LA
QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE
VISTA la risoluzione n.
37 del 01 agosto 2017 a firma dei Consiglieri Febbo,
Sospiri, Di Dalmazio, Gatti, Iampieri, D’Ignazio,
Olivieri, Ranieri, Pettinari, Marcozzi, Monaco,
Smargiassi recante: D.G.R. 398 del 18 luglio 2017 “sospensione dell’erogazione
dell’indennità di cui all’art. 13, comma 1, dell’Accordo Integrativo Regionale
(AIR) per la disciplina dei rapporti tra i medici di medicina generale ed il
SSN – capo II - la Continuità Assistenziale”.
UDITA l’illustrazione
del proponente;
VISTO l’Art. 158 del
Regolamento interno dei lavori del Consiglio Regionale;
All’unanimità
dei Consiglieri presenti (Olivieri, Pietrucci più delega Mariani, Monaco,
Smargiassi, Pettinari, Ranieri, Chiodi e Gatti).
L’APPROVA
Nel
testo che di seguito si trascrive:
PREMESSO che
- il rapporto di lavoro tra i medici di
Continuità Assistenziale (Guardia Medica) e le ASL è normato dall’Accordo
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina
Generale ai sensi dell’art.8 del D.LGS. N. 502 del 1992 e successive
modificazioni ed integrazioni;
- quello attualmente in vigore è stato
firmato in data 27 maggio 2009 e fa riferimento al Quadriennio Normativo
2006-2009, Biennio economico 2006-2007 ed essendo, al momento, ancora in fase
di discussione il suo rinnovo, esso risulta essere a tutti gli effetti ancora
vigente;
CONSIDERATO che
- all’art. 2, del suddetto accordo, sono
definiti i livelli di contrattazione che, in virtù anche delle modifiche al
titolo V della Costituzione, ne prevedono tre. Essi sono nazionale (ACN),
regionale (AIR) ed aziendale;
- all’art. 8 è indicata e normata la
“Struttura del Compenso” con relativa previsione di remunerazioni aggiuntive a
quanto concordato a livello nazionale con modalità stabilite dalle parti sindacali, regionali e di ASL;
- in occasione della stipula degli AIR,
approvati con DGR n. 916 del 09/8/2006, si stabiliva un compenso aggiuntivo
pari a 4 euro/ora quale indennità per i rischi legati alla tipologia
dell’incarico;
PRESO ATTO che
- in data 22/6/2017 con nota n. 94071.2017
la Corte dei Conti Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per
l’Abruzzo inoltrava alla Regione Abruzzo una richiesta di “documenti ed
informazioni” relativi al compenso aggiuntivo “indennità per i rischi legati
alla tipologia dell’incarico” perché in contrasto con l’ACN per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs.
502 del 1992 e succ. mod.
ed int. del 23 marzo 2005 che ha fissato a partire
dal 1° gennaio 2004 un “onorario omnicomprensivo orario”;
CONSIDERATO, altresì, che
- la Giunta Regionale, con la DGR numero
398 del 18 luglio scorso, ha deciso che dal prossimo 1 agosto i medici non
percepiranno i 4 euro in più per ogni ora di lavoro, una cifra che va ad
aggiungersi ai 22 euro l’ora stabiliti dal contratto nazionale e al contempo
chiede alle singole ASL di attivarsi per recuperare tutte le somme fin qui
illegittimamente elargite che ammontano a circa 60 mila euro a dottore;
- il sindacato Smi
ha già annunciato iniziative mirate e vertenze per difendere un diritto
acquisito nel lontano 2005, di una somma derivante dall’indennità di rischio
che si aggira su 500 euro lordi al mese;
- gli effetti della DGR 398/2017
andrebbero a cancellare, in modo unilaterale e senza alcuna motivazione,
un'importante parte normativa ed economica di quel contratto, ledendo i diritti
acquisiti dei professionisti medici;
RILEVATO che
- la delibera, così come la nota della
Corte dei Conti, fa riferimento all’art. 72 dell’ACN del 2005, dove si dice che
i compensi sono lordi omnicomprensivi, dimenticando che il suddetto articolo è
stato modificato dal successivo accordo siglato nel 2009, con decorrenza dal
2006 per la parte degli accordi economici, che così recita (nuovo art. 72,
comma 1): “A far data dal 1 gennaio 2008 l’onorario professionale di cui
all’art.72, comma 1 dell’ACN23 marzo 2005 è rideterminato in euro 22,03 per
ogni ora di attività svolta ai sensi del presente capo”. Pertanto, non compare
più “onorario omnicomprensivo orario” che avrebbe fatto scaturire il dubbio di
illegittimità del compenso;
- nella delibera 398 si dice che “ alla luce di quanto disposto dall’ACN anno 2005 di dover
procedere alla sospensione altresì di dare mandato ai direttori Generali delle
ASL …di provvedere, con urgenza, a dare attuazione a quanto disposto con il
presente provvedimento e di procedere, nelle more dell’attuazione delle
procedure di recupero,…” ignorando che il suddetto ACN 2005 non è più in
vigore;
TUTTO
CIO’ PREMESSO
IMPEGNA
LA
GIUNTA REGIONALE
- a
intraprendere percorsi diversi o altri atti al fine di continuare a
tutelare la salute pubblica nei territori interni e montani dopo l’approvazione
della DGR n. 398/2017;
- a
convocare un tavolo di concertazione e confronto con le rappresentanze
sindacali firmatarie l’AIR al fine di esaminare la problematica per trovare una
giusta e condivisa soluzione alla luce della sentenza della Corte dei Conti;
- verificare
se la decisione adottata con la DGR n. 398/2017 sia ritenuta legittima
dall’Avvocatura regionale o altro parere giuridico;
- a
trovare tutte le soluzioni possibili al fine di salvaguardare i contratti
prima di incorrere in possibili contenziosi mossi dal personale medico a
seguito dell’approvazione della DGR n. 398/2017.