IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA
la domanda, acquisita al protocollo della Provincia di Teramo al n. 69924 del
21.03.2012 della Sig.ra Ciabattoni Alessandra, nata a San Benedetto del Tronto
(Ap) il 07.05.1969, e residente in Alba Adriatica
(TE) Via Trento n. 105, in qualità di Legale Rappresentante della Società “La
Primula di Ciabattoni A. & C. S.n.c.”, con sede legale in Alba Adriatica (TE)
– Lungomare Marconi snc, corredata di progetto a
firma del Dott. Ing. Donato E. Di Federico e Dott. Geol.
Renzo Lauducci, intesa ad ottenere la concessione per
derivare acque sotterranee da un pozzo su area demaniale marittima individuata
catastalmente al foglio n. 10 part.lla n. 2250,
presso lo stabilimento balneare “La Primula”, sito in località Lungomare Marconi del
Comune di Alba Adriatica (Te), nella misura di 0,8 l/s e 450 m³/anno circa ad
uso civile;
PRESO
ATTO che:
-
la
Società “La Primula di Ciabattoni A. & C. S.n.c.” è stata autorizzata
con determina dirigenziale n. 114 Registro di Settore della Provincia di Teramo
del 17.09.2010, ad effettuare le ricerche di acque sotterranee, per uso civile
sull’area demaniale marittima;
-
che
a seguito dell’esito positivo della ricerca acqua, la Società “La Primula di Ciabattoni A. &
C. S.n.c.”, ha trasmesso oltre la suddetta domanda per la concessione di
derivazione acque sotterranee comprensiva di allegati, la relazione finale dei
lavori redatta dal dott. Ing. Donato E. di Federico;
-
con
la nota raccomandata prot. n. 87009 del 10.04.2012 la
Provincia di Teramo ha richiesto il parere all’Autorità dei Bacini di Rilievo
Regionale dell’Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro, ai sensi
dell’art. 7 comma 2 del T.U. 1775/33 nonché delle successive leggi intervenute
a modifica, parimenti trasmessa, per opportuna conoscenza, agli ulteriori Enti
interessati al procedimento amministrativo;
-
con
la medesima nota la Provincia di Teramo ha invitato l’Autorità Concedente
Regionale a comunicare il proprio parere ai sensi dell’art. 13 comma 3, lett.b), del Regolamento;
CONSIDERATO
che in funzione della L.R. 32/2015 e successivi accordi approvati con la DGR
144/2016, le piccole derivazioni d’acqua a far data dal 1/04/2016 sono
diventate di competenza della Regione Abruzzo;
ACCERTATO
che:
-
l’Autorità dei Bacini di Rilievo
Regionale dell’Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro, invitata a
rilasciare il proprio parere ai sensi dell’art. 13 del Reg.to Reg.le n. 3/2007, con nota prot. n° RA/111330 del 15.05.2012 (rif. prot. n. RA/123711 del 22.05.2012)
ha espresso parere favorevole alla derivazione di cui in parola, sulla scorta
delle prescrizioni ivi riportate;
-
sia da parte della Regione Abruzzo,
Direzione Lavori Pubblici, Servizio Acque e Demanio Idrico invitata ad
esprimersi ai sensi dell’art. 13 art. 3, comma b) del Reg.to Reg.le n. 3/2007, sulla assentibilità
o meno della richiesta formulata dalla Ditta richiedente, che dagli altri Enti,
invitati a comunicare al riguardo eventuali osservazioni per quanto di loro
competenza, non è intervenuta alcuna pronuncia, e che pertanto ai sensi dell’art.
20 della Legge 241/90, e art. 13 comma 3, lettera b) del Reg.to Reg.le n. 3/2007, lo scrivente Ufficio ha inteso il
silenzio di Codesti Enti, provvedimento di accoglimento della domanda
avanzata dalla ditta richiedente (parere espresso in senso favorevole), è
proceduto agli ulteriori adempimenti
previsti a termine di legge per il rilascio della concessione.
VISTE
le disposizioni emanate dal Regolamento Regionale approvato con Decreto P.G.R.
