LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO
che la L.R. n. 36 del 21 ottobre 2013 introduce una
nuova governance della gestione dei servizi del ciclo
integrato dei rifiuti urbani, mediante l’organizzazione territoriale in un
unico Ambito Territoriale Ottimale regionale, denominato "ATO
Abruzzo" e l’istituzione di una Autorità per la Gestione Integrata dei
Rifiuti urbani, denominata “AGIR”, Ente rappresentativo di tutti i Comuni
dell’ATO Abruzzo, a cui gli stessi partecipano obbligatoriamente;
VISTA
la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea
2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;
VISTO
il Dlgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”
e s.m.i., che ha modificato la legislazione
ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV
“Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed
in particolare l’art. 200 “Organizzazione territoriale del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani” che prevede che: “[omissis] ..
1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti
territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, … omissis”;
VISTE
altresì:
- la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la
gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., con la
quale la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei
Rifiuti (PRGR), che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia
di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 “Testo unico in materia di gestione dei
rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”;
- l’art. 113 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e s.m.i. avente per oggetto:
“Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica”, testo vigente;
- la L. n. 148/2011, art. 3-bis “Ambiti
territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici
locali”;
- la L. 7 agosto 2015, n. 124, recante:
“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni
pubbliche”, che prevede all’art. 19 “Riordino della disciplina dei servizi
pubblici locali di interesse economico generale”, in particolare il primo
comma, lett. d) “Definizione, anche mediante rinvio
alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per
l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica”;
- il D.Lgs. n.
50 del 18 aprile 2016 (G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.), art. 37, comma 5), a
tenore del quale: “[…] In caso di concessione di servizi pubblici locali di
interesse economico generale di rete, l’ambito di competenza della centrale di
committenza coincide con l’ambito territoriale di riferimento (ATO),
individuato ai sensi della normativa di settore […]”;
CONSIDERATO
che:
-
la Regione Abruzzo, nel contesto
delle suddette disposizioni dettate nel settore della gestione integrata dei
rifiuti, con L.R. 21.10.2013, n. 36 e s.m.i,
recante: “Attribuzione delle funzioni
relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla
legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei
rifiuti)” - B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013 – intende introdurre una
nuova governance della gestione dei servizi del ciclo
integrato dei rifiuti urbani, mediante l’organizzazione territoriale in un
unico Ambito Territoriale Ottimale regionale, denominato "ATO
Abruzzo" e l’istituzione di una Autorità per la Gestione Integrata dei
Rifiuti urbani, denominata “AGIR”, ente rappresentativo di tutti i Comuni
dell’ATO Abruzzo, a cui gli stessi partecipano obbligatoriamente;
-
al fine dell’istituzione dell’AGIR,
l’art. 3, comma 1, della L.R. n.36/2013 e s.m.i,
recante: “Commissario Unico Straordinario”, prevede la nomina di Commissario
Unico Straordinario,”[…] Scelto tra i dirigenti e funzionari regionali, di enti
e di società partecipate dalla Regione Abruzzo in servizio al momento del
conferimento della nomina, in possesso di adeguata professionalità, che opera
in base alle modalità ed agli indirizzi definiti con atto della Giunta
regionale […]”, ai fini dello svolgimento delle funzioni previste dalla stessa norma in vista della
costituzione dell’AGIR;
RICHIAMATE
la DGR n. 925 del 09.12.2013 recante: “L.R.
21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed
indirizzi delle attività”;
CONSIDERATO
che il Commissario Unico Straordinario, ai sensi dell’art.3, comma 4, della
L.R. 36/2013, si avvale del supporto del SGR per lo svolgimento delle attività
di propria competenza;
VISTO
il DPGR n. 3 del 12.01.2016 con cui è stato nominato
il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario Unico Straordinario
A.G.I.R, in attuazione del suddetto art. 3 e degli indirizzi dettati con la
soprarichiamata DGR n. 925 del 09.12.2013;
TENUTO
CONTO del fatto che la L.R. n. 36/2013:
- all’art. 17, comma 2, dispone che “Le
funzioni di programmazione e controllo dei consorzi comprensoriali ex L.R.
08.09.1988, n. 74 cessano decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge e, comunque, dalla data di costituzione dell’AGIR”;
- all’art. 3, comma 1, lett.
b), prevede, tra le funzioni attribuite al Commissario Unico Straordinario
A.G.I.R. “La proposta al Presidente della Giunta regionale del commissariamento
dei consorzi obbligatori comprensoriali istituiti ai sensi della legge
regionale 8 settembre 1988, n. 74 […]”;
RICHIAMATA
la DGR n. 651 del 28.07.2015 (BURAT Speciale n. 74 del 5 agosto 2015), con la
quale si è espletata una procedura comparativa mirante alla presentazione di
candidature ai fini della nomina dei Commissari degli Enti di gestione dei
rifiuti urbani, per il raggiungimento delle finalità di legge soprarichiamate;
modificata con la DGR n. 375 del 13 giugno 2016;
RICHIAMATA
la Determinazione Dirigenziale n. DPC026/163 del 15
luglio 2016, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n.
