Cava di ghiaia in località “Farina” – Comune di Loreto Aprutino (PE). Ditta Dragaggio del Ponte con sede in Villanova di Cepagatti (PE). Autorizzazione apertura cava di ghiaia.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

 

La ditta Dragaggio del Ponte s.r.l., nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in via Aterno, 2 Villanova di Cepagatti (PE), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Farina” del Comune di Loreto Aprutino (PE) individuata in Catasto Terreni al foglio di mappa n. 30 particella n. 374/p, per un volume di 21.950 mc, alle seguenti norme e condizioni e, secondo le planimetrie a corredo della documentazione presentata unitamente all’istanza:

 

Art. 1

La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

 

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e visibili sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.

 

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del presente provvedimento, mentre la denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art.4 del D.L.gs. n. 624/1996, deve essere presentata al Servizio Risorse del Territorio entro 90 (novanta) giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori 90 (novanta) giorni di proroga. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

 

Art.4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 80.000,00 (ottantamila/00) è stato effettuato con atto fidejussorio n. 2159534 emesso in data 01.03.2017 dalla Società COFACE di Milano, la quale potrà essere svincolata solo a seguito dell’accertamento finale da parte dell’Ufficio Attività Estrazioni Solide. Trascorso infruttuosamente il termine autorizzativo suddetto, si intende adottato, a termini dell’art.29 della L.R. n.54/1983 e s.m.i., l’intervento di ripristino ambientale dell’area sottoposta ad attività estrattiva secondo le previsioni progettuali assunte nel presente provvedimento e le relative prescrizioni imposte.

 

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

 

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-            Prima dell’inizio dei lavori di coltivazione devono essere posizionati due piezometri, in accordo con l’Organo preposto alla vigilanza, di cui uno nella zona più prossima al fiume spinti fino ad una profondità tale da intercettare l’acquifero soggiacente;

-            La profondità di scavo deve comunque e, sempre, salvaguardare il franco di 2,00 metri sopra il livello della falda acquifera mantenendo i piezometri, preventivamente installati, costantemente in efficienza;

-            L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di stabile recinzione e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

-            Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere accantonato e riutilizzato per la sistemazione dello strato superficiale finale riportato in planimetria;

-            Deve essere evitato in ogni momento dell’attività l’impaludamento dell’area di cava;

-            Deve essere rispettata la distanza minima di 5,00 mt, a destra e sinistra dalla fascia asservita, con pareti laterali 1/1, dalla linea della rete irrigua, come indicato nella nota n. 7302 del 11.07.2014 del Consorzio di Bonifica Centro di Chieti;

-            L’ atto fidejussorio n. 2159534 emesso in data 01.03.2017 dalla Società COFACE di Milano per un importo di € 80.000,00 a garanzia delle opere di risanamento ambientale dovrà essere confermato entro il termine di scadenza e con validità fino all’accertamento finale da parte del Servizio Risorse del Territorio. La mancata presentazione della sua validità costituirà infrazione e darà avvio alla procedura di escussione per il mancato ripristino ambientale dei luoghi ai sensi dell’art.29 della L.R. n.54/1983 e s.m.i.;

-            Registro delle lavorazioni dell’impianto;

-            Rispetto della L.R. n. 6 del 20.05.2008 in merito alle “disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l’abbattimento e l’espianto di alberi di olivo”, pubblicato sul Bura ordinario n. 32 del 30.05.2008.

 

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire entro e non oltre la data del 30 Aprile di ogni anno, e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva dell’anno precedente.

 

Art. 8

La quantità di materiale inerte estraibile annualmente è di mc. 11.000 pari a complessivi mc. 21.950 per l’intera durata dell’attività.

 

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di Legge.

 

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento.

 

Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale nella sezione dell’Amministrazione Trasparente, notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge e trasmesso:

a.       al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Pescara;

b.      all’Amministrazione Comunale di Loreto Aprutino (PE);

c.       alla ditta Coface di 20141 Milano via Spadolini, 4.

 

Art. 12

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco