IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate:
1.
di fare proprie le
conclusione della Confernza di Servizio tenutasi in
data 06.04.2017, nonché gli ulteriori passaggi del procedimento istruttorio;
2.
di approvare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e s.m.i.
e dell’45 della Legge Regionale 19.12.2007 n° 45 e s.m.i.,
l’intervento proposto dalla Società Lorusso Estrazione S.r.l. - Sede Legale:
Via Enrico Cialdini n° 4 – Avezzano (AQ) – Sede Operativa: Nucleo Artigianale –
Industriale di Avezzano – Località Paterno Km 121.800 (AQ) – C.F. e P. IVA: omissis – Numero di iscrizione alla Camera
di Commercio: AQ – omissis - Autorizzazione regionale alla realizzazione e
gestione di un impianto di recupero di RAEE (Rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche) e altri
rifiuti pericolosi e non pericolosi. Fasi: R12 – R13, identificato nei dati
catastali: Comune di Avezzano (AQ) – Foglio: 70 – Particella: 236 – Superficie:
800 mq – in conformità agli elaborati tecnici e tavole progettuali indicate in
premessa;
3.
di autorizzare la Società Lorusso Estrazione S.r.l.:
3.1 Alla realizzazione ed alla gestione, ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n°
152/2006 e s.m.i., dell’impianto di cui al precedente
punto 2);
3.2 Alle emissioni in atmosfera ai sensi
dell’art. 269 del D.Lgs. n°
152/2006 e s.m.i. derivanti dallo svolgimento
dell’attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e
stoccaggio di materiale polverulento;
4.
di stabilire che relativamente
alla matrice acque di scarico venga dato seguito a quanto riportato negli
elaborati tencici e tavole progettuali sopramenzionate
e alle decisioni assunte dalla Direzione Generale della Regione – CCR – VIA
Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale,
dall’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di
L’Aquila e dalla ASL – Azienda Sanitaria Locale 1 - Avezzano, Sulmona, L’Aquila
– Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
di cui viene data esplicazione nei pareri di seguito riportati;
5.
di disporre che nell’impianto
autorizzato possono esere gestiti RAEE (Rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche)
e altri rifiuti pericolosi e non pericolosi (Allegato 1 - Fasi - Potenzialità annua espressa in tonn - Potenzialità
giornaliera espressa in tonn - Elenco Codici C.E.R. –
Descrizione – Modalità di stoccaggio - Area di stoccaggio – Operazione/i di
recupero per singola tipologia di rifiuto – Potenzialità istantanea per singola
tipologia di rifiuto espressa in mc/tonn –) parte
integrate e sostanziale del presente
provvedimento;
6.
di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 3) è
condizionata al rispetto delle seguenti
prescrizioni:
6.1 della
Direzione Generale della Regione – CCR – VIA Comitato di Coordinamento
Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale prot.
n° RA/63250 del 23.03.2016:
-
Realizzazione
di n. 3 sondaggi attrezzati a piezometro per la ricostruzione della superficie
piezometrica e per la verifica di eventuali inquinanti della falda da metalli,
idrocarburi, composti aromaticio e composti
idrogenati;
-
In
sede di Conferenza dei Servizi è necessario verificare il rilascio
dell’autorizzazione per le operazioni R3 ai sensi del D.Lgs.
n° 49/2014;
6.2 dell’ARTA – Agenzia
Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di L’Aquila prot. n° 0010558/2017 del
22.06.2017:
-
La
Ditta dovrà mantenere separati i rifiuti in ingresso e quelli esitanti dalle
operazioni di recupero, depositati nella stessa area e aventi lo stesso CER,
nei limiti delle capacità di stoccaggio;
-
I
rifiuti derivanti dall’attività di Recupero R12 dovranno essere conferiti direttamentte ad un impianto autorizzato al recupero
finale;
-
In
riferimento alle acque sottarranee la Ditta dovrà
effettuare almeno un monitoraggio annuale delle stesse, corredato dalle
relative ricostruzioni piezometriche, le cui risultanze dovranno essere
trasmesse a questo Distretto; le sostanze da analizzare dovranno essere quelle
già ricercate dalla Ditta nella campagna di monitoraggio del 29 Aprile 2017, i
cui esiti sono stati trasmessi a questo Distretto con nota del 17 Maggio 2017
(ns. prot. n. 3625 del 18
Maggio 2017);
6.3 dell’Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano-Sulmona-L’Aquila – Dipartimento di Prevenzione –
U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica prot. n° 0138282/17 del 26.07.2017:
a.
