LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii. “Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421”;
VISTO il DPCM 29
novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;
VISTO il DPR 14/01/1997
“Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da
parte delle strutture pubbliche e private” emanato in ottemperanza all’art. 8
comma 4 del D. Lgs. n. 502/92, con cui vengono
individuati i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi
richiesti per l’esercizio dell’attività sanitaria da parte delle strutture
pubbliche e private;
RILEVATO che tra i
requisiti minimi organizzativi individuati per i laboratori di analisi dal
predetto Decreto, sono previste attività di controllo di qualità, sia interne
che esterne, e la partecipazione a programmi di miglioramento della qualità;
VISTA la L.R. 32/2007 e
ss.mm.ii. “Norme regionali in materia di
autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.”
VISTA la D.G.R. 591/P
del 01 luglio 2008 “Approvazione Manuali di Autorizzazione e Accreditamento
nonché delle relative procedure delle strutture sanitarie e socio-sanitarie” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto
Commissariale n.48/2012 del 03/10/2012, avente ad oggetto: «Riorganizzazione
della rete dei laboratori analisi – Intervento 9 del Programma Operativo 2010:
azioni 1 “Identificazione dei laboratori hub e spoke pubblici” e 2 “Riconversione dei laboratori spoke pubblici”»;
CONSIDERATA la rilevanza
della Verifica Esterna di Qualità (VEQ) ai fini dell’autorizzazione e
dell’accreditamento delle strutture laboratoristiche ai sensi della L.R.
32/2007 e ss.mm.ii. in
quanto:
-
la Verifica Esterna di Qualità (VEQ)
costituisce requisito minimo organizzativo dei servizi di medicina di
laboratorio (laboratorio analisi e anatomia patologica) e punto prelievo esterno
(scheda 3.20 manuale di autorizzazione n. requisito 109);
-
la Qualità analitica è compresa tra i
requisiti per la medicina di laboratorio ambulatoriale, con la previsione di
procedure per la verifica ed il miglioramento continuo delle performance analitiche,
tra cui, il controllo di qualità esterno (VEQ) (scheda 5.5-codice MLA del
manuale di accreditamento n. requisito 6);
VISTO l’Accordo del 23
marzo 2011 Rep. Atti n. 61 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano sul documento recante “Criteri per la riorganizzazione delle
reti di offerta di diagnostica di laboratorio” – recepito dalla Regione Abruzzo
con Deliberazione di Giunta Regionale n.509/2013 del 15/07/2013 - con cui è
stato ribadito che “debbono essere previsti programmi specifici di controllo
interno di qualità e la partecipazione a schemi di valutazione esterna di
qualità (VEQ), presupposti indispensabili per dare oggettiva dimostrazione
delle performance analitiche e quindi della qualità dei servizi erogati;
PRESO ATTO della necessità
che i laboratori della rete laboratoristica pubblica aderiscano ad un programma
di Valutazione Esterna di Qualità (VEQ);
ATTESO che la Regione
non ha attivato un autonomo programma di controllo di qualità esterno (VEQ);
CONSIDERATO che fin dal 1999
(DGR n.1788/1999) è operativa una proficua collaborazione tra la Regione
Abruzzo e la Regione Toscana per lo scambio di esperienze nel campo della
Sanità, finalizzata, tra l’altro, a pervenire ad una procedura comune di
controllo dei costi e valutazione esterna di qualità (VEQ) delle analisi svolte
dai laboratori di analisi cliniche delle strutture sanitarie pubbliche
regionali;
ATTESO che la Regione
Toscana intrattiene analoghe forme di collaborazione per la valutazione esterna
di qualità delle analisi svolte dai laboratori di analisi cliniche delle
strutture sanitarie regionali con altre Regioni (es. Marche, Lombardia e Valle
d’Aosta);
RITENUTO che la
partecipazione dei laboratori pubblici ai programmi di Valutazione esterna
