IL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
Omissis
DECRETA
Per
le motivazioni riportate in premessa che si intendono integralmente riportate:
1.
per “l’Intervento di
“Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del torrente
Raio e del fiume Aterno dall’Aquila a Molina Aterno ‐
1° lotto – zona industriale di Pile (AQ)”, beni siti nel Comune di L’Aquila”
per l’attuazione dell’Accordo di Programma del 16.09.2010 tra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Abruzzo (L.
191/2001), è pronunciata a favore dell’Azienda Regionale Attività Produttive,
con sede legale in Villanova di Cepagatti (PE), (CF 91127340684),
l’espropriazione degli immobili siti nel Comune di L’Aquila indicati
nell’elenco che segue:
parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, come da visura storica per immobile in atti, autorizzandone
l’occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo al
predetto beneficiario dell’esproprio;
La consistenza descritta viene trasferita
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione,
accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e
passiva;
2.
il Commissario Straordinario
delegato D.L. 91/2014, per il tramite
del RUP provvederà, ex art. 23 comma 4 del DPR 327/2001, a tutte le formalità
necessarie per la registrazione del provvedimento di esproprio presso l’Ufficio
delle Entrate e successiva trascrizione presso l’Ufficio dei Registri
immobiliari, oltre alla voltura nel Catasto e nei libri censuari;
3. il
presente decreto non è soggetto alla condizione sospensiva di cui all’art.
23 comma 4 lettera f) del D.P.R. 327/2001 in quanto l’immissione in possesso è
già avvenuta;
4. il
presente decreto sarà notificato ai proprietari ablati, nelle forme degli
atti processuali civili;
5. il
presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo, ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001. Il terzo
interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l’indennità
di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità
di esproprio resta fissa e invariabile nella misura della somma depositata;
6. le
eventuali ulteriori somme da corrispondere a titolo di indennità di
esproprio, nonché ogni altra somma, onere o spesa, comunque denominati, saranno
erogati a cura e spese della Struttura Commissariale previo conguaglio con le
somme già depositate;
7. avverso
il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente TAR ai
sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001 entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso
termine, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie
riguardanti la determinazione della indennità ai sensi degli artt. 53 comma 3
e 54 del D.P.R. 327/2001.
IL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Luciano
D’Alfonso