D.Lgs: 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. , art. 45 – Società Lorusso Estrazione S.r.l. – Sede Legale: Via Enrico Cialdini n° 4 – Avezzano (AQ) – Sede Operativa: Nucleo Artigianale – Industriale di Avezzano Località Paterno Km 121.800 (AQ) – C.F. e P. IVA: omissis – Numero di iscrizione alla Camera di Commercio: AQ – omissis - Autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)  e altri rifiuti pericolosi e non pericolosi. Fasi: R12 – R13.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

 

1.           di fare proprie  le conclusione della Confernza di Servizio tenutasi in data 06.04.2017, nonché gli ulteriori passaggi del procedimento istruttorio;

2.           di approvare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e dell’45 della Legge Regionale 19.12.2007 n° 45 e s.m.i., l’intervento proposto dalla Società Lorusso Estrazione S.r.l. - Sede Legale: Via Enrico Cialdini n° 4 – Avezzano (AQ) – Sede Operativa: Nucleo Artigianale – Industriale di Avezzano – Località Paterno Km 121.800 (AQ) – C.F. e P. IVA: omissis – Numero di iscrizione alla Camera di Commercio: AQ – omissis -  Autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)  e altri rifiuti pericolosi e non pericolosi. Fasi: R12 – R13, identificato nei dati catastali: Comune di Avezzano (AQ) – Foglio: 70 – Particella: 236 – Superficie: 800 mq – in conformità agli elaborati tecnici e tavole progettuali indicate in premessa;

3.           di autorizzare la Società Lorusso Estrazione S.r.l.:

3.1    Alla realizzazione ed alla gestione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., dell’impianto di cui al precedente punto 2);

3.2     Alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. derivanti dallo svolgimento dell’attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale polverulento;

4.           di stabilire che relativamente alla matrice acque di scarico venga dato seguito a quanto riportato negli elaborati tencici e tavole progettuali sopramenzionate e alle decisioni assunte dalla Direzione Generale della Regione – CCR – VIA Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, dall’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di L’Aquila e dalla ASL – Azienda Sanitaria Locale 1 - Avezzano, Sulmona, L’Aquila – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di cui viene data esplicazione nei pareri di seguito riportati;

5.           di disporre che nell’impianto autorizzato possono esere gestiti RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)  e altri rifiuti pericolosi e non pericolosi (Allegato 1 - Fasi -  Potenzialità annua espressa in tonn -  Potenzialità giornaliera espressa in tonn - Elenco Codici C.E.R. – Descrizione – Modalità di stoccaggio - Area di stoccaggio – Operazione/i di recupero per singola tipologia di rifiuto – Potenzialità istantanea per singola tipologia di rifiuto espressa in mc/tonn –) parte integrate e  sostanziale del presente provvedimento;

6.           di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 3) è condizionata al rispetto delle seguenti   prescrizioni:

6.1 della Direzione Generale della Regione – CCR – VIA Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale prot. n° RA/63250 del 23.03.2016:

 

-            Realizzazione di n. 3 sondaggi attrezzati a piezometro per la ricostruzione della superficie piezometrica e per la verifica di eventuali inquinanti della falda da metalli, idrocarburi, composti aromaticio e composti idrogenati;

-            In sede di Conferenza dei Servizi è necessario verificare il rilascio dell’autorizzazione per le operazioni R3 ai sensi del D.Lgs. n° 49/2014;

6.2  dell’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di L’Aquila prot. n° 0010558/2017 del 22.06.2017:

-            La Ditta dovrà mantenere separati i rifiuti in ingresso e quelli esitanti dalle operazioni di recupero, depositati nella stessa area e aventi lo stesso CER, nei limiti delle capacità di stoccaggio;

-            I rifiuti derivanti dall’attività di Recupero R12 dovranno essere conferiti direttamentte ad un impianto autorizzato al recupero finale;

-            In riferimento alle acque sottarranee la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio annuale delle stesse, corredato dalle relative ricostruzioni piezometriche, le cui risultanze dovranno essere trasmesse a questo Distretto; le sostanze da analizzare dovranno essere quelle già ricercate dalla Ditta nella campagna di monitoraggio del 29 Aprile 2017, i cui esiti sono stati trasmessi a questo Distretto con nota del 17 Maggio 2017 (ns. prot. n. 3625 del 18 Maggio 2017);

