D.G.R. 398 del 18 luglio 2017 “sospensione dell’erogazione dell’indennità di cui all’art. 13, comma 1, dell’Accordo Integrativo Regionale (AIR) per la disciplina dei rapporti tra i medici di medicina generale ed il SSN – capo II - la Continuità Assistenziale”.

 

LA QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE

 

VISTA la risoluzione n. 37 del 01 agosto 2017 a firma dei Consiglieri Febbo, Sospiri, Di Dalmazio, Gatti, Iampieri, D’Ignazio, Olivieri, Ranieri, Pettinari, Marcozzi, Monaco, Smargiassi recante: D.G.R. 398 del 18 luglio 2017 “sospensione dell’erogazione dell’indennità di cui all’art. 13, comma 1, dell’Accordo Integrativo Regionale (AIR) per la disciplina dei rapporti tra i medici di medicina generale ed il SSN – capo II - la Continuità Assistenziale”.

 

UDITA l’illustrazione del proponente;

 

VISTO l’Art. 158 del Regolamento interno dei lavori del Consiglio Regionale;

 

All’unanimità dei Consiglieri presenti (Olivieri, Pietrucci più delega Mariani, Monaco, Smargiassi, Pettinari, Ranieri, Chiodi e Gatti).

 

L’APPROVA

Nel testo che di seguito si trascrive:

 

PREMESSO che

-        il rapporto di lavoro tra i medici di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) e le ASL è normato dall’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi dell’art.8 del D.LGS. N. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

-        quello attualmente in vigore è stato firmato in data 27 maggio 2009 e fa riferimento al Quadriennio Normativo 2006-2009, Biennio economico 2006-2007 ed essendo, al momento, ancora in fase di discussione il suo rinnovo, esso risulta essere a tutti gli effetti ancora vigente;

 

CONSIDERATO che

-        all’art. 2, del suddetto accordo, sono definiti i livelli di contrattazione che, in virtù anche delle modifiche al titolo V della Costituzione, ne prevedono tre. Essi sono nazionale (ACN), regionale (AIR) ed aziendale;

-        all’art. 8 è indicata e normata la “Struttura del Compenso” con relativa previsione di remunerazioni aggiuntive a quanto concordato a livello nazionale con modalità stabilite dalle parti sindacali, regionali e di ASL;

-        in occasione della stipula degli AIR, approvati con DGR n. 916 del 09/8/2006, si stabiliva un compenso aggiuntivo pari a 4 euro/ora quale indennità per i rischi legati alla tipologia dell’incarico;

 

PRESO ATTO che

-        in data 22/6/2017 con nota n. 94071.2017 la Corte dei Conti Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per l’Abruzzo inoltrava alla Regione Abruzzo una richiesta di “documenti ed informazioni” relativi al compenso aggiuntivo “indennità per i rischi legati alla tipologia dell’incarico” perché in contrasto con l’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 502 del 1992 e succ. mod. ed int. del 23 marzo 2005 che ha fissato a partire dal 1° gennaio 2004 un “onorario omnicomprensivo orario”;

 

CONSIDERATO, altresì, che

-        la Giunta Regionale, con la DGR numero 398 del 18 luglio scorso, ha deciso che dal prossimo 1 agosto i medici non percepiranno i 4 euro in più per ogni ora di lavoro, una cifra che va ad aggiungersi ai 22 euro l’ora stabiliti dal contratto nazionale e al contempo chiede alle singole ASL di attivarsi per recuperare tutte le somme fin qui illegittimamente elargite che ammontano a circa 60 mila euro a dottore;

-        il sindacato Smi ha già annunciato iniziative mirate e vertenze per difendere un diritto acquisito nel lontano 2005, di una somma derivante dall’indennità di rischio che si aggira su 500 euro lordi al mese;

-        gli effetti della DGR 398/2017 andrebbero a cancellare, in modo unilaterale e senza alcuna motivazione, un'importante parte normativa ed economica di quel contratto, ledendo i diritti acquisiti dei professionisti medici;

 

RILEVATO che

-        la delibera, così come la nota della Corte dei Conti, fa riferimento all’art. 72 dell’ACN del 2005, dove si dice che i compensi sono lordi omnicomprensivi, dimenticando che il suddetto articolo è stato modificato dal successivo accordo siglato nel 2009, con decorrenza dal 2006 per la parte degli accordi economici, che così recita (nuovo art. 72, comma 1): “A far data dal 1 gennaio 2008 l’onorario professionale di cui all’art.72, comma 1 dell’ACN23 marzo 2005 è rideterminato in euro 22,03 per ogni ora di attività svolta ai sensi del presente capo”. Pertanto, non compare più “onorario omnicomprensivo orario” che avrebbe fatto scaturire il dubbio di illegittimità del compenso;

-        nella delibera 398 si dice che “ alla luce di quanto disposto dall’ACN anno 2005 di dover procedere alla sospensione altresì di dare mandato ai direttori Generali delle ASL …di provvedere, con urgenza, a dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento e di procedere, nelle more dell’attuazione delle procedure di recupero,…” ignorando che il suddetto ACN 2005 non è più in vigore;

 

TUTTO CIO’ PREMESSO

 

IMPEGNA

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

-        a intraprendere percorsi diversi o altri atti al fine di continuare a tutelare la salute pubblica nei territori interni e montani dopo l’approvazione della DGR n. 398/2017;

-        a convocare un tavolo di concertazione e confronto con le rappresentanze sindacali firmatarie l’AIR al fine di esaminare la problematica per trovare una giusta e condivisa soluzione alla luce della sentenza della Corte dei Conti;

-        verificare se la decisione adottata con la DGR n. 398/2017 sia ritenuta legittima dall’Avvocatura regionale o altro parere giuridico;

-        a trovare tutte le soluzioni possibili al fine di salvaguardare i contratti prima di incorrere in possibili contenziosi mossi dal personale medico a seguito dell’approvazione della DGR n. 398/2017.