Lotta all’evasione e recupero coattivo delle entrate tributarie e patrimoniali. indirizzi e autorizzazioni alle strutture competenti per materia.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO l’articolo 24 della L.R. 14 settembre 1999 n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”  che attribuisce ai dirigenti di servizio la competenza ad esercitare, nell'ambito delle risorse attribuite, i poteri di spesa o, secondo i casi, di accertamento ed acquisizione delle entrate;

 

VISTI, altresì:

-        il D.L. 30 settembre 2005 n. 203 “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”  e ss.mm.ii. convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248, che all’articolo 3 detta disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione;

-        il  D.lgs. 6 maggio 2011 n. 68   recante “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”  che, all’articolo 9, dispone sull’attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all’evasione fiscale e all’articolo 10 disciplina la gestione dei tributi regionali prevedendo, tra l’altro,  che  “nel rispetto della autonomia organizzativa delle regioni nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, le regioni possono definire con specifico atto convenzionale, sottoscritto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, le modalità gestionali e operative dei tributi regionali, nonché di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione ….. L'atto convenzionale, sottoscritto a livello nazionale, riguarda altresì la compartecipazione al gettito dei tributi erariali…..”, che  “la convenzione …….. deve prevedere la condivisione delle basi informative e l'integrazione dei dati di fonte statale con gli archivi regionali…” e che “le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia delle Entrate….”;

-        il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 recante  “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili “, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 1° dicembre 2016, n. 225”,  che, tra l’altro, dispone con decorrenza 1° Luglio 2017 lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, e l’istituzione di un ente pubblico economico denominato “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle Entrate sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del MEF, che assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titoli I, capo II, e  al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602;

-        l’articolo 2 “Disposizioni in materia di riscossione e recupero” della  L.R. 11 febbraio 1999 n. 6 “Norme in materia di tasse automobilistiche”, come risulta dalla sostituzione disposta con la L.R. 27.01.2017 (Legge di Stabilità Regionale 2017), che, ai commi 9 e 10 dispone che “La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Agenzia delle Entrate e con i suoi enti strumentali per la lotta all'evasione ed il recupero coattivo della tassa automobilista regionale” e che “Le convenzioni di cui al comma 9 devono prevedere la facoltà di estensione dell'attività di recupero coattivo anche ad altri tributi ed entrate regionali.";

-        l’articolo 35 “Misure urgenti in materia di riscossione” del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 - convertito in Legge 21 giugno 2017 n. 96 -  recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, che apporta modifiche all’articolo 1 e all’articolo 2 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 estendendo alle “amministrazioni locali, come individuate dall’Istituto Nazionale di statistica (ISTAT)”, tra le quali sono presenti le regioni, la possibilità, già prevista per gli enti locali, di “deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, delle società da essa partecipate.”;

 

VISTA, infine, la nota prot. n. 2017- EQUISDR-3713542 del 24.05.2017 trasmessa da Equitalia Servizi di Riscossione SPA avente ad oggetto ”Comunicazione soppressione Equitalia – Istituzione Agenzia delle Entrate – Riscossione. D.L. n. 193/2016 e successive modifiche e integrazioni”  con la quale il predetto agente della riscossione ha comunicato che:

1.      le amministrazioni locali interessate ad affidare, relativamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, la riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essa partecipate al nuovo ente Agenzia delle entrate – Riscossioni dovranno adottare apposita deliberazione;

2.      all’atto dell’affidamento dell’incarico di riscossione le amministrazioni saranno tenute a dichiarare: a) di aver assolto agli obblighi di legge avendo adottato la delibera a tal fine richiesta dalla legge, indicandone numero, data e termine di efficacia; b) che la tipologia delle entrate iscritte a ruolo è conforme al contenuto della delibera;

 

DATO ATTO,  con riferimento alla  tassa automobilistica e ai principali tributi regionali

-        che fino al 30.06.2015 l’attività di recupero coattivo della tassa automobilistica regionale   e dei proventi per la gestione del demanio idrico è stata svolta dalla SO.GE.T. S.p.a, società iscritta all’Albo di cui all’articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 46,   dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle provincie e dei comuni;

-        che con nota prot. RA/139553/DPB del 26 maggio 2015 l’Amministrazione Regionale ha comunicato alla SO.GE.T. S.p.a l’intenzione di non proseguire il rapporto di natura convenzionale; 

-        che la SO.GE.T. SPA, avendo già emesso e notificato le ingiunzioni di pagamento per il recupero coattivo delle predette entrate, proseguirà  nell’attività di recupero limitatamente alle liste di carico comunicate dall’Amministrazione Regionale prima della cessazione della convenzione, con conseguente maturazione di ulteriori aggi a carico dell’ente impositore Regione Abruzzo che verranno trattenuti direttamente dai riversamenti periodici delle entrate incassate a seguito di recupero coattivo;

-        che al 31.12.2017 cessa di avere efficacia anche la convenzione stipulata con l’Agenzia delle Entrate il 16.12.2014 ai sensi dell’articolo 10, comma 4 del D.Lgs  6 maggio 2011 n. 68, per la gestione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;

-        che la predetta convenzione con l’Agenzia delle Entrate, affida alla medesima, tra l’altro, le attività di controllo dirette a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale oltre che il  recupero delle somme dovute e non versate mediante ruoli affidati agli Agenti della Riscossione;

 

DATO ATTO , altresì,

-        che l’orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento di un termine decennale di prescrizione dell'azione di recupero coattivo della tassa automobilistica regionale è stato totalmente disatteso con Sentenza della Cassazione Civile a Sezioni Unite del 17.11.2016 n. 23397;

-        che la predetta sentenza ha  affermato il  seguente principio di diritto, di interesse generale per tutte le entrate regionali:  “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".

 

CONSIDERATO

-        che alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale, occorre individuare con urgenza un nuovo soggetto cui affidare l’attività di riscossione coattiva della tassa automobilistica e delle entrate regionali in generale al fine di scongiurare che la prescrizione del relativo diritto di credito comporti onerose perdite di gettito legate alla lotta all’evasione;

-        che il disposto  dell’articolo 35 “Misure urgenti in materia di riscossione” del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 - - convertito in Legge 21 giugno 2017 n. 96 -  recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”,  consente alle regioni di “deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 26 febbario 1999 n. 46”;

-        che i compensi spettanti ad Agenzia delle entrate – Riscossioni sono stabiliti per l’anno 2017 dall’articolo 9 “Oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione” del D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 159 recante “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma1, lettera a) della legge 11 marzo 2014 n. 23” e che il D.L. 13 aprile 1999 n. 112 disciplina, tra l’altro, i diritti e gli obblighi del concessionario della riscossione;

-        che il nuovo Ente Agenzia delle Entrate – Riscossioni ha carattere interamente pubblico e ha a disposizione poteri informativi, disciplinati dall’articolo 3 ”Potenziamento della riscossione”  del del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili “, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 1° dicembre 2016, n. 225”,  D.L. 196/2016, tali da migliorare e  rendere più  efficace la  riscossione;

-        che il  nuovo Ente  Agenzia delle Entrate – Riscossioni deve conformarsi  nel rapporto con i contribuenti ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona  fede  nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo.

 

RITENUTO, per le considerazioni sopra esposte:

1.      di dover dare atto che il nuovo ente Agenzia delle Entrate – Riscossione ha tutte  le caratteristiche necessarie per eseguire al meglio l'attività di riscossione coattiva delle entrate regionali sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze  e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio  con il  contribuente,  che deve essere  per legge  espressamente  improntato  ai principi di cui sopra, in modo da garantire  il  perseguimento delle  finalità  pubbliche  di giustizia e d'equità;

2.      di dover affidare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” cosi come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, al nuovo soggetto unico preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 ed in generale del Capo I del citato decreto, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione  l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate  tributarie e patrimoniali  della Regione Abruzzo a decorrere dal 1° luglio 2017  e fino al  30.6.2018;

3.      di dover demandare alle strutture regionali assegnatarie delle relative risorse di entrata e competenti per materia alla formazione dei carichi di ruolo la quantificazione degli oneri di spesa che graveranno sul bilancio regionale;

4.      di dover demandare alle predette strutture regionali l’invio al Servizio Bilancio dei dati necessari all’istituzione dei distinti capitoli di spesa da destinare al finanziamento dei compensi e delle spese spettanti al nuovo ente, oltre che  dei capitoli di entrata, sui quali accertare le somme derivanti dall’attività di riscossione coattiva;

5.      di dover fin d’ora autorizzare i Direttori dei Dipartimenti all’eventuale stipula della convenzione per l’affidamento all’ente pubblico economico denominato “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle Entrate, della riscossione coattiva delle entrate di natura tributaria e patrimoniale di competenza previa approvazione del relativo schema da parte dell’organo esecutivo;

6.      di dover fin d’ora autorizzare ciascuna struttura regionale affidataria delle risorse di entrata di natura tributaria e patrimoniale e competenti per materia alla trasmissione dei carichi di ruolo per la riscossione coattiva delle entrate di natura tributaria e patrimoniale di competenza;

7.      di dover precisare che all’atto della stipula delle predette convenzioni  e nell’atto di trasmissione dei carichi di ruolo il dirigente responsabile della relativa entrata dovrà dare atto dell’esistenza di idonea copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2017-2019;

 

RITENUTO, altresì,

-        di dover fin d’ora autorizzare il rinnovo della convenzione  con l’Agenzia delle Entrate per la gestione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;

-        di dover all’uopo autorizzare il Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione alla stipula della suddetta convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la gestione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche previa approvazione del relativo schema da parte dell’organo esecutivo;

 

DATO ATTO, infine

a.       che il rinnovo della convenzione  con l’Agenzia delle Entrate per la gestione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche comporta oneri per il bilancio regionale la cui copertura finanziaria risulta assicurata dall’integrale stanziamento del capitolo di spesa 11826/2 denominato “Compenso allo stato per la gestione dell’IRAP-Servizi Amministrativi”  del bilancio di previsione 2017- 2019, esercizi 2018-2019;

b.      che l'attuale  affidamento all’ Agenzia delle Entrate – Riscossione  della riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali dell’Amministrazione Regionale, pur avendo  rilevanza  contabile per l'Ente non comporta in questa sede costi o impegni di spesa, in quanto il  compenso per l' attività di riscossione coattiva sarà determinato, secondo i termini di legge specificamente previsti in materia, in considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati successivamente alla data  del 1° luglio 2017, dalle distinte strutture regionali affidatarie delle relative risorse e competenti per materia alla formazione dei carichi;

c.       che per l’affidamento della riscossione coattiva della tassa automobilistica regionale e dei tributi minori  all’Agenzia delle Entrate – Riscossione” comporta oneri per il bilancio regionale la cui copertura finanziaria è assicurata, nel limite di € 600.000,00 dagli stanziamenti iscritti sul capitolo di spesa 11465/1 denominato “Oneri per il recupero coatttivo della tassa automobilistica regionale e dei tributi minori” del bilancio di previsione 2017- 2019, esercizi 2017-2019;

d.      che il Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione e il Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie hanno espresso il loro parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

 

Dopo puntuale istruttoria favorevole espressa dagli uffici competenti

 

Udito il Relatore;

 

A voti unanimi e palesi  resi nelle forme di legge;

 

DELIBERA

 

1.      di dare atto che la SO.GE.T. SPA, avendo già emesso e notificato le ingiunzioni di pagamento per il recupero coattivo della tassa automobilistica regionale  e dei proventi per la gestione del demanio idrico, proseguirà  nell’attività di recupero limitatamente alle liste di carico comunicate dall’Amministrazione Regionale prima della cessazione della convenzione;

2.      di dare atto che il nuovo ente Agenzia delle Entrate – Riscossione ha tutte  le caratteristiche necessarie per eseguire al meglio l'attività di riscossione coattiva delle entrate regionali sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze  e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio  con il  contribuente,  che deve essere  per legge  espressamente  improntato  ai principi di dello Statuto dei Diritti del Contribuente, in modo da garantire  il  perseguimento delle  finalità  pubbliche  di giustizia e d'equità;

3.      di affidare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” cosi come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, all’ente pubblico economico denominato “Agenzia delle Entrate – Riscossione” - ente strumentale dell’Agenzia delle Entrate sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del MEF, che assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titoli I, capo II, e  al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali  della Regione Abruzzo a decorrere dal 1° luglio 2017 e fino al 30.06.2018;

4.      di  demandare alle strutture regionali assegnatarie delle relative risorse di entrata e competenti per materia la formazione dei carichi di ruolo la quantificazione degli oneri di spesa che graveranno sul bilancio regionale;

5.      di demandare alle predette strutture regionali l’invio al Servizio Bilancio dei dati necessari all’istituzione dei distinti capitoli di spesa, da destinare al finanziamento dei compensi e delle spese spettanti al nuovo ente, oltre che  di  distinti capitoli di entrata, sui quali accertare le somme derivanti dall’attività di riscossione coattiva;

6.      di autorizzare fin d’ora i Direttori dei Dipartimenti all’eventuale stipula della convenzione per l’affidamento all’ente pubblico economico denominato “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle Entrate,  della riscossione coattiva  delle entrate di natura tributaria e patrimoniale di competenza previa approvazione del relativo schema da parte dell’organo esecutivo;

7.      di autorizzare fin d’ora ciascuna struttura regionale affidataria delle risorse di entrata di natura tributaria e patrimoniale alla trasmissione dei carichi di ruolo per la riscossione coattiva delle entrate di natura tributaria e patrimoniale di competenza;

8.      di dare atto che all’atto della stipula delle predette convenzioni  e  nell’atto di trasmissione dei carichi di ruolo il dirigente responsabile della relativa entrata dovrà dare atto dell’esistenza di idonea copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2017-2019;

9.      di autorizzare fin d’ora il rinnovo della convenzione  tra la Regione Abruzzo e  l’Agenzia delle Entrate per la gestione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche in scadenza al 31.12.2017;

10.    di autorizzare a tal fine il Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione  alla stipula della convenzione con l’Agenzia delle Entrate previa approvazione del relativo schema da parte dell’organo esecutivo;

11.    di dare atto che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rinnovo della suddetta  convezione con l’Agenzia delle Entrate risulta assicurata dall’integrale stanziamento di competenza del capitolo di spesa 11826/2 denominato “Compenso allo stato per la gestione dell’IRAP”  del bilancio di previsione 2017- 2019 sulle annualità 2018-2017;

12.    di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Dipartimenti Regionali per l’avvio delle iniziative tese alla formazione e consegna dei carichi di ruolo;

13.    di pubblicare la presente deliberazione, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” dell’home page istituzionale e sul BURAT.