DPC026/182 del 4 agosto 2016, con cui si è proceduto ad approvare l’esito della
procedura di cui sopra, contenente l’elenco idonei, istanze pervenute e non
ammessi e fuori termine;
RITENUTO
che per il raggiungimento delle soprarichiamate finalità di legge ed al fine di
ampliare maggiormente la platea dei soggetti idonei allo svolgimento delle
funzioni di Commissari degli Enti e Società di gestione dei rifiuti, si rende
necessario riaprire i termini dell’avviso pubblico di cui alla DGR n. 651/2015
per la presentazione di manifestazioni di interesse ai fini della nomina dei
Commissari degli enti e società di gestione dei rifiuti, attribuendo un termine
di 10 gg per l’invio di candidature a tal fine, a decorrere dalla pubblicazione
dell’avviso sul B.U.R.A.T.;
RITENUTO
per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. 36/2013, procedere alla riapprovazione
dell’Avviso pubblico, allegato al presente atto e costituente parte integrante
e sostanziale dello steso - Allegato 1 - e dei i Modelli A e B ad esso
allegati, disciplinando termini e modalità per la presentazione di candidature
per ampliare l’elenco dei soggetti
idonei a cui attingere per la nomina di Commissari degli Enti e Società di
gestione dei rifiuti approvato Determinazione Dirigenziale n. DPC026/182 del 4
agosto 2016, precisando che con l’avviso di cui trattasi la Giunta non pone in
essere alcuna procedura concorsuale o preconcorsuale,
né determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente
rilevante a ricevere prestazioni e a pretendere la prosecuzione della
procedura;
RITENUTO
di stabilire che le indennità da attribuirsi ai commissari individuati con le
sopraccitate modalità, saranno a totale carico del bilancio dei soggetti
commissariati, la cui entità sarà stabilita dal DPGR conseguente all’adozione
del presente provvedimento, ai sensi delle norme vigenti;
RITENUTO
altresì che i Commissari dovranno relazionare sull’attività realizzata, data
l’importanza e l’urgenza degli interventi da porre in essere;
RILEVATO
che ai sensi delle vigenti norme regionali, la durata dell’incarico dei
Commissari sarà predefinita ed eventualmente rinnovabile, con DPGR, nel caso in
cui ne ricorrano le condizioni;
RICHIAMATA
la DGR n. 35 del 29/01/2016 “Documento tecnico di accompagnamento 2016-2018 e
Bilancio finanziario gestionale 2016- Approvazione - Art. 3, comma 3, Lettera
a) e b) L.R. 19.1.2016, n. 6;
CONSIDERATO
che il presente provvedimento non comporta obbligazioni finanziarie per la
Regione Abruzzo nel bilancio del corrente esercizio finanziario;
DATO
ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione
Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche
Ambientali, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
DATO
ATTO che il Direttore regionale del
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali ha
espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla
coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;
UDITA
la relazione del Presidente della Giunta regionale;
VISTO
il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.
(TUEL);
VISTA
la legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTO
il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA
la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
A voti unanimi, espressi nelle forme di
legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa,
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di
riaprire i termini dell’avviso pubblico di cui alla D.G.R. n. 651 del 28
luglio 2015, per la presentazione di manifestazioni di interesse ai fini della
nomina dei Commissari degli enti e società di gestione dei rifiuti, al fine di
ampliare maggiormente la platea dei soggetti idonei allo svolgimento delle
funzioni di Commissari degli Enti e Società di gestione dei rifiuti per le
finalità di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) della
L.R. 36/2013, attribuendo un termine di 10 gg. per l’invio di candidature a tal
fine, a decorrere dalla pubblicazione sul B.U.R.A.T. dell’avviso di cui al
punto 2);
2. di
approvare l’avviso pubblico, Allegato 1 con i relativi Modelli A e B, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, che disciplinano termini e
modalità per la presentazione di candidature;
3. di
precisare che con il sopracitato avviso la Giunta non pone in essere alcuna
procedura concorsuale o pre-concorsuale, né determina
l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a
ricevere prestazioni e a pretendere la prosecuzione della procedura;
4. di
demandare, ai sensi dell’art. 16, comma 3 e dell’art. 54 della L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i., al Presidente della
Giunta regionale l’adozione dei conseguenti atti di nomina dei Commissari, a
cui si rimette altresì la definizione dei contenuti dell’incarico e delle
scadenze, delle modalità di esecuzione del mandato, degli oneri relativi
all’espletamento dell’incarico stesso e quanto altro necessario per il corretto
svolgimento dell’attività;
5. di
attribuire di conseguenza, tutti i poteri ai Commissari individuati con le
modalità di cui al punto 2), al fine di provvedere da parte degli stessi
all’approvazione degli atti di competenza ai sensi di legge propedeutici ed
obbligatori per realizzare gli obiettivi della L.R. 36/2013 ai fini della
costituzione dell’A.G.I.R.;
6. di
dare atto che il presente provvedimento non comporta obbligazioni
finanziarie per la Regione Abruzzo nel bilancio del corrente esercizio
finanziario;
7. di
incaricare il Servizio Gestione Rifiuti ad attuare i necessari successivi
adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all’adozione del presente atto;
8. di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione
Abruzzo – Gestione rifiuti e bonifiche.