IL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
Omissis
DECRETA
Per
le motivazioni riportate in premessa che si intendono integralmente riportate:
1. per
“l’ Intervento di “Opere per la Sicurezza Idraulica e la riqualificazione
ambientale del torrente Raio e del fiume Aterno dall’Aquila a Molina Aterno ‐
1° lotto – zona industriale di Pile (AQ)”, beni siti nel Comune di L’AQUILA”
per l’attuazione dell’Accordo di Programma del 16.09.2010 tra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Abruzzo (L.
191/2001), è pronunciata a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo
idrico, con sede in Via Barberini 38, 00187 Roma (CF
97905270589), l’espropriazione degli immobili siti nel Comune di L’Aquila
indicati nell’elenco di cui all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, come da visura storica per immobile in atti,
autorizzandone l’occupazione permanente con trasferimento del diritto di
proprietà in capo al predetto beneficiario dell’esproprio;
La consistenza descritta viene trasferita
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione,
accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e
passiva;
2. il
Commissario Straordinario delegato D.L. 91/2014, per il tramite del RUP
provvederà, ex art. 23 comma 4 del DPR 327/2001, a tutte le formalità
necessarie per la registrazione del provvedimento di esproprio presso l’Ufficio
delle Entrate e successiva trascrizione presso l’Ufficio dei Registri
immobiliari, oltre alla voltura nel Catasto e nei libri censuari;
3. il
Commissario Straordinario delegato D.L. 91/2014, per il tramite del RUP
provvederà, dopo la trascrizione, alle formalità necessarie per la fusione
delle particelle, che saranno considerate a tutti gli effetti idraulici parte
del corso d’acqua;
4. il
presente decreto sarà sottoposto a registrazione e trascrizione invocando
l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro ai sensi dell’art. 57 comma
8 del D.P.R. 131/1986, dell’imposta ipotecaria ai sensi dell’art. 1 comma 2 del
D.Lgs. n. 347/90, dell’imposta di bollo ai sensi
dell’art. 22 della Tabella Allegato B del D.P.R. 642/72, trattandosi nella fattispecie di
esproprio operato in favore dello Stato;
5. il
presente decreto non è soggetto alla condizione sospensiva di cui all’art.
23 comma 1 lettera f) del D.P.R. 327/2001 in quanto l’immissione in possesso è
già avvenuta;
6. il
presente decreto sarà notificato ai proprietari ablati,
nelle forme degli atti processuali civili;
7. il
presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo, ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001. Il terzo
interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l’indennità
di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità
di esproprio resta fissa e invariabile nella misura della somma depositata;
8. le
eventuali ulteriori somme da corrispondere a titolo di indennità di
esproprio, nonché ogni altra somma, onere o spesa, comunque denominati, saranno
erogati a cura e spese della Struttura Commissariale previo conguaglio con le
somme già depositate;
9. avverso
il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente TAR ai
sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001 entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso
termine, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie
riguardanti la determinazione della indennità ai sensi degli artt. 53 comma 3 e 54 del D.P.R.
327/2001.
IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
Dott.
Luciano D’Alfonso