Per
quanto riguarda le emissioni odorigine, l’impianto
dovrà essere realizzato applicando tutti i possibili accorgimenti finalizzati
al contenimento dei cattivi odori;
b.
Per
quanto concerne le modalità individuate per il trattamento delle acque di prima
pioggia, la Ditta dovrà adottare opportune precauzioni al fine di proteggere
l’ambiente circostante da esalazioni moleste e dal richiamo di insetti, dovuto
ad eventuali fenomeni di lagunaggio, con conseguente
possibile pregiudizio per la salute pubblica;
c.
La
tipologia di smaltimento dei reflui domestici (deposito temporaneo all’interno
di vasca a tenuta previo trattamento primario in fossa imhoff
che dovrà essere posizionata prima della vasca a tenuta), dovrà seguire i
criteri imposti dalla normativa attualmente in vigore (D.Lgs.
152/06); tale tipo di smaltimento sarà consentito fino alla attivazione delle
opere di urbanizzazione dell’area; i reflui dovranno essere avviati allo
smaltimento con cadenza almento trimestrale
indipendentemente dalle quantità in deposito;
d.
La
Ditta dovrà valutare il rischio dell’attività e prevedere gli accorgimenti
necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto
dal D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii.;
e.
La
Ditta proponente ha l’obbligo di evitare con ogni accorgimento l’alterazione
del clima acustico esistente a seguito del funzionamento dell’attività ed è
comunque tenuta, ove
ricorrano i termini, ad adempiere a qunto previsto
dal D.P.R. n° 227/11, art. 4, comma 3;
f.
In
sede di attivazione degli impianti, la Ditta provveda a documentare l’efficacia
del contenimento delle emissioni medianrte
opportuni riscontri analitici, di misura e di studio di impatto ambientale, in
modo da acquisire ulteriori informazioni che consentano di effettuare ulteriori
verifiche sulla efficacia delle misure adottate in riferimento alla tutela
della salute della popolazione e degli addetti;
7.
di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni
contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti
dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale
19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
8.
di stabilire che la presente autorizzazione di cui al
precedente punto 3) è concessa per un periodo di 10 anni (dieci) dalla data di
notifica del presente provvedimento, per il tramite del competente SUAP, ed è
comprensiva sia della fase di realizzazione che di gestione dell’impianto;
9.
di precisare che la presente autorizzazione è
prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. n°
45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della
Ditta interessata;
10.
di prescrivere che la Società comunichi preventivamente
l’inizio dei lavori al Servizio Gestione Rifiuti, al competente Distretto
Provinciale dell’ARTA, alla Provincia e al Comune dove ha sede l’impianto; a
tale proposito si precisa che l’inizio dei lavori deve avvenire entro il
termine perentorio di mesi 12 (Dodici) dalla notifica della presente
autorizzazione, ai sensi dell’art. 45, co. 7, lett.
b) della L.R. n° 45/07 e s.m.i. e l’esercizio
dell’impianto in oggetto deve essere avviato entro il termine perentorio di
mesi 36 (Trentasei) dalla notifica dell’autorizzazione ai sensi delle medesime
disposizioni;
11.