13/08/2007 n° 3 in materia di concessione di derivazione di acqua pubblica, di
riutilizzo delle acque reflue e di ricerca delle acque sotterranee, ed in
particolare l’art. n.14;
VISTO
l’art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm.ii., recante le norme e le disposizioni sulle acque pubbliche
e gli impianti elettrici;
VISTO
l’art. 2 della Legge Regionale 23.03.1983, n. 12;
VISTA
la L. 07.08.1990 n. 241 ss.mm. e ii.;
VISTO
l’art. 6 del D.M. 23.05.1991;
VISTA
la L. 5.01.1994, n. 36;
VISTO
il D.P.R. 18.02.1999 n. 238 recante le norme per l’attuazione di talune
disposizioni della legge n. 36/94, in materia di Risorse Idriche;
VISTO
il D.Lgs, 152/2006 a modifica ed integrazione del
T.U. 11.12.1933, n. 1775;
VISTO
il Decreto Regionale n. 3 del 13.08.2007 disciplinante i procedimenti di concessione di derivazione acqua
pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee;
VISTO
il D.Lgs 14/03/2013, n. 33,
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
ORDINA
che
la domanda acquisita al protocollo della Provincia di Teramo al n. 69924 del
21.03.2012 della Sig.ra Ciabattoni Alessandra, nata a San Benedetto del Tronto
(Ap) il 07.05.1969, e residente in Alba Adriatica
(TE), Via Trento n. 105, in qualità di Legale Rappresentante della Società “La
Primula di Ciabattoni A. & C. S.n.c.”, corredata di progetto a firma del
Dott. Ing. Donato E. di Federico e Dott. Geol. Renzo Lauducci di derivazione acque sotterranee da un pozzo, sito
in comune di Alba Adriatica (Te) all’interno dello stabilimento balneare “La
Primula” su terreno demaniale, individuato catastalmente al foglio n. 10 part.lla n. 2250, per uso civile nella misura di 0,8 l/s e
450 m³/anno massimi, sia affissa,
unitamente agli atti di progetto, all’Albo Pretorio del Comune di Alba
Adriatica, territorialmente competente ai fini della realizzazione dell’opera
di che trattasi, per la durata di giorni trenta consecutivi, a decorrere dal 13
Ottobre 2017 al 12 Novembre 2017;
che
copia della presente Ordinanza sia pubblicata per giorni 15 (quindici)
consecutivi all’Albo Pretorio della Regione Abruzzo e depositata durante il
medesimo periodo presso il Servizio Procedente Genio Civile di Teramo con sede
in Via Cerulli Irelli n. 15/17, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione dalla ore 9,00 alle ore 11,00 nei giorni dal
lunedì al venerdì.
Ai fini dell’ammissione in
concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione,
sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del Servizio
Procedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza sul
B.U.R.A.
Il progetto sarà visionabile per trenta
giorni consecutivi a decorrere dal 31° giorno successivo alla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. della presente ordinanza. Entro questo stesso periodo le osservazioni e
le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi
pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in
associazioni, o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in
forma scritta al Servizio Procedente ovvero entro il termine di trenta giorni
decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza
all’Albo Pretorio dei Comuni interessati, qualora più favorevole all’istante.
Copia della presente ordinanza sarà
comunicata:
- Alla Giunta Regionale d’Abruzzo –
Dipartimento Opere Pubbliche – Servizio Demanio Idrico e Fluviale – L’Aquila;
- All’Autorità dei Bacini di Rilievo
Regionale dell’Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro – L’Aquila;
- Alla Regione Abruzzo - Servizio Risorse
del Territorio e Attività Estrattive di Pescara;
- Al Servizio Emergenze di Protezione
Civile – Ufficio Idrografico e Mareografico di Pescara;
- Al Servizio Territoriale per
l’Agricoltura Abruzzo Est
– Teramo;
- Alla Regione Carabinieri Forestale
Abruzzo – Gruppo di Teramo;
- All’I.S.P.R.A. – Servizio Geologico
d’Italia – Roma;
- Al Comune di Alba Adriatica (TE) –
Ufficio Demanio Marittimo;
- Alla Capitaneria di Porto – Ufficio
Circondariale Marittimo di Giulianova (TE);
- Al B.U.R.A. della Regione Abruzzo;
- Alla Società “La Primula di Ciabattoni
A. & C. S.n.c.” – Alba Adriatica.
Ai fini del rilascio del parere sul
vincolo idrogeologico gli Enti interessati di cui sopra, ai sensi della L.R. n.
5 del 26.01.2017 a modifica della L.R. n. 3/2014 comma 2, interverranno per
rispettive competenze.
La conferenza di servizi, di cui all’art.
19 del Regolamento Regionale n. 3/2007, ed alla quale potrà intervenire
chiunque ne abbia interesse, è fissata per il giorno 22 Novembre 2017 alle ore
11,00 presso la sede del Genio Civile Regionale di Teramo, sita in Via Cerulli Irelli n. 15/17. Nel caso di presentazione di
osservazioni e/o opposizioni, si procederà ad effettuare il sopralluogo sui
luoghi ove richiesta la concessione, come disposto dal comma 3, art. 19 del
Reg.to Reg.le n. 3/2007.
La presente ordinanza costituisce
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90, a tal
proposito si evidenzia che l’Amministrazione procedente è la Regione Abruzzo –
Servizio Genio Civile di Teramo e la persona Responsabile del Procedimento è il
Dott. Geol. Alessandro Venieri,
che lo concluderà entro il termine di cui all’art. 43 comma 2 del menzionato
Decreto Regionale n. 3/2007, con provvedimento espresso adottato dal competente
Dirigente della Regione Abruzzo.
Nel caso di mancata conclusione del
procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale
Amministrativo Regionale, ai sensi dell’art. 2, comma 4 bis, della L. 241/1990
ss.mm. e ii.
La presente Ordinanza sarà sottoposta a
pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n.
33/2013.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Giancarlo Misantoni