Accordo di Programma del 16.09.2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Abruzzo (L. 191/2001). Intervento di “Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del torrente Raio e del fiume Aterno dall’Aquila a Molina Aterno 1° Lotto – Zona industriale di Pile (AQ)”, beni siti nel Comune di L’Aquila. Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del DPR 8 giugno 2001 n.327 – a favore del Consorzio A.R.A.P.

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

Omissis

 

DECRETA

 

Per le motivazioni riportate in premessa che si intendono integralmente riportate:

 

1.           per “l’Intervento di “Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del torrente Raio e del fiume Aterno dall’Aquila a Molina Aterno 1° lotto – zona industriale di Pile (AQ)”, beni siti nel Comune di L’Aquila” per l’attuazione dell’Accordo di Programma del 16.09.2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Abruzzo (L. 191/2001), è pronunciata a favore dell’Azienda Regionale Attività Produttive, con sede legale in Villanova di Cepagatti (PE), (CF 91127340684), l’espropriazione degli immobili siti nel Comune di L’Aquila indicati nell’elenco che segue:

 

 

 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come da visura storica per immobile in atti, autorizzandone l’occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto beneficiario dell’esproprio;

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva;

2.           il Commissario Straordinario delegato  D.L. 91/2014, per il tramite del RUP provvederà, ex art. 23 comma 4 del DPR 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del provvedimento di esproprio presso l’Ufficio delle Entrate e successiva trascrizione presso l’Ufficio dei Registri immobiliari, oltre alla voltura nel Catasto e nei libri censuari;

3.      il presente decreto non è soggetto alla condizione sospensiva di cui all’art. 23 comma 4 lettera f) del D.P.R. 327/2001 in quanto l’immissione in possesso è già avvenuta;

4.      il presente decreto sarà notificato ai proprietari ablati, nelle forme degli atti processuali civili;

5.      il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l’indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità di esproprio resta fissa e invariabile nella misura della somma depositata;

6.      le eventuali ulteriori somme da corrispondere a titolo di indennità di esproprio, nonché ogni altra somma, onere o spesa, comunque denominati, saranno erogati a cura e spese della Struttura Commissariale previo conguaglio con le somme già depositate;

7.      avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente TAR ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001 entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione della indennità ai sensi degli artt. 53 comma 3 e  54 del D.P.R. 327/2001.

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Luciano D’Alfonso