IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
2. dare
atto dell’iter istruttorio tecnico-amministrativo, effettuato ai sensi del
DPGR n. 7 del 20/06/2017, capitoli 8.4 e 8.5, in collaborazione con gli Enti e
soggetti interessati, al fine di individuare il SDT in località “Rigopiano” nel Comune di Farindola (PE);
3. approvare
ai sensi del DPGR n. 7 del 20/06/2017 ed art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., il progetto definitivo del SDT trasmesso dalla Ecoalba S.c.a.r.l., acquisito dal
SGR al prot.n. 0248515 del 28.09.2017, comprensivo dei seguenti allegati:
-
1. RELAZIONE DESCRITTIVA GENERALE E RELATIVI ALLEGATI:
• DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI MEZZI D’OPERA;
• STRALCIO CATASTALE DEI FOGLI DI MAPPA 23
E 24;
• STRALCIO CARTA TECNICA REGIONALE SCALA
1:2000;
• IMMAGINE SATELLITARE DELL’AREA DI
INTERVENTO;
• PROPOSTA COMUNALE DI INDIVIDUAZIONE DEI
SITI;
• STRALCIO PREZIARIO REGIONALE PER LE VOCI
DI COSTO;
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2. ANALISI DELLE VOCI
ELEMENTARI DI COSTO;
-
3. INQUADRAMENTO TERRITORILE ED
AMBIENTALE;
-
4. LAYOUT IMPIANTO PER SITO
MACERIE;
-
5. LAYOUT IMPIANTO PER SITO
LEGNAME;
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6. AMBITI CRITICI;
-
7. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
MACERIE;
-
8. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
RIFIUTI INDIFFERENZIATI SPARSI SU AREA VASTA;
-
9. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI DI
LAVORO;
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LETTERA DI DISPONIBILITÀ ALLA
REGIONE ABRUZZO PER BONIFICA RIGOPIANO.
4. autorizzare
la Ecoalba S.c.a.r.l., ai
sensi del DPGR n. 7 del 20/06/2017 ed art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alla realizzazione ed all’esercizio del SDT,
ubicato in località “Rigopiano” nel Comune di
Farindola (PE), con le seguenti prescrizioni:
- I lavori dovranno essere interrotti in
occasione della diramazione di allerte meteo-idro-geo da parte del Centro
Funzionale D’Abruzzo, indirizzate per competenza al Comune di Farindola (PE) ed
alla ditta esecutrice del servizio. La ripresa dei lavori dovrà essere
condizionata alla cessazione dei fenomeni verificatisi, in assenza di
condizioni di rischio residuo.
- I lavori dovranno essere interrotti al
verificarsi di precipitazioni piovose o nevose particolarmente intense e
persistenti ed eventualmente non oggetto di diramazione di allerta. La ripresa
dei lavori dovrà essere condizionata alla cessazione dei fenomeni verificatisi,
in assenza di condizioni di rischio residuo.
- Con riferimento al cronoprogramma
lavori, l’interruzione proposta sino al 31 gennaio 2018 dovrà essere protratta
sino al 28 febbraio 2018. La ripresa dei lavori dovrà essere condizionata all’acquisizione
del parere della Commissione Valanghe, di cui all’art.17 della L.R. 47/92,
appositamente convocata da parte del Comune di Farindola (PE). In ogni caso,
nei periodi in cui sono in atto le lavorazioni, il soggetto attuatore degli
interventi dovrà porre attenzione e consultare giornalmente i bollettini Meteomont pubblicati sul sito http://www.meteomont.gov.it,
valutando in caso di emissione di gradi di pericolo di valanghe superiori o
uguali al grado 3 (tre), con il supporto della Commissione Valanghe di cui
sopra, la sospensione dei lavori medesimi.
- I lavori di rimozione del materiale
legnoso avvengano prima dell’inizio del periodo di massima pericolosità per gli
incendi boschivi. Nell’eventualità si protraggano all’interno di tale periodo,
di norma 1 luglio - 15 settembre, stante la pericolosità dell’accumulo in area
boschiva di materiale a rischio di incendio, nell’area di cantiere dovranno
essere presenti idonei dispositivi per far fronte ad eventuali operazioni di
spegnimento.
- Applicare la corretta classificazione
dei diversi rifiuti (codici CER), ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., della Decisione della Commissione del 18/12/2014 e
DPGR n. 7/2017;
5. fare
salvi eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e
prescrizioni di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni e
direttive vigenti in materia, sono fatti salvi eventuali diritti a terzi;
6. stabilire
che per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione, è
fatto rinvio al D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
7. dichiarare
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.
(TUEL);
8. redigere
il presente atto in n. 1 originale, di cui viene fatta notifica, ai sensi di
legge, a Ecoalba S.c.a.r.l.,
Via S. Croce 83, Volturino (FG);
9. disporre
che il presente provvedimento sia comunicato per il seguito di competenza, al
Responsabile del Centro Operativo Regionale (COR), alla Prefettura di Pescara,
al Sindaco del Comune di Farindola (PE), all’Ufficio regionale del MIBACT, al
Responsabile dell’Ufficio Ricostruzione, all’ARTA - Distretto Provinciale di
Chieti, alla Provincia di Pescara, all’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga, all’Autorità dei Bacini, all’ACA
S.p.A., all’Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) di Pescara e alla Società
A-Real Estate S.p.A.;
10. disporre
la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al
dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per
esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.
Ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge
07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso,
nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, let. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre
entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini