IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate:
1. di
fare proprie le risultanze delle Conferenza dei Servizi datate 12.07.2016 e
14.09.2017, la comunicazione di variante del nota 20.02.2014, in conformità a
quanto giudicato dal CCRVIA
con giudizio favorevole n.
2603 del 22.12.2015;
2. di
approvare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs
03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e dell’art. 45 della Legge
Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. e della D.G.R. n.
1192/08, l’intervento proposto dalla Ditta ECO CONSUL surl
– sede legale via Ivrea 13/A Folignano (AP) – sede operativa Strada della
Bonifica Km 14,050 Ancarano (TE) P.I. n. 01850010446, di variante sostanziale
all’Autorizzazione regionale n. DA21/29 del 12.02.2014 e s.m.i.
concernente una potenzialità totale di rifiuti da gestire pari a 90.000 t/a e
aumento della superficie dell’impianto per complessivi 1.530 mq. circa coperti da tettoia, in conformità degli elaborati
tecnici e tavole progettuali, qui di seguito elencati:
-
Relazione
Tecnica avente ad oggetto: “Richiesta integrazioni alla Determinazione n.
DA21/29 del 12.02.2014 e seguito del giudizio n. 2603 del 22.12.2015 del
CCR-VIA”;
-
Layout
rappresentativo delle aree funzionali - scala 1:200 – Rev. 2 del 26.07.2017;
-
Planimetria
generale - Regimentazione delle acque - Rev. 2 del 26.07.2017;
3. di
autorizzare la Ditta di cui sopra a gestire presso il proprio impianto i
codici CER indicati in una tabella dedicata parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento (All. 1), richiamando il
parere Arta del 05.11.2013 prot. n. 6821, il quale
prescrive che il tempo di permanenza delle frazioni putrescibili all’interno
dell’impianto sia limitato a n. 72 ore dal conferimento (trattamento entro n.
48 ore e smaltimento entro e non oltre n. 72 ore complessive dal conferimento),
nonché quanto esposto e riepilogato negli schemi di flusso relativi alle aree
qui di seguito elencati:
4. di
autorizzare la Ditta ECO CONSUL srl a:
4.1 alla realizzazione e gestione ai sensi
dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. dell’impianto di cui al precedente punto 2) fasi
gestionali di cui all’allegato C della parte IV del T.U.A. (R12 e R13);
4.2 ai sensi del D.Lgs.
n. 152/06 e della L.R. n. 31/10 l’autorizzazione allo scarico delle acque di
prima pioggia (giusta nota della Società Ruzzo Reti S.p.A. (TE) del 13.09.2017 prot. n. 0025845;
4.3 ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. alle
emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di produzione, manipolazione,
trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale pulverulento;
5. di
sostituire l’autorizzazione regionale n. DA21/29 del 12.02.2014, fissando
nuove prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti a far data dalla notifica del
presente provvedimento; nelle more dell’avvio dell’esercizio nella nuova
configurazione impiantistica e secondo quanto indicato ai successivi punti 13)
e 14); la precedente autorizzazione, per quanto applicabile, continuerà a
produrre effetti anche in considerazione della validità della Polizza fideiussoria
agli atti del SGR;
6. di
sospendere, secondo quanto riportato in premessa la proposta di variante
per le operazioni R3 e R5 inserite nello studio dell’impatto ambientale di cui
al giudizio n. 2603 del 22.12.2015 e in particolare la linea di produzione del
CDR/CSS, che sarà oggetto di un nuovo procedimento amministrativo;
7. di
prendere atto dell’attuale QRE, convenuto tra l’Arta Distretto Provinciale
di Teramo e l’Azienda richiamato nella CdS del
14.09.2017 (di cui al prot. Arta n. 6821 del
05.11.2013), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 2);
8. di
stabilire che per le operazioni R13, attualmente in essere, la Ditta
realizzi quanto previsto dalla D.G.R. n. 1244/05 entro e non oltre il
31.12.2017, con contestuale aggiornamento del QRE da concordare con l’Arta di
Teramo;
9. di
fare propria la dichiarazione della Ditta in sede di CdS
sopra richiamata, in merito alle operazione R12, (svolte solo per le frazioni
si spazzamento stradale), e stabilire che le fasi da attivare R12 come per le
frazioni organiche e indifferenziato, saranno oggetto di una successiva
comunicazione con contestuale cronoprogramma per la realizzazione degli
interventi e la definizione di un nuovo QRE;
10. di
riservarsi secondo quanto emerso in sede di sopralluogo da parte della ASL
4 TE del 28.09.2017 richiamato in premessa, di adottare i provvedimenti
consequenziali;
11. di stabilire che l’autorizzazione di cui
ai precedenti punto 2) e 3) sia concessa per un periodo pari ad anni dieci (10)
alla data di notifica del presente provvedimento;
12. di
precisare che la presente autorizzazione è prorogabile nelle forme
stabilite dal D.Lgs. n°
152/06 e s.m.i. e dalla L.R. n° 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta
interessata;
13. di
prescrivere che la Ditta comunichi preventivamente l’inizio dei lavori a
questo Servizio, al competente Distretto Provinciale dell’ARTA, alla Provincia
e al Comune dove ha sede l’impianto relativamente alla nuova configurazione
impiantistica; a tale proposito si precisa che l’inizio dei lavori deve
avvenire entro il termine perentorio di mesi 12 (Dodici) dalla notifica della
presente autorizzazione, ai sensi dell’art. 45, co. 7, lett.