della Qualità (VEQ), oltre a garantire l’adempimento alle prescrizioni
normative di settore contribuisce ad aumentare il livello della qualità
analitica delle prestazioni dei laboratori abruzzesi, nonché a valorizzare le
strutture regionali coinvolte nelle attività della VEQ in laboratorio;
CONSIDERATO che il citato
Accordo Stato – Regioni del 23 marzo 2011 prevede che: “Le Regioni definiranno
le modalità con le quali dovrà essere garantita la partecipazione ai programmi
VEQ, raccomandando preferibilmente quelli di valenza sovraregionale, nazionale
o internazionale, che
dovranno essere gestiti da soggetti terzi e non da
aziende produttrici o distributrici di prodotti del settore e dei servizi di
diagnostica di laboratorio;
VISTA la richiesta di
chiarimenti inviata dalla Regione Abruzzo all’ANAC nel marzo 2017 (all. 1) circa l’applicabilità dell’art. 15 L.241/90 per
l’affidamento alla Regione Toscana, da parte della Regione Abruzzo,
dell’implementazione della qualità dei servizi di medicina di laboratorio (VEQ)
in attuazione di quanto stabilito dall’Accordo sancito dalla Conferenza
permanente su citata;
TENUTO CONTO che l’Autorità
Nazionale Anticorruzione, con nota del 2/05/2017 Prot.
0060878 (all. 2), afferma che un accordo ai sensi
dell’art. 15 della Legge 241/90 tra due Enti è possibile a patto che prefiguri
un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni
coordinano l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un
risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca
collaborazione, in maniera gratuita e nell’obiettivo comune di fornire servizi
indistintamente a favore della collettività;
CONSIDERATO che le Regioni
Abruzzo e Toscana, in base a quanto affermato dall’Accordo Stato-Regioni del 23
marzo 2011, intendono sottoscrivere un Accordo di collaborazione, in linea con
i principi affermati nel parere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, dando
atto che i vantaggi che i due Enti perseguono da tale collaborazione si possono
riassumere in:
a Realizzazione di programmi di verifica
esterna di qualità (VEQ), per prestazioni “rare” e di alta specializzazione;
b. Aumento della numerosità, dei partecipanti
ai programmi di (VEQ), che conferisce una significatività ed una robustezza
maggiore agli indicatori statistici forniti ai laboratori;
c. Miglioramento della efficienza
organizzativa della gestione dei programmi di (VEQ);
d. Possibilità di individuare e condividere,
obiettivi comuni volti al miglioramento della qualità delle fasi pre analitica, analitica e post analitica delle prestazioni
in medicina di laboratorio;
e. Omogeneità dei criteri di valutazione,
validati a livello internazionale secondo la Norma ISO 17043, delle performance
dei laboratori, come previsto dall’Accordo Stato Regioni del Marzo 2011;
f. Partecipazione a Programmi di (VEQ)
comuni che rappresentano uno strumento facilmente fruibile per il monitoraggio
regionale delle prestazioni dei laboratori ed utile per il confronto fra le
varie realtà regionali;
g. Collaborazione scientifica con identificazione
di gruppi di lavoro interregionali o regionali su specifiche criticità;
VISTA, inoltre, la
presa d’atto da parte del Ministero della Salute e dell’Economia e Finanze del
16/3/2017 (all. 3), circa “la necessità che i
laboratori della rete laboratoristica pubblica della regione Abruzzo aderiscano
ad un programma di Valutazione esterna di Qualità (VEQ)” ravvisata nel Decreto
commissariale n. 38/2012;
PRESO ATTO della necessità di
provvedere alla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione con la Regione
Toscana per l’anno 2017;
VISTO lo schema di
Accordo di collaborazione 2017 tra la Regione Abruzzo e Regione Toscana in
materia di implementazione della qualità dei servizi di Medicina di Laboratorio
di cui all’allegato A;
VISTO l’art 15 comma 1)
Legge n.241/90 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione
di attività di interesse comune;
ATTESA la sussistenza
nel caso di specie dell’interesse delle due Regioni alla conclusione del
predetto accordo consistente per la Regione Abruzzo nella verifica di qualità
per i propri laboratori della rete pubblica - obbligatoria per la normativa
vigente - e per la Regione Toscana nell’integrazione e nel miglioramento delle
attività di Valutazione Esterna di Qualità (VEQ), attraverso un modello
convenzionale con il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l’esercizio
di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo
complementare e sinergico nell’obiettivo comune di fornire servizi
indistintamente a favore della comunità;
PRESO ATTO della nota
dell’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo n. 1925 del 2.12.2016 (all. 4) che in riferimento a quanto stabilito nell’Accordo
di Collaborazione fra Regione Abruzzo e Toscana di cui al DCA n. 38/2016, ha
trasmesso il programma VEQ 2017, integrato con Glucosio 6 Fosfato deidrogenasi
e autoimmunità, la cui realizzazione comporta la spesa complessiva di
120.442,84 Euro, inclusa la quota di 1.100 Euro legata all’incremento dei
campioni per le emoglobine glicate, come condiviso
dalla Cabina di Regia riconfermata con il richiamato DCA n. 38/2016;
CONSIDERATO che l’art 15
della L 241/90 prevede nel caso di specie la sottoscrizione con firma digitale,
ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con
firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis),
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica
qualificata, pena la nullità dell’accordo;
PRECISATO che per la
Regione Abruzzo provvederà alla sottoscrizione del predetto accordo il
Presidente della Regione Abruzzo in qualità di legale rappresentante
dell’Amministrazione Regionale;
CONSIDERATO che l’allegato
accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo e la Regione Toscana prevede
la costituzione di un gruppo di lavoro interregionale (Cabina di regia)
composto di sei elementi di cui tre individuati dalla Regione Abruzzo;
RITENUTO, nel rispetto di
quanto comunicato dall’Agenzia Sanitaria Regionale con nota n. 1146 del
21/07/2017 (all. 5), di nominare per la costituzione
della Cabina di Regia prevista all’art. 3 dell’Accordo, i seguenti referenti
della Regione Abruzzo:
1.
Dott.
Giuliano Baldini – referente scientifico;
2.
Dott.ssa
Maria Bernadette Di Sciascio – Referente scientifico;
3.
Dott.ssa
Tiziana Di Corcia – Rappresentante ASR Abruzzo;
VISTO l’allegato alla
LR n.5 10-3-2008 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario
regionale 2008-2010) che al punto 3.2.1.1 lett. g)
attribuisce tra l’altro all’Agenzia Sanitaria Regionale ASR – Abruzzo i compiti
di ricerca e sviluppo di metodologie e strumenti per il governo clinico e per
il miglioramento continuo della qualità;
RITENUTO di confermare per
il 2017 i contenuti del Decreto commissariale n.38/2016 relativamente alla
attribuzione all’Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo della responsabilità,
per la Regione Abruzzo, dell’attuazione dell’Accordo nonché dell’organizzazione
in sede delle attività della Cabina di Regia e dei referenti regionali;
RITENUTO di assegnare alla
“Cabina di Regia” il compito di elaborare una proposta tecnica di programma VEQ
per consentire ai laboratori privati di conformarsi al requisito 6 bis del
Manuale di Accreditamento di cui al Decreto Commissariale n. 11/2011;
DATO ATTO che l’onere per
l’attuazione dell’accordo di cui all’allegato A), trova capienza per l’anno
2017 sul capitolo 81501, Art. 14, Piano dei Conti 1.04.01.02.000 denominato:
“Quota del Fondo Sanitario Naz. per il raggiungim. di particolari
obiettivi fissati dalla legge e dagli indirizzi progrm.