di prescrivere che la fase di gestione dell’impianto è
subordinata alla presentazione al Servizio Gestione Rifiuti della seguente documentazione, completa e
conforme ai sensi di legge:
11.1
Documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie in
conformità a quanto stabilito al successivo punto 19.1);
11.2 Comunicazione
alla quale deve essere allegata una dichiarazione del Direttore dei Lavori
contenente:
-
L’ultimazione
delle opere in conformità al progetto approvato;
-
L’avvenuta
effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
-
Il
nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee
e documentate conoscenze tecniche;
11.3
Documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al
D.P.R. n° 380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità
Competente ai sensi delle vigenti normative in materia;
11.4 Copia
dell’autorizzazione prevista dal D.P.R. n° 151/2011 e s.m.i.
in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione così come
richiesti dalla medesima normativa e/o presentazione copia della istanza di
autorizzazione ai fini del rilascio del CPI;
11.5 Data di avvio
dell’impianto;
12.
di disporre che entro 180 giorni (centottanta) dalla comunicazione
di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza
dell’interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo
dell’impianto. Detto certificato deve attestare, tra l’altro, in funzione anche
della tipologia di impianto:
-
La
conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
-
La
funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e
recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;
-
L’idoneità
delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i
rispettivi risultati funzionali;
-
Il
regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di
massima potenzialità;
-
L’idoneità
dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli
prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
-
Le
attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti
da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali
recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori,
misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;
13.
di prescrivere che la Società Lorusso Estrazione
S.r.l. provveda
ad inviare il certificato di collaudo dell’impianto di cui al punto 12) anche
al competente Distretto Provinciale dell’ARTA, alla Provincia e al Comune dove
ha sede l’impianto;
14.
di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente
autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla
gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali,
ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere
preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
15.
di prescrivere che il titolare e/o gestore dell’impianto,
nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di effettuare i seguenti
adempimenti:
a.
Accertare
che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali;
b.
In
caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti
possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente
connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del
Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l’impianto;
c.
I
conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista
dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie
riconducibili alla propria attività di commercio ambulante;
Nei casi di cui alle lettere b), c) il
gestore dell’impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha
l’obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni:
estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi
del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo
di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il
rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o
gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalare le predette
irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;
16.
di prescrivere che la presente autorizzazione è
subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
-
deve essere evitato ogni danno o
pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della
collettività e dei singoli;
-
devono essere
salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado
dell’ambiente e del paesaggio;
-
devono essere promossi,
con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a
favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
-
deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
17.
di richiamare la Società Lorusso Estrazione S.r.l. interessata al
rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189
(Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla
trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di L’Aquila ed all’ARTA -
Distretto Provinciale di L’Aquila di una comunicazione concernente la quantità
dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo
quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le
disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;
18.
di richiamare la Società Lorusso Estrazione S.r.l.
all’osservanza di quanto previsto dal D.M. 17 Dicembre 2009 – “Istituzione del
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri” e s.m.i.;
19.
di obbligare la Società Lorusso Estrazione S.r.l. a:
19.1 Possedere, nel
corso della fase di realizzazione dell’impianto di cui in premessa e fino al
termine dei relativi lavori, polizza assicurativa di responsabilità civile
verso terzi;
19.2 Prestare
prima dell’avvio effettivo delle operazioni di gestione dell’impianto di cui in
premessa, adeguate garanzie finanziarie a favore della Regione Abruzzo, secondo
quanto previsto dalla D.G.R. n° 254 del 28.04.2016.
20.
di fare salve eventuali e
ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza
di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in
materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene
rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo
ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e
sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti
e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono
fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
21.
di fare salvi altresì, i successivi accertamenti che
saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei
requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n.1227 e alla
insussistenza delle cause ostative previste dal D.Lgs.
06 Novembre 2011, n° 159 e s.m.i. – “Codice
antimafia”;
22.
di redigere il presente provvedimento in n. 1
originale, che viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della
Ditta, a cura del competente SUAP;
23.
di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune
di Avezzano (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. –
Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Sede Centrale di PESCARA ed all’A.R.T.A. –
Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Distretto Provinciale di L’Aquila;
24.
di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18
del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
25.
di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web
della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.
Avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Franco Gerardini