b) della L.R. n° 45/07 e s.m.i. e l’esercizio
dell’impianto in oggetto deve essere avviato entro il termine perentorio di
mesi 36 (Trentasei) dalla notifica dell’autorizzazione ai sensi delle medesime
disposizioni;
14. di
prescrivere che la fase di gestione dell’impianto è subordinata alla
presentazione al SGR
della seguente documentazione, completa e conforme ai sensi di
legge:
14.1
Documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie in
conformità a quanto stabilito al successivo punto 22);
14.2 Comunicazione
alla quale deve essere allegata una dichiarazione del Direttore dei Lavori
contenente:
• L’ultimazione delle opere in conformità
al progetto approvato;
• L’avvenuta effettuazione con esito
positivo della verifica di idoneità funzionale;
• Il nominativo del Responsabile della
gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze
tecniche;
14.3
Documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al
D.P.R. n° 380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità
Competente ai sensi delle vigenti normative in materia;
14.4 Copia
dell’autorizzazione prevista dal D.P.R. n° 151/2011 e s.m.i.
in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione così come
richiesti dalla medesima normativa e/o presentazione copia della istanza di
autorizzazione ai fini del rilascio del CPI;
14.5 Data di avvio dell’impianto;
15. di
disporre che entro 180 giorni (centottanta) dalla comunicazione di avvio
dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, la
Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell’impianto. Detto
certificato deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di
impianto:
• La conformità dell’impianto realizzato
con il progetto a suo tempo approvato;
• La funzionalità dei sistemi di
stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità
e qualità dei rifiuti da smaltire;
• L’idoneità delle singole opere civili ed
elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
• Il regolare funzionamento dell’impianto
nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
• L’idoneità dell’impianto a garantire il
rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel
provvedimento di approvazione;
Le attività di monitoraggio e l’esecuzione
di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da
smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e
sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo,
delle variabili e dei parametri operativi;
16. di
prescrivere che la Ditta ECO CONSUL surl provveda
ad inviare il certificato di collaudo dell’impianto anche al competente
Distretto Provinciale dell’ARTA, alla Provincia e al Comune dove ha sede
l’impianto;
17. di
prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non
possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e,
così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli
impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla
Regione Abruzzo;
18. di
prescrivere che il titolare e/o gestore dell’impianto, nel momento del
conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:
a. Accertare che il conferitore sia munito
di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
b. In caso di conferimenti effettuati da
parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti
quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività
domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune
ove ha sede l’impianto;
c. I conferimenti di rifiuti effettuati dai
soggetti di cui alla tipologia prevista dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. possono
avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di
commercio ambulante;
Nei casi di cui alle lettere b), c) il
gestore dell’impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo
di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi
identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del
codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di
produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il
rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o
gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalare le predette
irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;
19. di
prescrivere che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle
seguenti ulteriori prescrizioni:
• deve essere evitato ogni danno o
pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della
collettività e dei singoli;
• devono essere salvaguardate la fauna e
la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
• devono essere promossi, con l’osservanza
di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il
riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
• deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
20. di
richiamare la Ditta ECO CONSUL surl interessata al
rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189
(Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla
trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Chieti ed all’ARTA -
Distretto Provinciale di Chieti di una comunicazione concernente la quantità
dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo
quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le
disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;
21. di
richiamare la Ditta ECO CONSUL surl
all’osservanza di quanto previsto dal D.M. 17 Dicembre 2009 – “Istituzione del
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri” e s.m.i.;
22. di
obbligare la Ditta ECO CONSUL surl a:
22.1 Possedere,
nel corso della fase di realizzazione dell’impianto di cui in premessa e fino
al termine dei relativi lavori, polizza assicurativa di responsabilità civile verso
terzi;
22.2 Prestare
prima dell’avvio effettivo delle operazioni di gestione dell’impianto di cui in
premessa, adeguate garanzie finanziarie a favore della Regione Abruzzo, secondo
quanto previsto dalla D.G.R. n. 254 del 28.04.2016.
23. di
fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e
prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre
disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la
presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle
vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di
natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti
Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio
della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di
terzi;
24. di
fare salvi altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal
Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi
ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n.1227 e alla insussistenza delle cause
ostative previste dal D.Lgs. 06 Novembre 2011, n° 159
e s.m.i. – “Codice antimafia”;
25. di
redigere il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato
ai sensi di legge, presso la sede legale della Ditta, a cura del competente
SUAP;
26. di
trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Ancarano (TE),
all’Amministrazione Provinciale di Teramo all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale
Tutela Ambiente - Sede Centrale di PESCARA ed all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale
Tutela Ambiente - Distretto Provinciale di Teramo;
27. di
trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
28. di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli
estremi, all’oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione
Rifiuti e Bonifiche.
Avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Franco Gerardini
Segue
Allegato