L.R. 21.10.2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” (B.U.R.A.T. n. 40 S.O. 06.11.2013) - Riapertura termini avviso di cui alla DGR n. 651 del 28.07.2015 (BURAT Speciale n. 74 del 5 agosto 2015) per ampliare l’elenco di soggetti per la nomina di Commissari degli Enti e Società di gestione dei rifiuti.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che la L.R. n. 36 del 21 ottobre 2013 introduce una nuova governance della gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani, mediante l’organizzazione territoriale in un unico Ambito Territoriale Ottimale regionale, denominato "ATO Abruzzo" e l’istituzione di una Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti urbani, denominata “AGIR”, Ente rappresentativo di tutti i Comuni dell’ATO Abruzzo, a cui gli stessi partecipano obbligatoriamente;

 

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

 

VISTO il Dlgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed in particolare l’art. 200 “Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” che prevede che: “[omissis] .. 1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, … omissis”;

 

VISTE altresì:

-        la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”;

-        l’art. 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. avente per oggetto: “Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, testo vigente;

-        la L. n. 148/2011, art. 3-bis “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali”;

-        la L. 7 agosto 2015, n. 124, recante: “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”, che prevede all’art. 19 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale”, in particolare il primo comma, lett. d) “Definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;

-        il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.), art. 37, comma 5), a tenore del quale: “[…] In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l’ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l’ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore […]”;

 

CONSIDERATO che:

-            la Regione Abruzzo, nel contesto delle suddette disposizioni dettate nel settore della gestione integrata dei rifiuti, con L.R. 21.10.2013, n. 36 e s.m.i, recante:  “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)” - B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013 – intende introdurre una nuova governance della gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani, mediante l’organizzazione territoriale in un unico Ambito Territoriale Ottimale regionale, denominato "ATO Abruzzo" e l’istituzione di una Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti urbani, denominata “AGIR”, ente rappresentativo di tutti i Comuni dell’ATO Abruzzo, a cui gli stessi partecipano obbligatoriamente;

-            al fine dell’istituzione dell’AGIR, l’art. 3, comma 1, della L.R. n.36/2013 e s.m.i, recante: “Commissario Unico Straordinario”, prevede la nomina di Commissario Unico Straordinario,”[…] Scelto tra i dirigenti e funzionari regionali, di enti e di società partecipate dalla Regione Abruzzo in servizio al momento del conferimento della nomina, in possesso di adeguata professionalità, che opera in base alle modalità ed agli indirizzi definiti con atto della Giunta regionale […]”, ai fini dello svolgimento delle funzioni  previste dalla stessa norma in vista della costituzione dell’AGIR;

 

RICHIAMATE la DGR n. 925 del 09.12.2013 recante: “L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività”;

 

CONSIDERATO che il Commissario Unico Straordinario, ai sensi dell’art.3, comma 4, della L.R. 36/2013, si avvale del supporto del SGR per lo svolgimento delle attività di propria competenza;

 

VISTO il DPGR n. 3 del 12.01.2016 con cui è stato nominato il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in attuazione del suddetto art. 3 e degli indirizzi dettati con la soprarichiamata DGR n. 925 del 09.12.2013;

 

TENUTO CONTO del fatto che la L.R. n. 36/2013:

-        all’art. 17, comma 2, dispone che “Le funzioni di programmazione e controllo dei consorzi comprensoriali ex L.R. 08.09.1988, n. 74 cessano decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e, comunque, dalla data di costituzione dell’AGIR”;

-        all’art. 3, comma 1, lett. b), prevede, tra le funzioni attribuite al Commissario Unico Straordinario A.G.I.R. “La proposta al Presidente della Giunta regionale del commissariamento dei consorzi obbligatori comprensoriali istituiti ai sensi della legge regionale 8 settembre 1988, n. 74 […]”;

 

RICHIAMATA la DGR n. 651 del 28.07.2015 (BURAT Speciale n. 74 del 5 agosto 2015), con la quale si è espletata una procedura comparativa mirante alla presentazione di candidature ai fini della nomina dei Commissari degli Enti di gestione dei rifiuti urbani, per il raggiungimento delle finalità di legge soprarichiamate; modificata con la DGR n. 375 del 13 giugno 2016;

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DPC026/163 del 15 luglio 2016, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DPC026/182 del 4 agosto 2016, con cui si è proceduto ad approvare l’esito della procedura di cui sopra, contenente l’elenco idonei, istanze pervenute e non ammessi e fuori termine;