6.3   dell’Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano-Sulmona-L’Aquila – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica prot. n° 0138282/17 del 26.07.2017:

a.           Per quanto riguarda le emissioni odorigine, l’impianto dovrà essere realizzato applicando tutti i possibili accorgimenti finalizzati al contenimento dei cattivi odori;

b.           Per quanto concerne le modalità individuate per il trattamento delle acque di prima pioggia, la Ditta dovrà adottare opportune precauzioni al fine di proteggere l’ambiente circostante da esalazioni moleste e dal richiamo di insetti, dovuto ad eventuali fenomeni di lagunaggio, con conseguente possibile pregiudizio per la salute pubblica;

c.           La tipologia di smaltimento dei reflui domestici (deposito temporaneo all’interno di vasca a tenuta previo trattamento primario in fossa imhoff che dovrà essere posizionata prima della vasca a tenuta), dovrà seguire i criteri imposti dalla normativa attualmente in vigore (D.Lgs. 152/06); tale tipo di smaltimento sarà consentito fino alla attivazione delle opere di urbanizzazione dell’area; i reflui dovranno essere avviati allo smaltimento con cadenza almento trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito;

d.           La Ditta dovrà valutare il rischio dell’attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii.;

e.           La Ditta proponente ha l’obbligo di evitare con ogni accorgimento l’alterazione del clima acustico esistente a seguito del funzionamento dell’attività ed è comunque tenuta,  ove ricorrano i termini, ad adempiere a qunto previsto dal D.P.R. n° 227/11, art. 4, comma 3;

f.            In sede di attivazione degli impianti, la Ditta provveda a documentare l’efficacia del contenimento delle emissioni  medianrte opportuni riscontri analitici, di misura e di studio di impatto ambientale, in modo da acquisire ulteriori informazioni che consentano di effettuare ulteriori verifiche sulla efficacia delle misure adottate in riferimento alla tutela della salute della popolazione e degli addetti;

7.           di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

8.           di stabilire che la presente autorizzazione di cui al precedente punto 3) è concessa per un periodo di 10 anni (dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento, per il tramite del competente SUAP, ed è comprensiva sia della fase di realizzazione che di gestione dell’impianto; 

9.           di precisare che la presente autorizzazione è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. n° 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;

10.        di prescrivere che la Società comunichi preventivamente l’inizio dei lavori al Servizio Gestione Rifiuti, al competente Distretto Provinciale dell’ARTA, alla Provincia e al Comune dove ha sede l’impianto; a tale proposito si precisa che l’inizio dei lavori deve avvenire entro il termine perentorio di mesi 12 (Dodici) dalla notifica della presente autorizzazione, ai sensi dell’art. 45, co. 7, lett. b) della L.R. n° 45/07 e s.m.i. e l’esercizio dell’impianto in oggetto deve essere avviato entro il termine perentorio di mesi 36 (Trentasei) dalla notifica dell’autorizzazione ai sensi delle medesime disposizioni;

11.        di prescrivere che la fase di gestione dell’impianto è subordinata alla presentazione al Servizio Gestione Rifiuti  della seguente documentazione, completa e conforme ai sensi di legge:

11.1 Documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito al successivo punto 19.1);

11.2 Comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:

-            L’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

-            L’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

-            Il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

11.3 Documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n° 380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità Competente ai sensi delle vigenti normative in materia;

11.4 Copia dell’autorizzazione prevista dal D.P.R. n° 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione così come richiesti dalla medesima normativa e/o presentazione copia della istanza di autorizzazione ai fini del rilascio del CPI;

11.5 Data di avvio dell’impianto;

12.        di disporre che entro 180 giorni (centottanta) dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell’impianto. Detto certificato deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

-            La conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

-            La funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;

-            L’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

-            Il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

-            L’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

-            Le attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

13.        di prescrivere che la Società Lorusso Estrazione S.r.l.  provveda ad inviare il certificato di collaudo dell’impianto di cui al punto 12) anche al competente Distretto Provinciale dell’ARTA, alla Provincia e al Comune dove ha sede l’impianto;

14.        di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

15.        di prescrivere che il titolare e/o gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

a.           Accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

b.           In caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l’impianto;

c.           I conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante;

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

16.        di prescrivere che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

-            deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-            devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-            devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

-            deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

17.        di richiamare la Società Lorusso Estrazione S.r.l.  interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di L’Aquila ed all’ARTA - Distretto Provinciale di L’Aquila di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;

18.        di richiamare la Società Lorusso Estrazione S.r.l. all’osservanza di quanto previsto dal D.M. 17 Dicembre 2009 – “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri” e s.m.i.;

19.        di obbligare la Società Lorusso Estrazione S.r.l. a:

19.1 Possedere, nel corso della fase di realizzazione dell’impianto di cui in premessa e fino al termine dei relativi lavori, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

19.2 Prestare prima dell’avvio effettivo delle operazioni di gestione dell’impianto di cui in premessa, adeguate garanzie finanziarie a favore della Regione Abruzzo, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n° 254 del 28.04.2016.

20.        di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

21.        di fare salvi altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n.1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.Lgs. 06 Novembre 2011, n° 159 e s.m.i. – “Codice antimafia”;

22.        di redigere il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della Ditta, a cura del competente SUAP;

23.        di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Avezzano (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Sede Centrale di PESCARA ed all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Distretto Provinciale di L’Aquila;

24.        di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

25.        di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini

 

Segue Allegato