IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la domanda,
acquisita al protocollo della Provincia di Teramo al n. 69924 del 21.03.2012
della Sig.ra Ciabattoni Alessandra, nata a San Benedetto del Tronto (Ap) il 07.05.1969, omissis,
in qualità di Legale Rappresentante della Società “La Primula di Ciabattoni A.
& C. S.n.c.”, con sede legale in
Alba Adriatica (TE) – Lungomare Marconi snc,
corredata di progetto a firma del Dott. Ing. Donato E. Di Federico e Dott. Geol. Renzo Lauducci, intesa ad
ottenere la concessione per derivare acque sotterranee da un pozzo su area
demaniale marittima individuata catastalmente al foglio n. 10 part.lla n. 2250, presso lo stabilimento balneare “La
Primula”, sito in località Lungomare
Marconi del Comune di Alba Adriatica (Te), nella misura di 0,8 l/s e 450
m³/anno circa ad uso civile;
PRESO ATTO che:
-
la
Società “La Primula di Ciabattoni A. & C. S.n.c.” è stata autorizzata con determina
dirigenziale n. 114 Registro di Settore della Provincia di Teramo del
17.09.2010, ad effettuare le ricerche di acque sotterranee, per uso civile
sull’area demaniale marittima;
-
che
a seguito dell’esito positivo della ricerca acqua, la Società “La Primula di Ciabattoni A. &
C. S.n.c.”, ha trasmesso oltre la suddetta domanda per la concessione di
derivazione acque sotterranee comprensiva di allegati, la relazione finale dei
lavori redatta dal dott. Ing. Donato E. di Federico;
-
con
la nota raccomandata prot. n. 87009 del 10.04.2012 la
Provincia di Teramo ha richiesto il parere all’Autorità dei Bacini di Rilievo
Regionale dell’Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro, ai sensi
dell’art. 7 comma 2 del T.U. 1775/33 nonché delle successive leggi intervenute
a modifica, parimenti trasmessa, per opportuna conoscenza, agli ulteriori Enti
interessati al procedimento amministrativo;
-
con
la medesima nota la Provincia di Teramo ha invitato l’Autorità Concedente
Regionale a comunicare il proprio parere ai sensi dell’art. 13 comma 3, lett.b), del Regolamento;
CONSIDERATO che in funzione
della L.R. 32/2015 e successivi accordi approvati con la DGR 144/2016, le
piccole derivazioni d’acqua a far data dal 1/04/2016 sono diventate di
competenza della Regione Abruzzo;
ACCERTATO che:
-
l’Autorità
dei Bacini di Rilievo Regionale dell’Abruzzo e del Bacino Interregionale del
Fiume Sangro, invitata a rilasciare il proprio parere ai sensi dell’art. 13 del
Reg.to Reg.le n. 3/2007, con nota prot.
n° RA/111330 del 15.05.2012 (rif. prot.
n. RA/123711 del 22.05.2012) ha espresso parere favorevole alla derivazione di
cui in parola, sulla scorta delle prescrizioni ivi riportate;
-
sia
da parte della Regione Abruzzo, Direzione Lavori Pubblici, Servizio Acque e
Demanio Idrico invitata ad esprimersi ai sensi dell’art. 13 art. 3, comma b)
del Reg.to Reg.le n. 3/2007, sulla assentibilità o meno della richiesta formulata dalla Ditta
richiedente, che dagli altri Enti, invitati a comunicare al riguardo eventuali
osservazioni per quanto di loro competenza, non è intervenuta alcuna pronuncia,
e che pertanto ai sensi dell’art. 20 della Legge 241/90, e art. 13 comma 3,
lettera b) del Reg.to Reg.le n. 3/2007, lo scrivente
Ufficio ha inteso il silenzio di Codesti
Enti, provvedimento di accoglimento della
domanda avanzata dalla ditta richiedente (parere espresso in senso favorevole),
è proceduto agli ulteriori adempimenti
previsti a termine di legge per il rilascio della concessione.
VISTE le disposizioni
emanate dal Regolamento Regionale approvato con Decreto P.G.R. 13/08/2007 n° 3
in materia di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle
acque reflue e di ricerca delle acque sotterranee, ed in particolare l’art. n.14;
VISTO l’art. 7 del
T.U. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm.ii., recante le norme
e le disposizioni sulle acque pubbliche e gli impianti elettrici;
VISTO l’art. 2 della
Legge Regionale 23.03.1983, n. 12;
VISTA la L.
07.08.1990 n. 241 ss.mm. e ii.;
VISTO l’art. 6 del
D.M. 23.05.1991;
VISTA la L.
5.01.1994, n. 36;
VISTO il D.P.R.
18.02.1999 n. 238 recante le norme per l’attuazione di talune disposizioni
della legge n. 36/94, in materia di Risorse Idriche;
VISTO il D.Lgs, 152/2006 a modifica ed integrazione del T.U.