 

RITENUTO che per il raggiungimento delle soprarichiamate finalità di legge ed al fine di ampliare maggiormente la platea dei soggetti idonei allo svolgimento delle funzioni di Commissari degli Enti e Società di gestione dei rifiuti, si rende necessario riaprire i termini dell’avviso pubblico di cui alla DGR n. 651/2015 per la presentazione di manifestazioni di interesse ai fini della nomina dei Commissari degli enti e società di gestione dei rifiuti, attribuendo un termine di 10 gg per l’invio di candidature a tal fine, a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.A.T.;

 

RITENUTO per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. 36/2013, procedere alla riapprovazione dell’Avviso pubblico, allegato al presente atto e costituente parte integrante e sostanziale dello steso - Allegato 1 - e dei i Modelli A e B ad esso allegati, disciplinando  termini e  modalità per la presentazione di candidature per  ampliare l’elenco dei soggetti idonei a cui attingere per la nomina di Commissari degli Enti e Società di gestione dei rifiuti approvato Determinazione Dirigenziale n. DPC026/182 del 4 agosto 2016, precisando che con l’avviso di cui trattasi la Giunta non pone in essere alcuna procedura concorsuale o preconcorsuale, né determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a ricevere prestazioni e a pretendere la prosecuzione della procedura;

 

RITENUTO di stabilire che le indennità da attribuirsi ai commissari individuati con le sopraccitate modalità, saranno a totale carico del bilancio dei soggetti commissariati, la cui entità sarà stabilita dal DPGR conseguente all’adozione del presente provvedimento, ai sensi delle norme vigenti;

 

RITENUTO altresì che i Commissari dovranno relazionare sull’attività realizzata, data l’importanza e l’urgenza degli interventi da porre in essere;

 

RILEVATO che ai sensi delle vigenti norme regionali, la durata dell’incarico dei Commissari sarà predefinita ed eventualmente rinnovabile, con DPGR, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni;

 

RICHIAMATA la DGR n. 35 del 29/01/2016 “Documento tecnico di accompagnamento 2016-2018 e Bilancio finanziario gestionale 2016- Approvazione - Art. 3, comma 3, Lettera a) e b) L.R. 19.1.2016, n. 6;

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo nel bilancio del corrente esercizio finanziario;

 

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

 

DATO ATTO che il Direttore regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

 

UDITA la relazione del Presidente della Giunta regionale;

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (TUEL);

 

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

 

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 

VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

 

1.      di riaprire i termini dell’avviso pubblico di cui alla D.G.R. n. 651 del 28 luglio 2015, per la presentazione di manifestazioni di interesse ai fini della nomina dei Commissari degli enti e società di gestione dei rifiuti, al fine di ampliare maggiormente la platea dei soggetti idonei allo svolgimento delle funzioni di Commissari degli Enti e Società di gestione dei rifiuti per le finalità di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. 36/2013, attribuendo un termine di 10 gg. per l’invio di candidature a tal fine, a decorrere dalla pubblicazione sul B.U.R.A.T. dell’avviso di cui al punto 2);

2.      di approvare l’avviso pubblico, Allegato 1 con i relativi Modelli A e B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che disciplinano termini e modalità per la presentazione di candidature;

3.      di precisare che con il sopracitato avviso la Giunta non pone in essere alcuna procedura concorsuale o pre-concorsuale, né determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a ricevere prestazioni e a pretendere la prosecuzione della procedura;

4.      di demandare, ai sensi dell’art. 16, comma 3 e dell’art. 54 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., al Presidente della Giunta regionale l’adozione dei conseguenti atti di nomina dei Commissari, a cui si rimette altresì la definizione dei contenuti dell’incarico e delle scadenze, delle modalità di esecuzione del mandato, degli oneri relativi all’espletamento dell’incarico stesso e quanto altro necessario per il corretto svolgimento dell’attività;

5.      di attribuire di conseguenza, tutti i poteri ai Commissari individuati con le modalità di cui al punto 2), al fine di provvedere da parte degli stessi all’approvazione degli atti di competenza ai sensi di legge propedeutici ed obbligatori per realizzare gli obiettivi della L.R. 36/2013 ai fini della costituzione dell’A.G.I.R.;

6.      di dare atto che il presente provvedimento non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo nel bilancio del corrente esercizio finanziario;

7.      di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti ad attuare i necessari successivi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all’adozione del presente atto;

8.      di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo – Gestione rifiuti e bonifiche.

 

Segue Allegato