IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 1766/27,
nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n.
332/28;
VISTO il D.P.R. n.
616/77;
VISTA la L.R. n. 25/88;
VISTA la L.R. n. 68/99
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.G.R. n.102
del 13/12/2016 con il quale si sono legittimate nel possesso con contestuale
affrancazione le terre civiche site nel Comune di Raiano (AQ) a favore di n. 13
ditte indicate nell’Allegato “A” elenco n.4 del 25/01/2016 e formato da n.2
facciate;
DATO ATTO che con
Determinazione Direttoriale n. DPD/366 del 06/09/2017 il Direttore del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ha rettificato la
Determina Dirigenziale n. DPD021/240 del 27/10/2016 allegata al D.P.G.R. sopra
richiamato;
VISTO l’allegato “A”
elenco n. 4 rettificato il 05/09/2017, allegato alla Determinazione
Direttoriale sopra richiamata, dal quale si evince la ditta iscritta al n.
d’ordine 1 che ha richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i
dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Raiano
(AQ), oltre alle 10 annualità pregresse nonché l’affrancazione del canone;
CONSIDERATO che le spese
relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri
Immobiliari sono a totale carico della ditta indicata nell’allegato “A” elenco
n. 4 rettificato il 05/09/2017 sopra richiamato;
VISTA la L.R. n. 68/99
ed in particolare gli artt. 2 (valori di riferimento) e 3 (legittimazione ed
affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. 6/2005;
RITENUTO che sussistono le
condizioni per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale
affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore della
ditta di cui al più volte citato allegato “A” elenco n. 4 rettificato il
05/09/2017;
DATO ATTO che il Direttore del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, ha espresso parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla
legittimità del presente provvedimento:
DECRETA
1. di
rettificare il D.P.G.R. n.102 del 13/12/2016 legittimando nel possesso con
contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Raiano(AQ) a
favore di n. 1 ditta iscritta al n. d’ordine 1, indicata nell’allegato “A”
elenco n. 4 rettificato il 05/09/2017, formato da n.2 facciate e allegato alla
Determinazione Direttoriale DPD/366 del 06/09/2017, che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto;
2. è
fatto obbligo al Comune di Raiano di riscuotere tempestivamente i canoni come
indicati nel più volte citato allegato “A”, elenco n. 4 rettificato il
05/09/2017, nonché di accordare contestualmente
l’affrancazione del canone di cui trattasi a favore della ditta iscritta al n.
d’ordine 1;
3. il
Comune è autorizzato ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma
dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle ditte che ne avranno fatta richiesta e che
ne abbiano diritto;
4. è
fatto obbligo al Comune di reinvestire il capitale di affranco introitato
in conseguenza dell’attuazione del presente decreto ai sensi dell’art. 5 della
L.R. n.3/98;
5. la
validità ed efficacia del presente decreto di legittimazione è
espressamente condizionata all’avvenuto pagamento, da parte dei beneficiari, di
tutte le somme da esso dovute al Comune e dall’espletamento delle necessarie
formalità di intestazione. Trascorso il termine perentorio di giorni 180
(centottanta) decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto ai
beneficiari senza che siano state completate le procedure di pagamento del
prezzo e di volturazione e trascrizione presso i
competenti registri pubblici, il presente decreto decadrà automaticamente (per
il solo beneficiario inadempiente), ed i beni resteranno nella libera
disponibilità del Comune, con ogni conseguenza di reintegra contro il richiedente
la legittimazione;
6. al
Comune è fatto obbligo, trascorso il termine di 180 giorni di cui al
precedente punto 5), di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Ufficio Usi Civici,
Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, formale comunicazione in ordine
all’avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il completamento
della procedura e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni
privati;
7. di
ritenere valide tutte le altre disposizioni previste dal D.P.G.R n° 102 del
13.12.2016;
8. di
pubblicare il presente Decreto sul B.U.R.A.T.
Il
presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione
e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da
tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della Legge 01/12/1981, n.
692.
Il
presente decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli
atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella
loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua
formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative
circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al
presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali, e giuridiche alla
base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione verrà
avviato, ai sensi di legge, da parte del Dipartimento Politiche dello Sviluppo
Rurale e della Pesca - Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del
Sottobosco, partecipato procedimento di riesame per l’accertamento della
conferma di validità, o invece di annullamento, di esso decreto o parte di
esso.
Il
presente Decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso
giurisdizionale davanti al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di
avvenuta comunicazione all’interessato ovvero ricorso straordinario dinanzi al
Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla stessa data della
comunicazione, o da quella della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
Dott.
Luciano D’Alfonso