LA GIUNTA REGIONALE
VISTO
l’articolo 24 della L.R. 14 settembre 1999 n. 77
“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” che
attribuisce ai dirigenti di servizio la competenza ad esercitare, nell'ambito
delle risorse attribuite, i poteri di spesa o, secondo i casi, di accertamento
ed acquisizione delle entrate;
VISTI,
altresì:
- il D.L. 30 settembre 2005 n. 203 “Misure
di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria
e finanziaria” e
ss.mm.ii. convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248, che
all’articolo 3 detta disposizioni in materia di servizio nazionale della
riscossione;
- il
D.lgs. 6 maggio 2011 n. 68
recante “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a
statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario”
che, all’articolo 9, dispone sull’attribuzione alle Regioni del gettito
derivante dalla lotta all’evasione fiscale e all’articolo 10 disciplina la
gestione dei tributi regionali prevedendo, tra l’altro, che
“nel rispetto della autonomia organizzativa delle regioni nella scelta
delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, le
regioni possono definire con specifico atto convenzionale, sottoscritto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, le
modalità gestionali e operative dei tributi regionali, nonché di ripartizione
degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione ….. L'atto convenzionale,
sottoscritto a livello nazionale, riguarda altresì la compartecipazione al
gettito dei tributi erariali…..”, che “la convenzione …….. deve
prevedere la condivisione delle basi informative e l'integrazione dei dati di
fonte statale con gli archivi regionali…” e che “le attività di controllo, di
rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e
dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia delle
Entrate….”;
- il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e
per il finanziamento di esigenze indifferibili “, convertito in legge, con
modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 1° dicembre 2016, n. 225”, che, tra l’altro, dispone con decorrenza 1°
Luglio 2017 lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia,
e l’istituzione di un ente pubblico economico denominato “Agenzia delle Entrate
– Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle Entrate sottoposto
all’indirizzo e alla vigilanza del MEF, che assume la qualifica di agente della
riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titoli I, capo II,
e al titolo II del D.P.R. 29 settembre
1973 n. 602;
- l’articolo 2 “Disposizioni in materia di
riscossione e recupero” della L.R. 11
febbraio 1999 n. 6 “Norme in materia di tasse automobilistiche”, come risulta
dalla sostituzione disposta con la L.R. 27.01.2017 (Legge di Stabilità
Regionale 2017), che, ai commi 9 e 10 dispone che “La Giunta regionale è
autorizzata a stipulare convenzioni con l'Agenzia delle Entrate e con i suoi
enti strumentali per la lotta all'evasione ed il recupero coattivo della tassa
automobilista regionale” e che “Le convenzioni di cui al comma 9 devono
prevedere la facoltà di estensione dell'attività di recupero coattivo anche ad
altri tributi ed entrate regionali.";
- l’articolo 35 “Misure urgenti in materia
di riscossione” del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 - convertito in Legge 21 giugno
2017 n. 96 - recante “Disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo
sviluppo”, che apporta modifiche all’articolo 1 e all’articolo 2 del D.L. 22
ottobre 2016, n. 193 estendendo alle “amministrazioni locali, come individuate
dall’Istituto Nazionale di statistica (ISTAT)”, tra le quali sono presenti le
regioni, la possibilità, già prevista per gli enti locali,
di “deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le
attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o
patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, commi
3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46,
delle società da essa partecipate.”;
VISTA,
infine, la nota prot. n. 2017- EQUISDR-3713542 del
24.05.2017 trasmessa da Equitalia Servizi di
Riscossione SPA avente ad oggetto ”Comunicazione
soppressione Equitalia – Istituzione Agenzia delle
Entrate – Riscossione. D.L. n. 193/2016 e successive modifiche e integrazioni” con la
quale il predetto agente della riscossione ha comunicato che:
1. le amministrazioni locali interessate ad
affidare, relativamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, la
riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da
essa partecipate al nuovo ente Agenzia delle entrate – Riscossioni dovranno
adottare apposita deliberazione;
2. all’atto dell’affidamento dell’incarico di
riscossione le amministrazioni saranno tenute a dichiarare: a) di aver assolto
agli obblighi di legge avendo adottato la delibera a tal fine richiesta dalla
legge, indicandone numero, data e termine di efficacia; b) che la tipologia
delle entrate iscritte a ruolo è conforme al contenuto della delibera;
DATO
ATTO, con
riferimento alla tassa automobilistica e
ai principali tributi regionali
- che fino al 30.06.2015 l’attività di
recupero coattivo della tassa automobilistica regionale e dei proventi per la gestione del demanio
idrico è stata svolta dalla SO.GE.T. S.p.a, società
iscritta all’Albo di cui all’articolo 53, comma 1, del D.Lgs.
15 dicembre 1997 n. 46,
dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei
tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle provincie
e dei comuni;
- che con nota prot.
RA/139553/DPB del 26 maggio 2015 l’Amministrazione Regionale ha comunicato alla
SO.GE.T. S.p.a l’intenzione di non proseguire il
rapporto di natura convenzionale;
- che la SO.GE.T. SPA, avendo già emesso e
notificato le ingiunzioni di pagamento per il recupero coattivo delle predette
entrate, proseguirà nell’attività di
recupero limitatamente alle liste di carico comunicate dall’Amministrazione
Regionale prima della cessazione della convenzione, con conseguente maturazione
di ulteriori aggi a carico dell’ente impositore Regione Abruzzo che verranno
trattenuti direttamente dai riversamenti periodici delle entrate incassate a
seguito di recupero coattivo;
- che al 31.12.2017 cessa di avere
efficacia anche la convenzione stipulata con l’Agenzia delle Entrate il
16.12.2014 ai sensi dell’articolo 10, comma 4 del D.Lgs 6 maggio 2011 n. 68, per la gestione
dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell’addizionale
regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
- che la predetta convenzione con
l’Agenzia delle Entrate, affida alla medesima, tra l’altro, le attività di
controllo dirette a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale oltre
che il recupero
delle somme dovute e non versate mediante ruoli affidati agli Agenti della
Riscossione;
DATO
ATTO ,
altresì,
- che l’orientamento giurisprudenziale
favorevole al riconoscimento di un termine decennale di prescrizione
dell'azione di recupero coattivo della tassa automobilistica regionale è stato
totalmente disatteso con Sentenza della Cassazione Civile a Sezioni Unite del
17.11.2016 n. 23397;
- che la predetta sentenza ha affermato il
seguente principio di diritto, di interesse generale per tutte le
entrate regionali: “è di applicazione
generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito
per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di
riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della
irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente
previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale
principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque
denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di
crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello
Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di
crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali
nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o
amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi
crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella
ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre
l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale
divenuto definitivo".
CONSIDERATO
- che alla luce del mutato orientamento
giurisprudenziale, occorre individuare con urgenza un nuovo soggetto cui
affidare l’attività di riscossione coattiva della tassa automobilistica e delle
entrate regionali in generale al fine di scongiurare che la prescrizione del
relativo diritto di credito comporti onerose perdite di gettito legate alla
lotta all’evasione;
- che il disposto dell’articolo 35 “Misure urgenti in materia
di riscossione” del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 - - convertito in Legge 21 giugno
2017 n. 96 - recante “Disposizioni urgenti
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo
sviluppo”, consente alle regioni di
“deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le
attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o
patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, commi
3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 26 febbario
1999 n. 46”;
- che i compensi spettanti ad Agenzia
delle entrate – Riscossioni sono stabiliti per l’anno 2017 dall’articolo 9
“Oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione” del D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 159 recante “Misure per la
semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in
attuazione dell’articolo 3, comma1, lettera a) della legge 11 marzo 2014 n. 23”
e che il D.L. 13 aprile 1999 n. 112 disciplina, tra l’altro, i diritti e gli
obblighi del concessionario della riscossione;
- che il nuovo Ente Agenzia delle Entrate
– Riscossioni ha carattere interamente pubblico e ha a disposizione poteri
informativi, disciplinati dall’articolo 3 ”Potenziamento della
riscossione” del del
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e
per il finanziamento di esigenze indifferibili “, convertito in legge, con
modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 1° dicembre 2016, n. 225”, D.L. 196/2016, tali da migliorare e rendere più
efficace la riscossione;
- che il nuovo Ente Agenzia delle Entrate – Riscossioni deve
conformarsi nel rapporto con i
contribuenti ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con
particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela
dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione
rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e
tutoraggio del contribuente medesimo.