emanati dalla R.: Convenzione VEQ (verifica di
qualità) rete laboratoristica” (determinazione direttoriale n. DPF/15 del
25.05.2017 – all. 6);
PRECISATO che le procedure
amministrative per il mero rimborso delle spese sostenute dalla Regione
Toscana, nei limiti del predetto stanziamento, saranno curate dal Servizio
regionale del Dipartimento Salute e Welfare competente per materia a seguito di
formale comunicazione inoltrata dall’ASR della validazione tecnica, effettuata
dai referenti della Regione Abruzzo in seno alla Cabina di Regia, attestante la
regolarità delle attività svolte e la loro conformità all’Accordo di cui
trattasi;
DATO ATTO del parere
favorevole espresso dal Direttore Regionale Vicario del Dipartimento per la
Salute e il Welfare e dal Dirigente del Servizio “Ispettivo e Controllo di
Qualità” in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa
del presente provvedimento;
DELIBERA
Per
le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:
-
di dare atto della necessità, in ossequio alla
normativa vigente richiamata in premessa, che i laboratori della rete
laboratoristica pubblica della Regione Abruzzo aderiscano ad un programma di
Valutazione Esterna di Qualità (VEQ);
-
di approvare lo schema di Accordo di collaborazione
tra Regione Abruzzo e Regione Toscana in materia di implementazione della
qualità dei servizi di Medicina di Laboratorio a valere per l’annualità 2017
(allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
-
di precisare che per la Regione Abruzzo provvederà
alla sottoscrizione del predetto accordo il Presidente della Regione Abruzzo in
qualità di legale rappresentante dell’Amministrazione Regionale;
-
di assegnare all’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo,
anche per l’anno 2017, il compito di dare attuazione, per conto della Regione
Abruzzo, all’Accordo nonché all’organizzazione in sede delle attività della
Cabina di Regia e dei referenti regionali;
-
di nominare per la costituzione della Cabina di Regia
prevista all’art. 3 dell’Accordo, i seguenti referenti della Regione Abruzzo
designati dall’Agenzia Sanitaria Regionale con nota n. 1146 del 21/07/2017:
1.
Dott.
Giuliano Baldini – referente scientifico;
2.
Dott.ssa
Maria Bernadette Di Sciascio – Referente scientifico;
3.
Dott.ssa
Tiziana Di Corcia – Rappresentante ASR Abruzzo;
-
di assegnare alla “Cabina di Regia” il compito di
elaborare una proposta tecnica di programma VEQ per consentire ai laboratori
privati di conformarsi al requisito 6 bis del Manuale di Accreditamento di cui
al Decreto Commissariale n. 11/2011;
-
di dare atto che l’onere, per l’attuazione
dell’accordo di cui all’allegato A), trova capienza per l’anno 2017 sul
capitolo 81501, Art. 14, Piano dei Conti 1.04.01.02.000 denominato: “Quota del
Fondo Sanitario Naz. per il raggiungim.
di particolari obiettivi fissati dalla legge e dagli
indirizzi progrm. emanati
dalla R.: Convenzione VEQ (verifica di qualità) rete laboratoristica”
(determinazione direttoriale n. DPF/15 del 25.05.2017);
-
di precisare che le procedure amministrative per il
mero rimborso delle spese sostenute dalla Regione Toscana, nei limiti del
predetto stanziamento, saranno curate dal Servizio regionale del Dipartimento
Salute e Welfare competente per materia a seguito di formale comunicazione
inoltrata dall’ASR della validazione tecnica, effettuata dai referenti della
Regione Abruzzo in seno alla Cabina di Regia, attestante la regolarità delle
attività svolte e la loro conformità all’Accordo di cui trattasi;
-
di trasmettere il presente provvedimento, per gli
adempimenti di competenza, all’ASR-Abruzzo, ai Referenti regionali della Cabina
di regia e alle Aziende U.S.L. oltre che alla Regione Toscana;
-
di pubblicare il presente atto, nei modi e nei termini
di legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.