L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso realizzazione rete fognaria - Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta Municipio della Citta’ di Vasto (CH).

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

1.      la concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘ 01.11.2017  per uso di realizzazione rete fognaria   “ a favore del Municipio della Citta’ di Vasto (CH) , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di ml 300  circa  delle zone del Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH)  distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 126 , 127 , 128/A/B , 129/A/B e 130 ( FG. 27 part. 150 Parte )   , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;

2.      l’ ammontare del  canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi dell D:G:R: n. 462 del 26.05.2008 e del D.M. 2 Marzo 1998  n. 258 di cui in premessa ,  ammonta ad euro € . 372,00 ;

3.      le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’Aquila;

4.      di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0245368/17 del 25.09.2017  , per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5.      di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti  , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

-        obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .

-        divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .

-        immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )

6.      la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare  allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti  n. RA/0245368/17  del 25.09.2017  da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;

7.      di disporre , ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “ Amministrazione aperta-trasparente “ del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale ;

8.      di pubblicare la presente Determinazione sul  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

 

9.      la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Antonio Di Paolo