11.12.1933, n. 1775;
VISTO il Decreto
Regionale n. 3 del 13.08.2007 disciplinante i procedimenti di concessione di derivazione acqua pubblica,
di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee;
VISTO il D.Lgs 14/03/2013, n. 33, riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
ORDINA
che
la domanda acquisita al protocollo della Provincia di Teramo al n. 69924 del
21.03.2012 della Sig.ra Ciabattoni Alessandra, nata a San Benedetto del Tronto
(AP) il 07.05.1969, omissis, in
qualità di Legale Rappresentante della Società “La Primula di Ciabattoni A.
& C. S.n.c.”, corredata di progetto a firma del Dott. Ing. Donato E. di
Federico e Dott. Geol. Renzo Lauducci
di derivazione acque sotterranee da un pozzo, sito in comune di Alba Adriatica
(Te) all’interno dello stabilimento balneare “La Primula” su terreno demaniale,
individuato catastalmente al foglio n. 10 part.lla n.
2250, per uso civile nella misura di 0,8 l/s e 450 m³/anno massimi, sia affissa, unitamente agli atti di
progetto, all’Albo Pretorio del Comune di Alba Adriatica, territorialmente
competente ai fini della realizzazione dell’opera di che trattasi, per la durata
di giorni trenta consecutivi, a decorrere dal 13 Ottobre 2017 al 12 Novembre
2017;
che
copia della presente Ordinanza sia pubblicata per giorni 15 (quindici)
consecutivi all’Albo Pretorio della Regione Abruzzo e depositata durante il
medesimo periodo presso il Servizio Procedente Genio Civile di Teramo con sede
in Via Cerulli Irelli n. 15/17, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione dalla ore 9,00 alle ore 11,00 nei giorni dal
lunedì al venerdì.
Ai
fini dell’ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili
con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite
agli atti del Servizio Procedente entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell’ordinanza sul B.U.R.A.
Il
progetto sarà visionabile per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 31°
giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della presente
ordinanza. Entro questo stesso periodo
le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di
titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi
diffusi, costituiti in associazioni, o comitati cui possa derivare un
pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente ovvero
entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di
pubblicazione della predetta ordinanza all’Albo Pretorio dei Comuni
interessati, qualora più favorevole all’istante.
Copia
della presente ordinanza sarà comunicata:
- Alla Giunta Regionale d’Abruzzo – Dipartimento
Opere Pubbliche – Servizio Demanio Idrico e Fluviale – L’Aquila;
- All’Autorità dei Bacini di Rilievo
Regionale dell’Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro – L’Aquila;
- Alla Regione Abruzzo - Servizio Risorse
del Territorio e Attività Estrattive di Pescara;
- Al Servizio Emergenze di Protezione
Civile – Ufficio Idrografico e Mareografico di Pescara;
- Al Servizio Territoriale per
l’Agricoltura Abruzzo Est – Teramo;
- Alla Regione Carabinieri Forestale
Abruzzo – Gruppo di Teramo;
- All’I.S.P.R.A. – Servizio Geologico
d’Italia – Roma;
- Al Comune di Alba Adriatica (TE) –
Ufficio Demanio Marittimo;
- Alla Capitaneria di Porto – Ufficio
Circondariale Marittimo di Giulianova (TE);
- Al B.U.R.A. della Regione Abruzzo;
- Alla Società “La Primula di Ciabattoni
A. & C. S.n.c.” – Alba Adriatica.
Ai
fini del rilascio del parere sul vincolo idrogeologico gli Enti interessati di
cui sopra, ai sensi della L.R. n. 5 del 26.01.2017 a modifica della L.R. n.
3/2014 comma 2, interverranno per rispettive competenze.
La
conferenza di servizi, di cui all’art. 19 del Regolamento Regionale n.
3/2007, ed alla quale potrà intervenire
chiunque ne abbia interesse, è fissata per il giorno 22 Novembre 2017 alle ore
11,00 presso la sede del Genio Civile Regionale di Teramo, sita in Via Cerulli Irelli n. 15/17. Nel caso di presentazione di
osservazioni e/o opposizioni, si procederà ad effettuare il sopralluogo sui
luoghi ove richiesta la concessione, come disposto dal comma 3, art. 19 del
Reg.to Reg.le n. 3/2007.
La
presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi
della L. 241/90, a tal proposito si evidenzia che l’Amministrazione procedente
è la Regione Abruzzo – Servizio Genio Civile di Teramo e la persona
Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol.
Alessandro Venieri, che lo concluderà entro il
termine di cui all’art. 43 comma 2 del menzionato Decreto Regionale n. 3/2007,
con provvedimento espresso adottato dal competente Dirigente della Regione
Abruzzo.
Nel
caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il
richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi
dell’art. 2, comma 4 bis, della L. 241/1990 ss.mm. e ii.
La
presente Ordinanza sarà sottoposta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 33/2013.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Ing.
Giancarlo Misantoni