RITENUTO,
per le considerazioni sopra esposte:
1. di dover dare atto che il nuovo ente
Agenzia delle Entrate – Riscossione ha tutte
le caratteristiche necessarie per eseguire al meglio l'attività di
riscossione coattiva delle entrate regionali sia per l'aspetto prettamente
tecnico delle competenze e degli
strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il
contribuente, che deve
essere per legge espressamente
improntato ai principi di cui sopra,
in modo da garantire il perseguimento delle finalità
pubbliche di giustizia e
d'equità;
2. di dover affidare, ai sensi dell'articolo
2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 “Disposizioni urgenti in
materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” cosi come
convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, al nuovo soggetto unico
preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 ed in generale del
Capo I del citato decreto, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione l'attività di riscossione coattiva di tutte
le entrate tributarie e
patrimoniali della Regione Abruzzo a
decorrere dal 1° luglio 2017 e fino
al 30.6.2018;
3. di dover demandare alle strutture
regionali assegnatarie delle relative risorse di entrata e competenti per
materia alla formazione dei carichi di ruolo la quantificazione degli oneri di
spesa che graveranno sul bilancio regionale;
4. di dover demandare alle predette strutture
regionali l’invio al Servizio Bilancio dei dati necessari all’istituzione dei
distinti capitoli di spesa da destinare al finanziamento dei compensi e delle
spese spettanti al nuovo ente, oltre che dei capitoli di entrata, sui quali
accertare le somme derivanti dall’attività di riscossione coattiva;
5. di dover fin d’ora autorizzare i Direttori
dei Dipartimenti all’eventuale stipula della convenzione per l’affidamento
all’ente pubblico economico denominato “Agenzia delle Entrate – Riscossione”,
ente strumentale dell’Agenzia delle Entrate, della riscossione coattiva delle
entrate di natura tributaria e patrimoniale di competenza previa approvazione
del relativo schema da parte dell’organo esecutivo;
6. di dover fin d’ora autorizzare ciascuna
struttura regionale affidataria delle risorse di entrata di natura tributaria e
patrimoniale e competenti per materia alla trasmissione dei carichi di ruolo
per la riscossione coattiva delle entrate di natura tributaria e patrimoniale
di competenza;
7. di dover precisare che all’atto della
stipula delle predette convenzioni e nell’atto di trasmissione dei
carichi di ruolo il dirigente responsabile della relativa entrata dovrà dare
atto dell’esistenza di idonea copertura finanziaria sul bilancio di previsione
2017-2019;
RITENUTO,
altresì,
- di dover fin d’ora autorizzare il rinnovo
della convenzione con
l’Agenzia delle Entrate per la gestione dell’imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche;
- di dover all’uopo autorizzare il
Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione alla stipula della suddetta
convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la gestione dell’imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP) e dell’addizionale regionale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche previa approvazione del relativo schema da parte
dell’organo esecutivo;
DATO
ATTO, infine
a. che il rinnovo della convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la gestione
dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell’addizionale
regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche comporta oneri per il
bilancio regionale la cui copertura finanziaria risulta assicurata
dall’integrale stanziamento del capitolo di spesa 11826/2 denominato “Compenso
allo stato per la gestione dell’IRAP-Servizi Amministrativi” del bilancio di previsione 2017- 2019,
esercizi 2018-2019;
b. che l'attuale affidamento all’ Agenzia delle Entrate –
Riscossione della riscossione coattiva
di tutte le entrate tributarie e patrimoniali dell’Amministrazione Regionale,
pur avendo rilevanza contabile per l'Ente non comporta in questa
sede costi o impegni di spesa, in quanto il
compenso per l' attività di riscossione coattiva sarà determinato,
secondo i termini di legge specificamente previsti in materia, in
considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati successivamente
alla data del 1° luglio 2017, dalle
distinte strutture regionali affidatarie delle relative risorse e competenti
per materia alla formazione dei carichi;
c. che per l’affidamento della riscossione coattiva
della tassa automobilistica regionale e dei tributi minori all’Agenzia delle Entrate –
Riscossione” comporta oneri per il bilancio regionale la cui copertura
finanziaria è assicurata, nel limite di € 600.000,00 dagli stanziamenti
iscritti sul capitolo di spesa 11465/1 denominato “Oneri per il recupero coatttivo della tassa automobilistica regionale e dei
tributi minori” del bilancio di previsione 2017- 2019, esercizi 2017-2019;
d. che il Direttore del Dipartimento Risorse
e Organizzazione e il Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie hanno espresso
il loro parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
nonché sulla legittimità del presente provvedimento;
Dopo puntuale istruttoria favorevole
espressa dagli uffici competenti
Udito il Relatore;
A voti unanimi e palesi resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di
dare atto che la SO.GE.T. SPA, avendo già emesso e notificato le
ingiunzioni di pagamento per il recupero coattivo della tassa automobilistica regionale e dei
proventi per la gestione del demanio idrico, proseguirà nell’attività di recupero limitatamente alle
liste di carico comunicate dall’Amministrazione Regionale prima della
cessazione della convenzione;
2. di
dare atto che il nuovo ente Agenzia delle Entrate – Riscossione ha
tutte le caratteristiche necessarie per
eseguire al meglio l'attività di riscossione coattiva delle entrate regionali
sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua
disposizione sia per l'approccio con
il contribuente, che deve essere per legge
espressamente improntato ai principi di dello Statuto dei Diritti del
Contribuente, in modo da garantire
il perseguimento delle finalità
pubbliche di giustizia e
d'equità;
3. di
affidare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre
2016, n. 193 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di
esigenze indifferibili” cosi come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n.
225, all’ente pubblico economico denominato “Agenzia delle Entrate –
Riscossione” - ente strumentale dell’Agenzia delle Entrate sottoposto
all’indirizzo e alla vigilanza del MEF, che assume la qualifica di agente della
riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titoli I, capo II,
e al titolo II del D.P.R. 29 settembre
1973 n. 602, l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie
e patrimoniali della Regione Abruzzo a
decorrere dal 1° luglio 2017 e fino al 30.06.2018;
4. di demandare alle
strutture regionali assegnatarie delle relative risorse di entrata e competenti
per materia la formazione dei carichi di ruolo la quantificazione degli oneri
di spesa che graveranno sul bilancio regionale;
5. di
demandare alle predette strutture regionali l’invio al Servizio Bilancio
dei dati necessari all’istituzione dei distinti capitoli di spesa, da destinare
al finanziamento dei compensi e delle spese spettanti al nuovo ente, oltre che di distinti capitoli di entrata, sui quali
accertare le somme derivanti dall’attività di riscossione coattiva;
6. di
autorizzare fin d’ora i Direttori dei Dipartimenti all’eventuale stipula
della convenzione per l’affidamento all’ente pubblico economico denominato
“Agenzia delle Entrate – Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle Entrate, della
riscossione coattiva delle entrate di
natura tributaria e patrimoniale di competenza previa approvazione del relativo
schema da parte dell’organo esecutivo;
7. di
autorizzare fin d’ora ciascuna struttura regionale affidataria delle
risorse di entrata di natura tributaria e patrimoniale alla trasmissione dei
carichi di ruolo per la riscossione coattiva delle entrate di natura tributaria
e patrimoniale di competenza;
8. di
dare atto che all’atto della stipula delle predette convenzioni e
nell’atto di trasmissione dei carichi di ruolo il dirigente responsabile
della relativa entrata dovrà dare atto dell’esistenza di idonea copertura
finanziaria sul bilancio di previsione 2017-2019;
9. di
autorizzare fin d’ora il rinnovo della convenzione tra la Regione Abruzzo e l’Agenzia delle Entrate per la gestione
dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell’addizionale
regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche in scadenza al
31.12.2017;
10. di
autorizzare a tal fine il Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione alla
stipula della convenzione con l’Agenzia delle Entrate previa approvazione del
relativo schema da parte dell’organo esecutivo;
11. di dare
atto che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rinnovo della suddetta convezione
con l’Agenzia delle Entrate risulta assicurata dall’integrale stanziamento di
competenza del capitolo di spesa 11826/2 denominato “Compenso allo stato per la
gestione dell’IRAP” del bilancio di
previsione 2017- 2019 sulle annualità 2018-2017;
12. di
trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Dipartimenti
Regionali per l’avvio delle iniziative tese alla formazione e consegna dei
carichi di ruolo;
13. di
pubblicare la presente deliberazione, nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente” dell’home page istituzionale e sul BURAT.