IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente
riportate e trascritte:
1. di
approvare ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs 152/06
e s.m.i. e della L.R. 31/2010, sulla base del parere
tecnico dell’ARTA Abruzzo di cui alla nota prot.n. 25662 del 03/10/2017,
acquista al protocollo regionale con n. 253515/17 del 03/10/2017, allegato al
presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 2),
il progetto relativo ai “Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione
denominato “Case Bruciate” nel comune di Collecorvino e dell’impianto di
depurazione “Remartello, comune di Loreto Aprutino – Macroprogetto 1 Intervento B”;
2. di
stabilire che ai sensi della L.R. n. 31/2010 e del documento “Iter e linee
guida per l’approvazione di progetti di depurazione di acque reflue urbane”
approvato con D.G.R. n. 227 del 28 Marzo 2013, l‘approvazione del progetto ha
una durata di tre anni dal suo rilascio;
3.
di autorizzare ai sensi della L.R. 36/2015 e della
D.G.R. 468/2016 e sulla base del parere tecnico dell’ARTA Abruzzo di cui 25662
del 03/10/2017, acquista al protocollo regionale con n. 253515/17 del
03/10/2017, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e
sostanziale (Allegato 2), lo scarico provvisorio dell’impianto di depurazione
in loc. Casebruciate del
Comune di Collecorvino, durante l’effettuazione dei lavori suddetti, alle
seguenti condizioni:
- gli interventi di adeguamento
dell’impianto di che trattasi seguano le previsioni tecniche e temporali di cui
al parere tecnico dell’ARTA Abruzzo in Allegato 2 al presente atto e del
cronoprogramma lavori allegato al parere stesso;
- nel corso dello svolgimento dei lavori
dovranno essere messi in atto i presidi depurativi dichiarati, atti a garantire
il rispetto in ciascuna fase del cronoprogramma dei limiti di emissione di cui
alle tabb. 1 e 3 dell’Allegato 5 alla parte Terza del
D.Lgs 152/06 e s.m.i. di
seguito indicati:
Nonché dei limiti fissati dalla stessa
Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs
152/06 e s.m.i. per i seguenti parametri
-
Cadmio,
Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco;
4. di
stabilire che
-
la durata massima dell’autorizzazione
provvisoria è fissata in 57 giorni a partire dall’avvio della Fase 1, sulla
base del cronoprogramma allegato,
-
è concedibile un'unica proroga di
non oltre tre mesi, in maniera espressa, dall’autorità competente, supportata
da adeguate motivazioni tecniche o connessa ad eventi imprevedibili, non
dipendenti dalla condotta del Soggetto Gestore dell’impianto e attestati
formalmente dallo stesso. Il Soggetto Gestore è tenuto comunque a comunicare
preventivamente e tempestivamente ogni modifica al cronoprogramma dei lavori,
-
la decorrenza dell’autorizzazione
provvisoria avrà inizio dalla data di avvio dei lavori (fase 1) di cui al
cronoprogramma allegato. La comunicazione di avvio lavori dovrà essere inviata,
almeno 15 giorni prima dell’avvio stesso, da ACA SpA,
all’ARTA e alla Regione a mezzo PEC;
5. di
stabilire i seguenti obblighi in capo al titolare dell’autorizzazione:
- è vietato un aumento anche temporaneo
dei valori di emissione dello scarico provvisorio rispetto a quanto riportato
nel parere ARTA e nell’Allegato 2 che costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente autorizzazione,
- il titolare dello scarico provvisorio
NON potrà concedere nuove autorizzazioni per lo scarico in rete fognaria di
acque reflue diverse da quelle domestiche ed assimilate, se determinano un
rischio di aumento dei valori di emissione dello scarico provvisorio. Sono
comunque vietati nuovi recapiti di acque reflue industriali contenenti sostanze
prioritarie e pericolose prioritarie definite dalla Direttiva 2000/60/CE (tabella
1/A dell’Allegato 1 alla parte Terza del D.Lgs
152/2006 e s.m.i.), nonché delle altre sostanze
indicate nella Tabella 1/B dell’Allegato 1 alla parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché
nella Tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs
152/2006,
- il titolare dello scarico/gestore, ai
sensi dell’art. 8 della D.G.R. n. 468/2016, è tenuto all’effettuazione degli
autocontrolli sullo scarico in ciascuna fase del cronoprogramma e i relativi
certificati analitici devono essere inviati alla Regione - Servizio Gestione e
Qualità delle Acque e al Distretto ARTA di Chieti entro i 15 giorni successivi
al prelievo,
- gli autocontrolli dovranno riguardare i
seguenti parametri: Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame,
Selenio, Zinco, pH, Solidi Sospesi Totali, BOD5, COD,
Cloro attivo libero, Solfuri, Solfiti, Solfati, Cloruri, Fosforo totale, Azoto
Ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, E. coli;
- i controlli del rispetto della presente
autorizzazione verranno svolti da ARTA nei tempi e nei modi di legge. Gli esiti
dei controllo verranno tempestivamente trasmessi alla Regione – Servizio
Gestione e Qualità delle Acque;
6. di
stabilire che
-
dalla data di decorrenza della presente
autorizzazione provvisoria, decade l’autorizzazione allo scarico rilasciata
dalla Provincia di Pescara con determinazione n. 1569 del 22/10/2015 (relativa
ad impianto di Case Bruciate,
-
dalla comunicazione del termine dei
lavori di adeguamento dell’impianto di loc. Case
Bruciate decadrà l’autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di
Pescara con determinazione n. n. 3111
del 13/11/2012, relativa ad impianto di Remartello,
-
almeno 50 giorni prima
rispetto alla cessazione dell’efficacia della presente autorizzazione
provvisoria il titolare dovrà chiedere le autorizzazioni ex art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo i
criteri di cui all’art. 101 dello stesso decreto per l’impianto di loc. Case Bruciate;
7. di
disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T. della Regione
Abruzzo;
8. di
trasmettere il presente atto all’ACA SpA,
all’Ente di Governo dell’Ambito Pescarese, all’ERSI, al Comune di Collecorvino,
al Comune di Loreto Aprutino ed all’ARTA Abruzzo.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Ing.
Domenico Longhi