IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO
il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320;
VISTA
la legge 24 agosto 1991, n. 281, recante: “legge quadro in materia di affezione
e prevenzione del randagismo”;
VISTA
la legge 20 luglio 2004, n. 189;
VISTO
l’art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da
compagnia, approvata a Strasburgo il 13.11.1987 e firmata dall’Italia;
VISTO
il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 “Attuazione della Direttiva n. 86/609/CEE in
materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri
fini scientifici”;
VISTA la Legge 22.11.1993, n. 473 “Nuove
norme contro il maltrattamento degli animali”;
VISTO
il provvedimento 18 marzo 1999, ovvero l’accordo tra Governo, Regioni,
Province, Comuni e Comunità Montane relativo ai “Criteri informativi per il
coordinamento delle attività delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle
Comunità Montane in materia di animali d’affezione e di prevenzione del
randagismo”;
VISTA
la Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della
Legge 14.8.1991, n. 281”;
VISTO
il Decreto del Ministro della Salute 6 maggio 2008;
VISTA
l’Ordinanza 6 agosto 2008 del Ministro del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali concernente misure per l’identificazione
e la registrazione della popolazione canina;
VISTA
l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3
marzo 2009 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei
cani;
VISTA
l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali 16 luglio 2009 recante misure per garantire la tutela e
il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli artt. 55 e
56 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
VISTO
l’Accordo 6 marzo 2003 tra il Ministro della Salute, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia
e pet-therapy;
VISTA
la Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 47 recante: “Norme
sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali
d’affezione” e, in particolare, l’art. 6, comma 3° della legge che prevede
l’istituzione, presso il Servizio Veterinario (ndr. Servizio Sanità Veterinaria
Igiene e Sicurezza degli Alimenti) del Dipartimento per la Salute e il Welfare
della Regione Abruzzo, dell’Albo regionale delle Strutture di Ricovero, ove il
legale rappresentante della Struttura è tenuto ad iscriverla entro 60 giorni
dall’inizio dell’attività a pena della decadenza dell’autorizzazione sanitaria;
TENUTO
CONTO che l’art. 6 – comma 4° - della L.R. n.
47/2013 fissa in almeno 300 metri la distanza delle Strutture di Ricovero
pubbliche e private dai nuclei abitati, da insediamenti urbani e strutture
sanitarie e annonarie;
VISTA
la nota del Comune di Atri (TE) prot. n. 11619 del 30.06.2017, ricevuta al
protocollo del Servizio in data 10.07.2017 al n. RA/182717/SA.18, con la quale
viene richiesta la iscrizione all’Albo regionale delle Strutture di Ricovero
della Struttura Canile Rifugio di proprietà del Comune, sito in C.da Santa
Lucia;
RICHIAMATA
la nota di questo servizio prot. n. 189506 del
17.07.2017 di richiesta di ulteriore documentazione a corredo dell’istanza;
VISTE
anche le successive note del Comune di Atri (TE) prot. n. 12684 del 21.09.2017,
ricevuta al protocollo del Servizio in data 28.09.2017 al n. RA/248948/SA.18, e
n. 17846 del 3.10.2017, ricevuta al protocollo del Servizio in data 10.10.2017
al n. RA/259604/SA.18 con la quale viene trasmessa la ulteriore documentazione
richiesta;
DATO
ATTO che:
-
sono rispettati tutti i requisiti strutturali e gestionali di cui
all’allegato “A” alla L.R. n. 47/2013, come anche da parere favorevole del
parere del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di Teramo n. 1067/SVC
del 22 05.2014;
-
la Struttura ha una capienza
massima di n. 40 unità, giusta Rapporto ispettivo – Modello ISP n. 1800 – 79P
del 26.09.2014 della ASL di Teramo;
-
l’orario di apertura al pubblico, è il seguente:
Giovedì e Domenica ore 10,00/11,00 - Tale orario dovrà essere indicato in
apposita tabella esposta al pubblico all’ingresso della struttura;
-
nell’Albo regionale dei veterinari
Riconosciuti della Regione Abruzzo non risulta la Dott.ssa Anna Del Giudice –
Medico Veterinario responsabile della Struttura - La Dott.ssa Del Giudice è
tenuta quindi a frequentare il primo corso utile per l’obbligatorio inserimento
nell’Albo regionale dei Medici Veterinari Riconosciuti, giusta art. 6 della
L.R. n. 47/2013, D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 196 – art. 13, DGR n. 1289
dell’11.10.2000 e Determina n. DG/11/109 del 24.12.2002;
ACCERTATO
che la documentazione trasmessa risulta idonea ad iscrivere la Struttura
nell’Albo Regionale delle Strutture di Ricovero e dato atto che tale Struttura
deve essere iscritta tra i “RIFUGI” (cfr. punto b) comma 1° -art. 6 della L.R.
18 dicembre 2013, n. 47), in quanto trattasi di Struttura pubblica, di
proprietà del Comune di Atri (TE) destinata al ricovero di cani e gatti in modo
permanente;
RITENUTO
di poter quindi accogliere la istanza in parola, giusta art. 6, comma 3°, della
L.R. 18 dicembre 2013, n. 47;
RITENUTA
la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
VISTA
la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”
e le sue successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
Per le ragioni e le finalità espresse in
narrativa
1. di
iscrivere, ai sensi dell’art. 6 comma 3° della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47
la Struttura Canile Rifugio del Comune di Atri (TE) – C.da Santa Lucia, distinta al N.C.E.U. al foglio 72, particella 139 del catasto
terreni del Comune di Atri, capace di Max. n. 40 posti, nell’Albo Regionale
delle Strutture di Ricovero al
n.
19
dell’Albo,
giusta richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Atri (TE);
2. di
invitare la Dott.ssa Del Giudice a frequentare il primo corso utile per
l’obbligatorio inserimento nell’Albo regionale dei Medici Veterinari
Riconosciuti, giusta art. 6 della L.R. n. 47/2013, D. Lgs. 22 maggio 1999, n.
196 – art. 13, DGR n. 1289 dell’11.10.2000 e Determina n. DG/11/109 del
24.12.2002;
3. di
obbligare il gestore del Canile Rifugio ad individuare e nominare un altro
Medico Veterinario riconosciuto iscritto all’Albo regionale nella eventualità
che la Dott.ssa Del Giudice non venga inserita nell’Albo dei Medici Veterinari
Riconosciuti della Regione Abruzzo entro tre mesi dalla data della presente
Determinazione ed a comunicare senza indugio a questa Struttura le eventuali
variazioni del nominativo del Veterinario Ufficiale responsabile del Canile;
4. di
incaricare il Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni
Zootecniche della ASL di Teramo alla vigilanza veterinaria sulla Struttura di
cui al punto 1);
5. di trasmettere
copia del presente provvedimento al Sig. Sindaco del Comune di Atri (TE), anche
quale Autorità Sanitaria del Comune ed al Direttore del Servizio Veterinario di
Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL di Teramo;
6. di pubblicare
il presente provvedimento sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della regione
Abruzzo) e sul sito della Regione Abruzzo;
7. di
trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Dipartimentale
DPF, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli