IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa
e che qui si intendono integralmente riportate;
La ditta Dragaggio del Ponte s.r.l., nel
prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in via Aterno, 2 Villanova di
Cepagatti (PE), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in
località “Farina” del Comune di Loreto Aprutino (PE) individuata in Catasto
Terreni al foglio di mappa n. 30 particella n. 374/p, per un volume di 21.950
mc, alle seguenti norme e condizioni e, secondo le planimetrie a corredo della
documentazione presentata unitamente all’istanza:
Art. 1
La Ditta è obbligata ad osservare le
norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale
n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla
Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.
Art. 2
La zona interessata dagli scavi deve
essere delimitata con termini ben infissi e visibili sul terreno e disposti ai
vertici dell’area assegnata.
Art. 3
L’autorizzazione è valida per anni 3
(tre) dalla data di notifica del presente provvedimento, mentre la denuncia di
inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto
dell’art.4 del D.L.gs. n. 624/1996, deve essere presentata al Servizio Risorse
del Territorio entro 90 (novanta) giorni dalla predetta data. Per giustificati
motivi possono essere concessi fino ad ulteriori 90 (novanta) giorni di
proroga. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio
la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.
Art.4
Il deposito cauzionale per un importo
nella misura di Euro 80.000,00 (ottantamila/00) è stato effettuato con atto fidejussorio n. 2159534 emesso in data 01.03.2017 dalla
Società COFACE di Milano, la quale potrà essere svincolata solo a seguito
dell’accertamento finale da parte dell’Ufficio Attività Estrazioni Solide.
Trascorso infruttuosamente il termine autorizzativo suddetto, si intende
adottato, a termini dell’art.29 della L.R. n.54/1983 e s.m.i.,
l’intervento di ripristino ambientale dell’area sottoposta ad attività
estrattiva secondo le previsioni progettuali assunte nel presente provvedimento
e le relative prescrizioni imposte.
Art. 5
La ditta deve fornire al Pubblico
Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per
visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali
prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.
Art. 6
Deve altresì attenersi alle disposizioni
di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
-
Prima dell’inizio dei lavori di
coltivazione devono essere posizionati due piezometri, in accordo con l’Organo
preposto alla vigilanza, di cui uno nella zona più prossima al fiume spinti
fino ad una profondità tale da intercettare l’acquifero soggiacente;
-
La profondità di scavo deve
comunque e, sempre, salvaguardare il franco di 2,00 metri sopra il livello
della falda acquifera mantenendo i piezometri, preventivamente installati,
costantemente in efficienza;
-
L’area sottoposta ad attività
estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di stabile
recinzione e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la
posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti
autorizzativi e di conduzione della stessa;
-
Il materiale terroso proveniente
dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere accantonato
e riutilizzato per la sistemazione dello strato superficiale finale riportato
in planimetria;
-
Deve essere evitato in ogni
momento dell’attività l’impaludamento dell’area di cava;
-
Deve essere rispettata la
distanza minima di 5,00 mt, a destra e sinistra dalla fascia asservita, con
pareti laterali 1/1, dalla linea della rete irrigua, come indicato nella nota
n. 7302 del 11.07.2014 del Consorzio di Bonifica Centro di Chieti;
-
L’ atto fidejussorio
n. 2159534 emesso in data 01.03.2017 dalla Società COFACE di Milano per un
importo di € 80.000,00 a garanzia delle opere di risanamento ambientale dovrà
essere confermato entro il termine di scadenza e con validità fino
all’accertamento finale da parte del Servizio Risorse del Territorio. La
mancata presentazione della sua validità costituirà infrazione e darà avvio
alla procedura di escussione per il mancato ripristino ambientale dei luoghi ai
sensi dell’art.29 della L.R. n.54/1983 e s.m.i.;
-
Registro delle lavorazioni
dell’impianto;
-
Rispetto della L.R. n. 6 del
20.05.2008 in merito alle “disposizioni in materia di tutela delle piante di
olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione.
Disciplina concernente l’abbattimento e l’espianto di alberi di olivo”, pubblicato
sul Bura ordinario n. 32 del 30.05.2008.
Art. 7
La ditta ha l’obbligo di fornire entro e
non oltre la data del 30 Aprile di ogni anno, e comunque quando il Servizio
Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi
all’attività estrattiva dell’anno precedente.
Art. 8
La quantità di materiale inerte
estraibile annualmente è di mc. 11.000 pari a complessivi mc. 21.950 per
l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi alle modalità di
coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e
depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici
omologati a norma di Legge.
Art. 10
Circa le modalità della sistemazione
ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto
approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento.
Art. 11
Il presente Provvedimento deve essere
pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul
sito istituzionale nella sezione dell’Amministrazione Trasparente, notificato
alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge e trasmesso:
a. al Comando Provinciale del Corpo
Forestale dello Stato di Pescara;
b. all’Amministrazione Comunale di Loreto
Aprutino (PE);
c. alla ditta Coface
di 20141 Milano via Spadolini, 4.
Art. 12
Avverso il presente provvedimento è
ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R.
n.1199/1971).
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco