LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO
che
-
con
i DD.PP.RR. 14 gennaio 1972, n. 5 e 24 luglio 1977, n. 616 sono state
trasferite alle Regioni le funzioni amministrative del servizio pubblico dei
trasporti;
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la
Legge 10 aprile 1981, n. 151 "Legge quadro per l'ordinamento, la
ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali" ha
definito i principi fondamentali cui le Regioni a statuto ordinario devono
attenersi nell’esercizio delle potestà legislative e di programmazione in
materia di trasporto pubblico locale;
-
oltre
a individuare i diversi tipi di gestione dei servizi di trasporto, la predetta
Legge n. 151/81 ha stabilito che siano le Regioni a provvedere, con le modalità
di cui all’art. 5, all’erogazione di contributi di esercizio a favore delle
ditte che esercitano attività di trasporto pubblico locale;
-
la
Regione Abruzzo, in attuazione della normativa nazionale, ha emanato la L.R. 9
settembre 1983, n. 62 che fonda il sistema contributivo dei servizi di trasporto
pubblico locale sul sistema dei costi standard e su erogazioni in acconti e
successivi conguagli a saldo, ma non ha quantificato il costo standard
consuntivo sulla scorta del quale sarebbe stato possibile pervenire ad una
determinazione univoca dei conguagli a saldo;
-
fino
all’esercizio 2003 quanto dovuto alle Aziende ed ai Comuni titolari di servizi
di Trasporto pubblico locale in concessione è stato corrisposto dalla Regione
Abruzzo, a mezzo di acconti e di successivi saldi, determinati questi ultimi
con appositi accordi transattivi;
-
medio
tempore sono intervenute disposizioni normative nazionali e regionali (L. n.
47/04, L. n. 58/05, L. n. 296/06 e Accordo 30/04/2009, L.R. n. 143/99, L.R. n.
44/05) che hanno inciso sul sistema di contribuzione del trasporto pubblico
regionale;
-
la
Regione Abruzzo comunque non si è dotata di un regolamento che, partendo dalla
individuazione del costo standard consuntivo, consentisse di quantificare i
conguagli a saldo tenendo anche conto delle intervenute precitate norme;
-
a
partire dal 2004 la Regione Abruzzo ha corrisposto gli acconti, ma risultano
ancora da definire i rapporti attinenti la determinazione dei saldi a
conguaglio;
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alcuni
concessionari, nel vedersi corrispondere gli acconti e le altre spettanze
derivanti dalle precitate leggi, ma non i conguagli a saldo, hanno adito le vie
giudiziarie;
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nelle cause finora giunte a
sentenza la Regione Abruzzo è stata condannata per inadempienza, con gravissime
conseguenze sotto il profilo finanziario per le casse regionali, avendo il
Tribunale civile di L’Aquila riconosciuto alle parti attrici somme ingenti sia
come sorte capitale, sia a titolo di interessi legali e maggior danno, oltre a
spese legali (periodo 2004/2007 circa € 11mln di sola sorte capitale per n. 5
aziende; periodo 2004/2008 circa € 2,2mln di sola sorte capitale per n. 3
aziende);
-
le
decisioni di primo grado fondano i dispositivi su perizie rese dai Consulenti
Tecnici d’Ufficio altamente penalizzanti per questa Amministrazione;
-
la
Regione ha impugnato dette sentenze di primo grado ritenendo le ragioni poste a
suffragio delle stesse viziate da errori metodologici e di calcolo, nonché
basate su metodologie tra loro differenti e contrastanti;
-
le
suindicate cause sono tuttora sub judice dinanzi la
Corte d’Appello di L’Aquila;
DATO
ATTO che
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l’Avvocatura Distrettuale dello
Stato ha rappresentato, al fine di evitare ulteriori gravosi contenziosi con le
aziende di Tpl che non hanno agito in giudizio, la
necessità che la vicenda venga risolta con l’adozione di tutti i provvedimenti
idonei ad eliminare la rilevata incertezza sulle somme da corrispondersi ai
concessionari del trasporto pubblico locale;
-
si
è ritenuto pertanto necessario dotarsi di un meccanismo di individuazione del
costo standardizzato consuntivo, con riferimento al quale provvedere alla
quantificazione del saldo da corrispondere o da recuperare ai concessionari del
trasporto pubblico locale;
-
per
la finalità di che trattasi, sono stati individuati i criteri per la
definizione dei saldi a conguaglio, di cui alle L. n. 151/81 e L.R. n. 62/83,
con Deliberazione di G.R. n. 247 in data 09.05.2017 cui è seguita la L.R. n. 38
del 27.07.2017;
-
detti
criteri consentono di ricondurre a sistema l’intero panorama normativo
adeguandone il contenuto anche alle sopravvenute disposizioni di origine
comunitaria incidenti sulla materia, ivi comprendendo le ingenti erogazioni
effettuate alle aziende a copertura dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali del settore autoferrotranvieri (per circa € 140mln dal 2004 al
2014 su base regionale);
CONSIDERATO
che
-
applicando
i criteri di cui alla D.G.R. n. 247 del 09.05.2017 ed alla L.R. n. 38 del
27.07.2017 sono stati predisposti i conteggi per i ripetuti conguagli a saldo dal
2004 al 2014 e, sulla base di questi si è pervenuti ad un importo da
corrispondere alle aziende che non hanno agito in giudizio per complessivi €
17.092.111,97=, al netto di interessi e rivalutazione;
-
contemperando
il dato ottenuto con le particolari situazioni risultanti dai bilanci aziendali
riclassificati per il servizio contribuito, in ossequio alle indicazioni
fornite dall’Avvocatura distrettuale, è stato possibile ipotizzare la
corresponsione a dette aziende, a titolo di transazione, di un importo pari a
complessivi € 14.623.658,10=, con notevole vantaggio di spesa in favore
dell’Ente;
-
detto importo è altresì comprensivo
della detrazione di tutte le somme già corrisposte a vario titolo: contributi
relativamente agli acconti di cui alla L.R. n. 62/83, contributi per le
agevolazioni tariffarie di cui alla L.R. n. 44/05, contributi per la gestione
delle linee operaie di cui alla L.R. n. 143/99,
contributi a ripiano minori introiti per integrazione tariffaria di cui
alla L.R. n. 153/98, contributi per i rinnovi contrattuali del settore
autoferrotranvieri, nonché contributi per il TFR di cui agli artt. 76 e 77
della ripetuta L.R. n. 62/83;
-
per
l’importo di € 14.623.658,10= sono stati pertanto proposti degli accordi
preliminari finalizzati alla sottoscrizione di apposite transazioni, da
formalizzarsi definitivamente previa individuazione della copertura finanziaria
dell’intervento ed adozione dello schema di accordo da parte della Giunta
Regionale che con la presente si approva (Allegato sub. 2);
-
le
suddette proposte sono state accettate da tutte le aziende non ricorrenti ad
eccezione di AMA S.p.A., che si è riservata di verificare i conteggi;
RITENUTO
-
di
validare i conteggi di cui alla tabella
allegata sub 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto, recante gli importi derivanti dalla applicazione dei criteri previsti
alla D.G.R. n. 247 del 09.05.2017 e dalla L.R. n. 38 del 27.07.2017, nonchè quelli
oggetto di accordo tra le parti, precisando che per AMA S.p.A. il
corrispondente importo, non ancora accettato, sarà considerato ed erogato quale
somma minima non contestata;
-
di
precisare che il margine di utile ragionevole richiamato nella precedente
D.G.R. n. 247 del 09.05.2017 è pari al 3% per le aziende che, nella D.G.R. n.
7786/90, risultano in classe 1, al 3,5% per le aziende in classe 2 e 3 nonché
al 4% per le aziende in classe 4;
-
per
i concessionari per cui tuttora pendono i giudizi relativi alle annualità di
che trattasi, di rinviare la verifica circa la possibilità di effettuare
eventuali proposte transattive all’esito di una attenta analisi comparativa
sulle questioni e sulle CTU già esperite nei giudizi in corso, tenendo altresì
conto dei pareri dell’Avvocatura Distrettuale che patrocina i giudizi medesimi;
-
per
la Società Centro Turistico Gran Sasso p.A., di
rinviare a successivo atto la quantificazione del conguaglio a saldo,
considerata la necessità di effettuare delle verifiche sui contributi comunque
erogati relativamente agli anni in cui l’impianto di Tpl
della Società è rimasto inattivo per la manutenzione straordinaria ventennale;
-
di
procedere ai sensi di quanto disposto all’art. 49, c. 2, della L.R. n. 62/83
per le aziende che hanno riportato conguagli a debito;
-
di
approvare lo schema di transazione di cui all’allegato sub 2, da sottoscriversi
tra la Regione Abruzzo e ciascuna
Azienda di Trasporto Pubblico Locale per la accettazione e la
corresponsione nel triennio 2017/2019 delle somme di cui alla tabella allegata
sub 1, a saldo e stralcio di ogni pretesa per capitale, interessi,
rivalutazione, spese, risarcimenti, indennità nonché a qualsiasi altro titolo;
-
di
dare atto che alla copertura finanziaria dell’intervento conseguente alla
approvazione della presente Deliberazione si provvede mediante:
·
per
l'anno 2017 la reiscrizione, nell’ambito della
Missione 10 “Trasporti e Diritto alla Mobilità”, Programma 02 “Trasporto
Pubblico Locale”, Titolo 01, delle economie vincolate e dei residui passivi
perenti sussistenti e riferibili al pagamento dei saldi relativi alla contribuzione
di esercizio del Tpl di cui alla Missione 20,
Programma 03, Titolo 01;
·
per
gli anni 2018 e 2019 lo stanziamento determinato dalle annuali leggi di
bilancio nell’ambito Missione 10 “Trasporti e Diritto alla Mobilità”, Programma
02 “Trasporto Pubblico Locale”, Titolo 01;
-
di
demandare al Direttore p.t. del Dipartimento, il
compimento di tutti gli atti necessari nonché la sottoscrizione delle ripetute
transazioni
-
di
dare mandato al Dirigente p.t. del competente
Servizio Bilancio di predisporre gli atti necessari a garantire la reiscrizione delle somme per l’annualità 2017, nonché lo stanziamento, in sede di redazione
del bilancio previsionale, della residua somma a valere sulle annualità 2018 e
2019;
-
di
dare atto che la reiscrizione relativa all’annualità
2017 di cui al precedente capoverso è subordinata all’avvenuta approvazione del
Rendiconto 2016;
PRESO
ATTO che il presente provvedimento è
conseguente a una puntuale istruttoria in fatto e in diritto degli uffici
competenti;
DATO
ATTO che per il Dirigente del Servizio di
“Supporto Economico Amministrativo” e il Dipartimento “Infrastrutture,
Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica” (vacanti), il Direttore Generale,
mediante la sottoscrizione del presente provvedimento, ne attesta la
legittimità e la regolarità;
A voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per quanto sopra esposto:
-
di validare i conteggi di
cui alla tabella allegata sub 1, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, recante gli importi
derivanti dalla applicazione dei criteri previsti alla D.G.R. n. 247 del
09.05.2017 e dalla L.R. n. 38 del 27.07.2017,
nonchè quelli oggetto di accordo tra le parti,
precisando che per AMA S.p.A. il corrispondente importo, non ancora accettato,
sarà considerato ed erogato quale somma minima non contestata;
-
di precisare che il margine
di utile ragionevole richiamato nella precedente D.G.R. n. 247 del 09.05.2017 è
pari al 3% per le aziende che, nella D.G.R. n. 7786/90, risultano in classe 1,
al 3,5% per le aziende in classe 2 e 3 nonché al 4% per le aziende in classe 4;
-
per i concessionari per cui
tuttora pendono i giudizi relativi alle annualità di che trattasi, di rinviare
la verifica circa la possibilità di effettuare eventuali proposte transattive
all’esito di una attenta analisi comparativa sulle questioni e sulle CTU già
esperite nei giudizi in corso, tenendo altresì conto dei pareri dell’Avvocatura
Distrettuale che patrocina i giudizi medesimi;
-
per la Società Centro
Turistico Gran Sasso p.A., di rinviare a successivo
atto la quantificazione del conguaglio a saldo, considerata la necessità di
effettuare delle verifiche sui contributi comunque erogati relativamente agli
anni in cui l’impianto di Tpl della Società è rimasto
inattivo per la manutenzione straordinaria ventennale;
-
di procedere ai sensi di
quanto disposto all’art. 49, c. 2, della L.R. n. 62/83 per le aziende che hanno
riportato conguagli a debito;
-
di approvare lo schema di
transazione di cui all’allegato sub 2, da sottoscriversi tra la Regione Abruzzo
e ciascuna Azienda di Trasporto Pubblico
Locale per la accettazione e la corresponsione nel triennio 2017/2019 delle
somme di cui alla tabella allegata sub 1, a saldo e stralcio di ogni pretesa
per capitale, interessi, rivalutazione, spese, risarcimenti, indennità nonché a
qualsiasi altro titolo;
-
di dare atto che alla
copertura finanziaria dell’intervento conseguente alla approvazione della
presente Deliberazione si provvede mediante:
• per l'anno 2017 la reiscrizione,
nell’ambito della Missione 10 “Trasporti e Diritto alla Mobilità”, Programma 02
“Trasporto Pubblico Locale”, Titolo 01, delle economie vincolate e dei residui
passivi perenti sussistenti e riferibili al pagamento dei saldi relativi alla
contribuzione di esercizio del Tpl di cui alla
Missione 20, Programma 03, Titolo 01;
• per gli anni 2018 e 2019 lo stanziamento
determinato dalle annuali leggi di bilancio nell’ambito Missione 10 “Trasporti
e Diritto alla Mobilità”, Programma 02 “Trasporto Pubblico Locale”, Titolo 01;
-
di demandare al Direttore p.t. del Dipartimento, il compimento di tutti gli atti
necessari nonché la sottoscrizione delle ripetute transazioni all’esito della
chiusura delle procedure inerenti i rendiconti 2013, 2014, 2015, 2016;
-
di dare mandato al Dirigente p.t. del competente Servizio Bilancio di predisporre gli
atti necessari a garantire la reiscrizione delle
somme per l’annualità 2017, nonché lo
stanziamento, in sede di redazione del bilancio previsionale, della residua
somma a valere sulle annualità 2018 e 2019;
-
di dare atto che la reiscrizione relativa all’annualità 2017 di cui al
precedente capoverso è subordinata all’avvenuta approvazione del Rendiconto
2016;
-
di pubblicare il presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Segue Allegato