IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1. la
concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza
dall‘ 01.11.2017 per
uso di realizzazione rete fognaria “ a
favore del Municipio della Citta’ di Vasto (CH) , a
corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo
punto 5) , della superficie di ml 300
circa delle zone del Tratturo
L’Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH)
distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 126 ,
127 , 128/A/B , 129/A/B e 130 ( FG. 27 part. 150 Parte ) , la suddetta concessione rientrerà nelle
competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art.
5 ) ;
2. l’ ammontare del
canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi dell D:G:R: n. 462 del 26.05.2008 e del D.M. 2 Marzo
1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 372,00 ;
3. le
anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario
mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo
– Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’Aquila;
4. di
dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n.
RA/0245368/17 del 25.09.2017 , per
l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto
delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
.
5. di
dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al
punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario
che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente
soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs.
42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e
lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
- divieto di mutamento delle destinazione
del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di
terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a
profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il
tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. la
esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed
all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato
alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti
n. RA/0245368/17 del
25.09.2017 da parte del concessionario,
nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs.
42/2004 ;
7. di disporre , ai
sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la
pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “
Amministrazione aperta-trasparente “ del sito istituzionale
dell’Amministrazione Regionale ;
8. di
pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo ;
9. la
presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al
TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ,
sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo