque - Rev. 2 del 26.07.2017;

3.      di autorizzare la Ditta di cui sopra a gestire presso il proprio impianto i codici CER indicati in una tabella dedicata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1), richiamando il parere Arta del 05.11.2013 prot. n. 6821, il quale prescrive che il tempo di permanenza delle frazioni putrescibili all’interno dell’impianto sia limitato a n. 72 ore dal conferimento (trattamento entro n. 48 ore e smaltimento entro e non oltre n. 72 ore complessive dal conferimento), nonché quanto esposto e riepilogato negli schemi di flusso relativi alle aree qui di seguito elencati:

 

 

 

 

 

 

 


 



 


 


 


 


 


4.      di autorizzare la Ditta ECO CONSUL srl a:

4.1    alla realizzazione e gestione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. dell’impianto di cui al precedente punto 2) fasi gestionali di cui all’allegato C della parte IV del T.U.A. (R12 e R13);

4.2    ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e della L.R. n. 31/10 l’autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia (giusta nota della Società Ruzzo Reti S.p.A. (TE) del 13.09.2017 prot. n. 0025845;

4.3  ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. alle emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale pulverulento;

5.      di sostituire l’autorizzazione regionale n. DA21/29 del 12.02.2014, fissando nuove prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti a far data dalla notifica del presente provvedimento; nelle more dell’avvio dell’esercizio nella nuova configurazione impiantistica e secondo quanto indicato ai successivi punti 13) e 14); la precedente autorizzazione, per quanto applicabile, continuerà a produrre effetti anche in considerazione della validità della Polizza fideiussoria agli atti del SGR;

6.      di sospendere, secondo quanto riportato in premessa la proposta di variante per le operazioni R3 e R5 inserite nello studio dell’impatto ambientale di cui al giudizio n. 2603 del 22.12.2015 e in particolare la linea di produzione del CDR/CSS, che sarà oggetto di un nuovo procedimento amministrativo;

7.      di prendere atto dell’attuale QRE, convenuto tra l’Arta Distretto Provinciale di Teramo e l’Azienda richiamato nella CdS del 14.09.2017 (di cui al prot. Arta n. 6821 del 05.11.2013), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 2);

8.      di stabilire che per le operazioni R13, attualmente in essere, la Ditta realizzi quanto previsto dalla D.G.R. n. 1244/05 entro e non oltre il 31.12.2017, con contestuale aggiornamento del QRE da concordare con l’Arta di Teramo;

9.      di fare propria la dichiarazione della Ditta in sede di CdS sopra richiamata, in merito alle operazione R12, (svolte solo per le frazioni si spazzamento stradale), e stabilire che le fasi da attivare R12 come per le frazioni organiche e indifferenziato, saranno oggetto di una successiva comunicazione con contestuale cronoprogramma per la realizzazione degli interventi e la definizione di un nuovo QRE;

10.    di riservarsi secondo quanto emerso in sede di sopralluogo da parte della ASL 4 TE del 28.09.2017 richiamato in premessa, di adottare i provvedimenti consequenziali;

11.    di stabilire  che l’autorizzazione di cui ai precedenti punto 2) e 3) sia concessa per un periodo pari ad anni dieci (10) alla data di notifica del presente provvedimento;

12.    di precisare che la presente autorizzazione è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. n° 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;

13.    di prescrivere che la Ditta comunichi preventivamente l’inizio dei lavori a questo Servizio, al competente Distretto Provinciale dell’ARTA, alla Provincia e al Comune dove ha sede l’impianto relativamente alla nuova configurazione impiantistica; a tale proposito si precisa che l’inizio dei lavori deve avvenire entro il termine perentorio di mesi 12 (Dodici) dalla notifica della presente autorizzazione, ai sensi dell’art. 45, co. 7, lett. b) della L.R. n° 45/07 e s.m.i. e l’esercizio dell’impianto in oggetto deve essere avviato entro il termine perentorio di mesi 36 (Trentasei) dalla notifica dell’autorizzazione ai sensi delle medesime disposizioni;

14.    di prescrivere che la fase di gestione dell’impianto è subordinata alla presentazione al SGR  della seguente documentazione, completa e conforme ai sensi di legge:

14.1 Documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito al successivo punto 22);

14.2 Comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:

        L’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

        L’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

        Il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

14.3 Documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n° 380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità Competente ai sensi delle vigenti normative in materia;

14.4 Copia dell’autorizzazione prevista dal D.P.R. n° 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione così come richiesti dalla medesima normativa e/o presentazione copia della istanza di autorizzazione ai fini del rilascio del CPI;

14.5   Data di avvio dell’impianto;

15.    di disporre che entro 180 giorni (centottanta) dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell’impianto. Detto certificato deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

        La conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

        La funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;

        L’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

        Il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

        L’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

Le attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

16.    di prescrivere che la Ditta ECO CONSUL surl provveda ad inviare il certificato di collaudo dell’impianto anche al competente Distretto Provinciale dell’ARTA, alla Provincia e al Comune dove ha sede l’impianto;

17.    di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

18.    di prescrivere che il titolare e/o gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

a.       Accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

b.      In caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l’impianto;

c.       I conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante;

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

19.    di prescrivere che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori   prescrizioni:

        deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

        devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

        devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

        deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

20.    di richiamare la Ditta ECO CONSUL surl  interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Chieti ed all’ARTA - Distretto Provinciale di Chieti di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;

21.    di richiamare la Ditta ECO CONSUL surl all’osservanza di quanto previsto dal D.M. 17 Dicembre 2009 – “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri” e s.m.i.;

22.    di obbligare la Ditta ECO CONSUL surl a:

22.1 Possedere, nel corso della fase di realizzazione dell’impianto di cui in premessa e fino al termine dei relativi lavori, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

22.2 Prestare prima dell’avvio effettivo delle operazioni di gestione dell’impianto di cui in premessa, adeguate garanzie finanziarie a favore della Regione Abruzzo, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 254 del 28.04.2016.

23.    di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

24.    di fare salvi altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n.1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.Lgs. 06 Novembre 2011, n° 159 e s.m.i. – “Codice antimafia”;

25.    di redigere il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della Ditta, a cura del competente SUAP;

26.    di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Ancarano (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Sede Centrale di PESCARA ed all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Distretto Provinciale di Teramo;

27.    di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

28.    di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini

 

 

Segue Allegato

Allegato1

Allegato2